Penale

Monday 17 November 2003

Procedimento penale. Ancora dubbi di legittimità costituzionale sul procedimento per decreto senza notifica dell’ avviso ex 415-bis. N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.

Procedimento penale. Ancora dubbi di legittimità costituzionale sul procedimento per decreto senza notifica dellavviso ex 415-bis.

N.   908   ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.

  Ordinanza emessa il 16 gennaio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2003) dal tribunale di Crotone, sez. distaccata di Strongoli, nel procedimento penale a carico di Campana Luigi Processo penale – Procedimento per decreto – Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – Mancata previsione – Lesione dei principi del giusto processo – Disparita’ di trattamento tra imputati – Compressione del diritto di difesa. – Codice penale, art. 459. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 45 del 12-11-2003) 

                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.

    Con  decreto  di citazione del 27 agosto 2002 emesso a seguito di

opposizione   a  decreto  penale  di  condanna  del  17 aprile  2002,

l’imputato  Campana  Luigi  veniva tratto a giudizio davanti a questo

giudice   per   rispondere  dei  reati  di  cui  all’  art. 4,  legge

n. 10/1975.

    All’udienza   odierna,   la   difesa   sollevava   questione   di

legittimita’   costituzionale   riguardo   all’art. 549   c.p.p.  per

violazione  degli  artt. 3,  24  e l l Cost., nella parte in cui tale

norma  non  prevede  l’obbligo  per  il p.m. prima della richiesta al

g.i.p.  di  emissione  del  decreto penale di condanna, di notificare

all’indagato l’avviso di cui al’art. 415 c.p.p.

    In  tale  questione  questo  giudice  si  riserva  di  decidere e

provvedeva   con   la  seguente  ordinanza  (che  la  dichiarava  non

manifestamente infondata).

    Gli  atti  del  processo  venivano  cosi’  trasmessi  alla  Corte

costituzionale per le sue definizioni.

    Sulla   questione  di  legittimita’  costituzionale,  cosi’  come

prospettate, il Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strongoli

in composizione monocratica

                            O s s e r v a

    Le  modifiche  apportate  al procedimento per decreto dalla legge

n. 479/1999,  innestano  nella  piu’  ampia ricognizione dei modi tra

indagini preliminari e dibattimento.

    Tale  legge  non sempre si ritrova in sintonia concettuale con la

legge  cost.  23 novembre  1999 del giusto processo (art. l l l c.p.)

cio’ almeno per due motivi:

        1)  con  la modifica costituzionale si prevede che l’accusato

di  un  reato  deve, nel piu’ breve tempo possibile, essere informato

riservatamente  della natura e dell’accusa elevata a suo carico. Ora,

mentre   nel   procedimento   ordinario,   ove  non  abbiano  trovato

applicazione  l’art. 369  c.p.,  ovvero  gli  artt. 294, 406 c.p., la

tutela costituzionale sembrerebbe confinare al termine delle indagini

nei  limiti introdotti dalla legge Carotti con l’art. 415-bis c.p.p.,

viene  fatto  salvo il procedimento per decreto che non implicherebbe

una   tempestiva   conoscenza   del   procedimento  se  non  solo  ed

elusivamente   all’atto   della   notificazione  della  pronuncia  di

condanna;

        2)  la  riforma  dell’art. 111 della Costituzione stabilisce,

con  previsione  centrale  dell’impianto  costituzionale  del  giusto

processo,  che  il  processo  penale  sia  regolato dal principio del

contraddittorio nella formazione della prova.

    In  relazione  al  procedimento  monitorio, ed alla emissione del

decreto  penale  di  condanna,  art. 459  e  464 c.p., il giudizio si

innesta  in una struttura procedimentale e probatoria a forte valenza

inquisitoria,  legata  prevalentemente al materiale di investigazione

del  p.m. che non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del

soggetto destinatario del decreto penale di condanna.

    I  canoni del giusto processo a cui e’ necessario ispirarsi altro

non  sono  che  le  regole  minime  ed  essenziali  secondo  cui deve

svolgersi il processo in una societa’ democratica.

    Il comma terzo dell’art. 111 della Costituzione enuncia una serie

di  diritti  che  spettano  alla  persona accusata che provengono, in

larga  parte, dall’art. 6, terzo comma, della convenzione europea dei

diritti dell’uomo, ratificata con la legge 4855, n. 848.

    In  dottrina  si  e’ rilevato come rispetto al testo non soltanto

siano state inserite in costituzione previsioni del tutto ignote alla

convenzione,  come  ad  esempio  la  possibilita’  per  l’accusato di

ottenere, oltre all’interrogatorio anche l’acquisizione di ogni altro

mezzo di prova a suo favore.

    Ma,   in   particolare,  l’articolo  111,  secondo  comma,  della

Costituzione  stabilisce  che  la  persona  accusata di un reato sia,

informata  riservatamente  della  natura  e  dei  motivi  dell’accusa

elevata a suo carico.

    E  che  disponga  del  tempo  e  delle  condizioni necessarie per

preparare  la  sua  difesa.  Ancora  l’art.  111  della  Costituzione

contiene  una importante affermazione; il processo penale adeguato al

principio  del  contraddittorio nella formazione della prova ed e’ la

legge che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo

nel contraddittorio.

    E  cio’  nel  caso  in  cui  vi  sia,  in primo luogo il consenso

dell’imputato.

    In   tal  modo  il  costituente  ha  voluto  dare  una  copertura

costituzionale  ai riti deflativi, su cui la recente legge Carotti ha

puntato.

    Nel  caso del procedimento monitorio il consenso dell’imputato e’

di tipo tacito e posticipato, che si esprime con la non opposizione.

    Il  procedimento  per  decreto  e’  un  rito  speciale  che offre

all’imputato dei vantaggi in termini di applicazione della pena della

sua entita’, del quale pero’ l’imputato ignora il suo instaurarsi, il

suo  svolgersi  su  proposta  del giudice per le indagini preliminari

senza che l’imputato ne sia minimamente informato.

    Tant’e’  che  ne  sara’ a conoscenza solo a seguito dell’avvenuta

notifica del decreto penale.

    Alla  luce della recente modifica introdotta con la legge Carotti

che  inserito  nel  codice l’articolo 415-bis ed applicato l’art. 552

c.p.  per  cui,  addirittura nullo e’ il decreto di citazione laddove

non  sia  preceduto  dall’avviso  di conclusione indagini ritualmente

notificato  sia  all’indagato  che al suo difensore, tenuto conto del

carattere  squisitamente inquisitorio del procedimento monitorio, che

mai  si  concilia  con  i  principi costituzionali dettati in tema di

ingiusto processo, non si comprende una disparita’ di trattamento tra

soggetti in chiara violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Cioe’,  tra indagato nel processo penale con citazione a giudizio

ed imputato nel rito speciale per decreto.

    Atteso  che  a  quest’ultimo e’ assicurato solo ed esclusivamente

una tutela successiva che puo’ concretamente attuarsi soltanto con il

rimedio dell’opposizione.

    Il   diritto   di   difesa,   come  previsto  dall’art. 24  della

Costituzione,  cosi’  come azionato nel procedimento monitorio appare

alquanto limitato, ridotto e compresso potendo essere esercitato solo

in  sede di opposizione, quando ormai il decreto, che sostanzialmente

e’ una sentenza di condanna e’ stato emesso.

    Pertanto,  alla  luce  delle  argomentazioni  fin  qui svolte, il

Tribunale   di   Crotone,   sezione   distaccata   di  Strongoli,  in

composizione   monocratica,   sulla   questione   di   illegittimita’

costituzionale sollevata dalla difesa dell’imputato Campana Luigi, in

ordine  all’art. 459  c.p.,  per violazione degli artt. 3, 24 e l l l

della Costituzione;

    Letti  gli  atti,  sentite  le  parti,  rilevato  che  in caso di

emissione di decreto penale di condanna il codice non prevede che sia

notificato  alcun avviso all’imputato, considerato che questi deve, a

parere  di  questo  giudice,  essere  informato  o  avvisato  a  pari

dell’indagato, cosi come previsto dall’art. 415-bis c.p.;

    Ritenuto  che  alla  luce  della recente modifica dell’art. l l l

della Costituzione il diritto di tutti i cittadini, senza distinzione

alcuna,  in  ossequio agli artt. 3 e 24 della Costituzione il diritto

di  una  difesa  che possa estrinsecarsi senza compressione alcuna e,

quindi, a prescindere anche dal rito.