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Friday 20 November 2015

Procedure concorsuali e prededuzione: qualche regola dalla Cassazione

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17907/15; depositata il 10 settembre)

Quando le parti nel concludere un contratto abbiano inteso determinarne il contenuto con riferimento ad una norma anche secondaria, è riservato al giudice di merito accertare, attraverso le regole legali di ermeneutica, se tale rinvio debba ritenersi fisso (ndr le modifiche sopravvenute dell’atto normativo richiamato sono senza effetto) ovvero mobile (ndr le modifiche sopravvenute producono automaticamente effetti sui patti contrattuali

Vanno riconosciuti in prededuzione, nella successiva procedura fallimentare, i crediti del professionista che ha prestato la sua opera per il risanamento dell’impresa ma anche per prevenire la ”dissoluzione” della stessa, ricomprendendo sia l’attività stragiudiziale che giudiziale in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa ed in concreto utili per i creditori.

Due sono le questioni affrontate dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17907/15:
a) effetti dell’accordo tra professionista e parte assistita circa la pattuizione del compenso per l’attività professionale;
b) Prededucibilità dei crediti professionali ai sensi dell’art. 111 comma 2, l. fall.
a)Effetti dell’accordo tra professionista e parte assistita circa la pattuizione del compenso per l’attività professionale. Ebbene, analizzando la prima questione, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato la correttezza dell’interpretazione data dai giudici di merito all’accordo del 18/12/2009 posto in essere dalle parti.
Va premesso che detto accordo si riferisce ad un incarico professionale che è stato conferito, ma non interamente eseguito (in quanto il fallimento della società è stato dichiarato in data 11/07/2013) prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 01/2012.
La novella legislativa del 2012 (art. 9, l. n. 27/2012) ha, infatti, definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche eliminando il sistema professionale speciale previsto per alcuni professionisti.
Corollario della novella legislativa è, pertanto, rappresentato dalla necessità che il compenso per le prestazioni professionali venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico nei modi e termini di cui all’art. 2233 c.c., nonché dai parametri ministeriali fissati con il d.m. n. 140/2012.
Già subito dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, la Suprema Corte con una pronuncia a Sezioni Unite (nn.17405 e 17406 del 12/10/2012) ha evocato l’accezione omnicomprensiva di compenso, ovvero la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
Per cui se la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore del d.l.n. 01/12 e la prestazione a quella data non si è ancora conclusa, ancorché iniziata in un momento antecedente, troveranno applicazione i nuovi parametri.
Tuttavia la legge n. 27/2012 conferisce centralità all’accordo tra professionista e cliente.
Quindi, come è possibile applicare le disposizioni contenute nel d. l. n. 01/2012 e nel d.m. n. 140/2012 ai rapporti contrattuali sorti, come nella fattispecie analizzata, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta norma (24/01/2012)?
Ciò ovviamente senza pregiudicare il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato che è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile solo al termine dell’incarico?
È, infatti, fuor di dubbio che il diritto di credito sorga al momento del perfezionamento del contratto di mandato o d’opera professionale con il cliente. Ciò in quanto la prestazione è in quel momento ben identificata e determinabile, anche se in parte non liquida ed esigibile.
Nella sentenza in commento i giudici della Suprema Corte hanno confermato , come sopra accennato, l’interpretazione data dal giudice di merito all’accordo tra le parti ritenendo che le stesse non abbiano esplicitamente ancorato «la liquidazione alla specifica tariffa all’epoca vigente (…)sicché i giudici di merito hanno fatto riferimento alla tariffa vigente al momento della dichiarazione del fallimento».
Detta conclusione ad avviso di chi scrive presta il fianco però ad una critica.
Le regole di ermeneutica contrattuale statuiscono che nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune volontà delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; solo qualora il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, non è necessario fare ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362, comma 2 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
Tenendo in considerazione detti principi, è corretto che ai sensi degli artt. 1374, 1709 e 2233 c.c., in mancanza di precisa pattuizione del compenso l’equità integrativa del giudice dovrà intervenire per provvedere a rendere il credito dell’avvocato liquido ed esigibile, tuttavia si ritiene che il criterio che il giudice dovrà utilizzare sia il sistema che era noto alle parti e dalle stesse conoscibile nel momento in cui si sono determinate a concludere il contratto, in quanto solo le “tariffe” in vigore alla data di conferimento dell’incarico erano note e conoscibili dalle parti.
Diversamente opinando, il rischio sarebbe quello di stravolgere l’equilibrio sinallagmatico del contratto e sul quale le parti hanno fatto affidamento.
b) Prededucibilità dei crediti professionali ai sensi dell’art. 111 comma 2 l. fall. Con riferimento, infine, alla seconda questione, i giudici di legittimità affermano, sulla base di un orientamento unanime, la prededucibilità nel fallimento a tutti i crediti sorti anche anteriormente se finalizzati all’ammissione al concordato o per controversie in pendenza della procedura per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale: quindi la prededuzione viene riconosciuta ai crediti del professionista che ha prestato la sua opera per il risanamento dell’impresa ma anche per prevenire la ”dissoluzione” della stessa.
Viene ricompresa quindi l’attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore dell’imprenditore ammesso alla procedura di concordato alla sola condizione che, a fronte dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis l. fall., detta attività sia in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa e che siano state in concreto utili per i creditori.
La finalità della norma consiste nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

(avv. Alessandra Depaoli pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)