Tributario e Fiscale

Tuesday 07 March 2006

Prevenzione e contrasto all’ evasione – Anno 2006 – Primi indirizzi operativi

Prevenzione e contrasto
all’evasione – Anno 2006 – Primi indirizzi operativi

Agenzia delle entrate – Direzione
centrale accertamento Circolare 3 marzo 2006, n. 9/E

1. Premessa

In
attesa di formulare definitivi indirizzi operativi correlati agli obiettivi che
saranno fissati nella Convenzione triennale per l’anno 2006-2008, con la
presente circolare si forniscono le direttive finalizzate ad assicurare lo
svolgimento dell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione, da parte
delle Direzioni regionali e degli Uffici locali, in coerenza con il principio
di proficuità dell’azione amministrativa.

Le direttive tengono conto delle
disposizioni contenute nella legge 266/05 (Finanziaria per l’anno 2006) e degli
interventi che l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad attuare in
risposta alle linee di politica fiscale ed agli obiettivi generali della
gestione tributaria espressi nell’Atto di indirizzo del ministro dell’Economia
e delle Finanze.

2. Attività di analisi
e ricerca e cooperazione internazionale

Per l’anno di attività
2006 è confermato l’impegno richiesto agli uffici nell’attività di contrasto
alle frodi IVA, con particolare riguardo all’IVA intracomunitaria.

A tal fine andranno assicurati
crescenti livelli di efficienza ed efficacia
all’azione di contrasto, con la prosecuzione del coordinamento e della
collaborazione con le altre amministrazioni impegnate nei controlli.

In particolare, qualora le
operazioni sospette siano state poste in essere da
operatori nazionali direttamente o indirettamente con soggetti stabiliti in
altri Stati membri della Comunità europea, dovrà essere attivata la
cooperazione internazionale, secondo le modalità specificatamente previste, al
fine di ottenere puntuale riscontro dalle autorità estere.

Per converso, tempestiva risposta
dovrà essere fornita alle richieste di informazioni
in materia di IVA provenienti dall’estero.

Al riguardo, si sottolinea che lo strumento dello scambio di informazioni
va altresì utilizzato nell’ambito della cooperazione con le autorità fiscali
estere in materia di imposizione diretta.

Le attività di contrasto saranno
improntate alla massima collaborazione con gli organi dell’Agenzia delle Dogane
e della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni impartite nella circolare
n. 48 dell’11 novembre 2005 e le conseguenti
istruzioni, al fine di favorire la tempestività degli interventi e la rapida
conclusione dei controlli.

Con riferimento al fenomeno delle
frodi IVA si ricorda che il decreto ministeriale del 22 dicembre 2005 ha dato
attuazione all’articolo 60bis del decreto Dpr 633/72.

La normativa citata, che trova
applicazione nei confronti delle operazioni effettuate a decorrere dal 31
dicembre 2005 giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale,
fornisce un ulteriore strumento da utilizzare
nell’attività di repressione delle frodi, in particolare di quelle fattispecie
realizzate attraverso le ben note interposizioni fittizie di missing traders.

Sempre in materia d’imposta sul
valore aggiunto l’attività, inoltre, si indirizzerà
all’individuazione di :

– percorsi evasivi ed elusivi che
potrebbero interessare la gestione dei depositi IVA,

– comportamenti
fraudolenti finalizzati ad ottenere indebiti rimborsi e ad utilizzare in
compensazione crediti non spettanti.

Nell’ambito della prevenzione dei
fenomeni di frode e più in generale di comportamenti evasivi l’attività di intelligence sarà rivolta alla raccolta di tutte le informazioni
più utili ai fini di enucleare le posizioni connotate da alto grado di
pericolosità.

In tale contesto
l’attività sarà diretta ad individuare quei soggetti richiedenti nuove partite
IVA che presentano elevati indici di rischio. Una fonte utile per
l’individuazione tempestiva di tali soggetti è data dalla procedura “Analisi
del rischio delle partite IVA”, che è stata completamente automatizzata per la
fase iniziale di reperimento delle informazioni,
con l’inserimento altresì di un risk score.

Più in generale le strutture di intelligence saranno, inoltre, impegnate ad individuare i
fenomeni evasivi ed elusivi attraverso l’elaborazione di specifici percorsi
d’indagine finalizzati alla predisposizione di segnalazioni qualificate,
secondo i criteri di prassi già in passato individuati, relative a posizioni
soggettive da inserire nei piani annuali di controllo.

In particolare l’attività sarà
finalizzata a far emergere le posizioni soggettive:

– interessate
da fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore della vendita, della locazione e
dell’intermediazione immobiliare;

– caratterizzate dall’omessa
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

– interessate
dall’utilizzo ai fini evasivi di regimi fiscali agevolativi destinati dalla
normativa a particolari settori;

– con riferimento alle quali
l’incrocio di dati del patrimonio informativo
esterno ed interno all’Agenzia evidenzi manifestazioni di particolare capacità
contributiva;

– in relazione
alle quali, nell’ambito dell’attività di intelligence, siano stati
rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano rilevanti operazioni
economiche societarie;

– evidenziate dai flussi informativi
provenienti dalle autorità fiscali estere.

3. Verifiche

In attuazione della disposizione
del comma 520 dell’articolo 1 della legge 266/05 il Piano operativo
dell’Agenzia prevederà un incremento di capacità operativa per l’attività di
contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali
non trova applicazione l’istituto della programmazione fiscale.

Pertanto, proseguendo e consolidando
le linee programmatiche attuate nell’anno 2005, il budget di produzione
prevederà un ulteriore aumento delle risorse destinate
all’attività di verifica nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi
e/o compensi superiori a 5.164.569 euro.

Con riguardo a tale classe di
contribuenti la selezione, da effettuarsi nella
puntuale osservanza del principio della proficuità comparata, privilegerà le
posizioni soggettive:

– che presentino dichiarazioni
con l’esposizione, con particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto,
di crediti a rimborso, utilizzati in compensazione ovvero riportati al
successivo periodo d’imposta, che appaiano
particolarmente rilevanti in relazione all’attività svolta;

– che, in esito ai controlli sui
crediti d’imposta concessi per l’incremento della base occupazionale e per le
aree svantaggiate, risultino meritevoli di un
controllo esteso alla complessiva posizione fiscale, in ragione della rilevanza
del credito di cui sia stato accertato l’illegittimo utilizzo, ovvero
l’illegittima contabilizzazione, qualora il credito stesso non sia stato
utilizzato;

– che risultino
aver omesso la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, del Dl 209/02,
entro i termini previsti (così come prorogati dall’articolo 31 del Dl 273/05),
ovvero le posizioni soggettive in relazione alle quali il contenuto della
predetta comunicazione risulti incompleto o infedele;

– in relazione
alle quali, nell’ambito dell’attività di intelligence, siano stati
rilevati comportamenti fraudolenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano
rilevanti operazioni economiche societarie;

– in relazione
alle quali, nell’ambito dell’attività di intelligence, siano state
predisposte segnalazioni qualificate con riferimento al settore immobiliare.

L’azione di verifica da svolgersi
in coordinamento con la Guardia di Finanza, nei confronti dei cosiddetti
contribuenti di grandi dimensioni (volume d’affari, ricavi e/o compensi
superiori a 25.822.845 euro) si uniformerà, altresì, alle indicazioni fornite
dalla Direzione Centrale Accertamento – Settore Soggetti di grandi dimensioni.

Al riguardo saranno fornite
istruzioni in ordine ad uno specifico piano dei controlli nei confronti di
società rientranti in gruppi di imprese che hanno
esercitato l’opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale.

L’incremento dell’attività di
verifica nei confronti dei soggetti con volume d’affari ricavi o compensi
compresi tra 5.164.570 e 25.822.845 euro impone crescenti
livelli di coordinamento con la Guardia di Finanza anche con riferimento agli
interventi riguardanti tale classe di contribuenti.

Le Direzioni regionali avvieranno
gli opportuni contatti con i corrispondenti Comandi regionali della Guardia di
Finanza al fine di risolvere le eventuali specifiche
problematiche locali.

Per i contribuenti che si
collocano al di sotto della soglia dei 5.164.570 euro
di volume d’affari, la selezione, tenendo conto dei criteri indicati con
riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi, privilegerà le
posizioni soggettive:

– appartenenti a categorie
economiche per le quali non sono stati approvati i relativi studi di settore o
parametri;

– per le quali, nel corso degli
accessi brevi o di altre attività di indagine è stato
rilevato lo svolgimento di un’attività economica diversa da quella dichiarata
ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

– che hanno omesso di dichiarare
i dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri, pur
essendo tenuti a tale adempimento, ovvero hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità;

– per le quali, comunque, non trova applicazione l’istituto della
programmazione fiscale.

L’attività di verifica, che
riguarderà la complessiva posizione fiscale del contribuente, avrà ad oggetto,
di regola, per il primo semestre 2006, il periodo d’imposta 2003.

La scelta di indirizzare ovvero
di estendere il controllo verso una diversa annualità deve essere dettata da una effettiva esigenza d’indagine collegata alla proficuità
dell’attività da svolgere o finalizzata alla repressione dei fenomeni
fraudolenti.

Sussistendone i presupposti, i
controlli saranno diretti a rilevare il personale presente al momento
dell’accesso, individuando, altresì, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto
finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai
libri e dalle scritture obbligatorie.

Ai fini della programmazione
dell’attività di verifica, le Direzioni regionali e gli
Uffici terranno conto anche dei contribuenti aventi la sede amministrativa o il
luogo di svolgimento dell’attività nei propri ambiti territoriali, anche se con
domicilio fiscale in ambito territoriale diverso.

L’eventuale azione di verifica
nei confronti di tale categoria di soggetti richiederà, sin dalla fase di
selezione, il necessario coordinamento tra le strutture interessate al fine di
ottimizzare le complessiva attività di verifica e di
accertamento.

I comportamenti tributari tenuti
dai contribuenti rientranti nella categoria in argomento formeranno oggetto di attento monitoraggio da parte delle Direzioni regionali.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche, gli Uffici:

– opereranno, come di consueto,
nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella legge 212/00, in
materia di “Statuto dei diritti del contribuente”;

al fine
di contenere la durata dell’intervento, orienteranno il controllo verso gli
aspetti più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale, assicurando,
comunque, la verifica del corretto adempimento degli obblighi posti a carico
del contribuente nella veste di sostituto di imposta;

– utilizzeranno, sussistendone i
presupposti, le guide metodologiche già diramate.

La programmazione degli
interventi dovrà prevedere, a livello regionale, la conclusione entro il 31
luglio 2006 di un numero di verifiche tale da assicurare un assorbimento di
capacità operativa non inferiore al 67% di quella programmata per la
complessiva attività di verifica.

I Direttori regionali terranno
conto della rilevanza di questo indicatore nella
fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della prestazione resa dai
Responsabili delle unità operative e di coordinamento che presiedono l’attività
di verifica.

4. Controlli sostanziali

L’obiettivo strategico di
contrarre i tempi intercorrenti tra il momento di ridefinizione
dell’obbligazione tributaria e quello dell’integrale adempimento della pretesa
tributaria costituisce una priorità anche per l’anno di attività
2006, per il quale sono previsti specifici indicatori di risultato in ordine al
grado di utilizzo dei verbali di verifica.

Pertanto, gli uffici daranno
immediato corso, nel rispetto delle norme in materia di “Statuto dei diritti
del contribuente”, agli atti conseguenti ai processi verbali di constatazione
redatti nei confronti di contribuenti al fine di conseguire:

– un utilizzo, non inferiore al
91 per cento, ai fini dell’accertamento, delle annualità di imposta
relative a verifiche eseguite dagli Uffici dell’Agenzia e a verifiche generali
della Guardia di Finanza nel periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2006;

– un utilizzo, non inferiore al
95 per cento, ai fini dell’accertamento, delle annualità di imposta,
giacenti al 2 gennaio 2006, relative a verifiche eseguite dagli Uffici
dell’Agenzia e a verifiche generali della Guardia di Finanza fino al 30 giugno
2004.

Andrà altresì assicurato il
tempestivo utilizzo delle risultanze emerse dagli
interventi effettuati da altri Organismi esterni all’Agenzia.

I Direttori regionali terranno
conto della rilevanza degli indicatori descritti nella fissazione degli
obiettivi ai fini della valutazione della prestazione resa dai Responsabili
delle unità operative e di coordinamento che presidiano
l’attività di controllo.

Anche con riferimento alla linea di attività “controllo sostanziale” un maggiore impegno
andrà riservato nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi e/o
compensi superiori a 5.164.570 di euro, e più in generale nei confronti dei
contribuenti per i quali non trova applicazione l’istituto della programmazione
fiscale, previsto dal comma 499 e seguenti dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2006.

Con riferimento ai soggetti con
volume d’affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.570 di
euro gli uffici, in sede di predisposizione del piano annuale dei
controlli, terranno conto delle posizioni soggettive suscettibili di controllo
con modalità istruttorie diverse dalla verifica. In ordine ai
criteri di selezione da adottare ed alle modalità di effettuazione dei
controlli nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi e/o
compensi superiori a 25.822.846 di euro si rinvia a quanto prescritto con la
circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004.

L’attività di controllo avrà ad
oggetto, di norma, il periodo di imposta 2003 con
possibilità di estensione ad annualità diverse in ragione del criterio della
proficuità comparata e dell’esigenza di repressione di fattispecie di frode.

Sempre al fine di contrarre i
tempi tra il momento di ridefinizione dell’obbligazione tributaria e quello
dell’integrale adempimento della pretesa, gli Uffici daranno immediato corso
anche agli atti conseguenti ai processi verbali consegnati entro il 31 dicembre
2005 ai contribuenti nei cui confronti trova
applicazione l’istituto della programmazione fiscale.

A norma del comma 517
dell’articolo 1 della legge 266/05 la notifica effettuata
entro il 31 dicembre , antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto
della programmazione fiscale, di processi verbali di constatazione con esito
positivo, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al
contraddittorio, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e
al 31 dicembre 2004, comporta l’integrale applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs 218/97.

Gli Uffici procederanno,
pertanto, secondo le ordinarie modalità, portando tempestivamente a
conclusione, attraverso la predisposizione e la notifica degli atti
conseguenti, i procedimenti di accertamento
interessati da uno degli atti, indicati dalla norma citata, notificati entro il
31 dicembre 2005.

In sede di attuazione
del piano annuale dei controlli nei primi mesi dell’anno 2006, si terrà conto
prioritariamente, altresì:

– delle posizioni soggettive, non
ancora esaminate, rese disponibili agli uffici attraverso le procedure di
gestione sia degli inviti al contraddittorio sulla base degli studi di settore
e dei parametri, sia degli avvisi di accertamento
parziale automatizzati, ai sensi dell’articolo 41bis del decreto Dpr 600/73;

– delle posizioni soggettive per
le quali gli uffici hanno a disposizione significativi
elementi informativi in ordine all’omessa
presentazione delle dichiarazioni;

– delle posizioni soggettive e
delle annualità di imposta, con riferimento alle quali
non trovano applicazione gli istituti di cui al comma 499 e seguenti
dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006, per le quali gli uffici hanno a
disposizione:

a) segnalazioni qualificate
predisposte nell’ambito dell’attività di intelligence
in particolare con riferimento al settore immobiliare;

b) segnalazioni rese disponibili
attraverso le applicazioni informatiche che
gestiscono le liste centralizzate;

c) segnalazioni e risultanze degli interventi effettuati da altri organismi ed
amministrazioni esterni all’Agenzia;

d) informazioni
in ordine a manifestazioni di particolare capacità
contributiva utilizzabili ai fini del c.d. accertamento sintetico di cui
all’articolo 38, comma 4, del decreto Dpr 600/73;

e) informazioni
che evidenziano fenomeni evasivi ed elusivi nell’ambito di rilevanti operazioni
economiche societarie;

f) segnalazioni provenienti dalle
autorità fiscali estere;

– delle posizioni soggettive
destinatarie di benefici ed incentivi fiscali. Anche per il 2006 tale specifica
attività di controllo è riconducibile ai controlli sostanziali; al fine di
assicurare una proficua selezione delle posizioni soggettive, gli Uffici
potranno avvalersi, nell’ambito dell’applicazione R.A.D.A.R.,
del data mart sui crediti di imposta, oggetto di aggiornamenti ed
implementazioni nel corso del 2005;

– delle posizioni soggettive per
le quali le Direzioni regionali abbiano accertato l’insussistenza dei
presupposti per la loro iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS ovvero di quelle
per le quali le attività istruttorie effettuate abbiano individuato lo svolgimento
di attività commerciali da parte di soggetti per i
quali, in precedenza, sia stata accertata la sussistenza dei requisiti formali
per l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.

Con riguardo alle suindicate
posizioni soggettive non vengono stabilite riserve di
capacità operativa al fine di assicurare il più ampio spazio al controllo delle
posizioni interessate dai rilievi formulati nei processi verbali di
constatazione.

Nella selezione dei soggetti gli
uffici valuteranno anche i comportamenti dei contribuenti nei cui confronti sono stati svolti controlli e verifiche negli anni
precedenti.

Si richiama, comunque,
l’attenzione degli uffici sugli elementi informativi
suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le liste
centralizzate nonché attraverso le segnalazioni qualificate, predisposte
nell’ambito dell’attività di intelligence, relativi a fattispecie
caratterizzate dall’omessa presentazione delle dichiarazioni o inerenti al
settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dal comma 495
dell’articolo 1 della legge 266/05.

Entro il primo
quadrimestre 2006 gli Uffici procederanno, altresì, alla notifica degli
atti nei confronti dei contribuenti, inseriti nel piano dei controlli dell’anno
precedente, nei cui confronti, l’esercizio dei poteri istruttori di cui
all’articolo 51 decreto Dpr 633/72 ed all’articolo 32 del decreto Dpr 600/73,
ha determinato la ridefinizione dell’obbligazione tributaria rispetto al
dichiarato.

Nell’ambito del settore registro
l’attività degli Uffici si indirizzerà,
prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni
edificabili e degli immobili in genere nonché verso gli atti di cessione
d’azienda.

Proseguirà, inoltre, l’esame
delle posizioni interessate dall’omessa registrazione di contratti di
locazione.

Nello svolgimento dell’attività
gli uffici perseguiranno il massimo grado di proficuità anche al fine di
aumentare i livelli di riscossione derivanti dagli atti di accertamento.
Pertanto gli Uffici nell’esecuzione dei controlli dovranno:

– intensificare il ricorso ai
provvedimenti di definizione in via amministrativa dell’obbligazione tributaria
previsti dagli articoli 5 e 11 del D.Lgs 218/97;

– ricorrere all’accertamento
parziale, sussistendone i presupposti indicati nell’articolo 41bis del decreto
Dpr 600/73, e nell’ articolo 54, comma 5, del decreto
Dpr 633/72, così come modificati dall’articolo 1, commi 405 e 406, della legge
311/04;

– formulare richieste di informazioni alle
Autorità fiscali estere, nell’ambito della cooperazione internazionale,
ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano;

– programmare ed effettuare atti istruttori in relazione alla tipologia di
posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale
disponibili; in tale contesto andrà valutato l’eventuale ricorso alle indagini
finanziarie;

– operare, come
di consueto, nel rispetto del disposto dell’articolo 12, comma 7, della legge
212/00;

– assicurare la tempestiva e
corretta trasmissione al sistema informativo
dei dati concernenti le attività svolte, garantendo, sempre, la perfetta
aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di
ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di
attivazione del controllo.

Nell’ambito del processo in esame
gli Uffici dovranno, infine, garantire la piena funzionalità dei processi
operativi connessi all’istituto della programmazione fiscale.

5. Accessi brevi

Il ricorso al mezzo di indagine dell’ “accesso breve” dovrà assicurare
l’adeguato presidio del territorio attraverso controlli diffusi in materia di
obblighi strumentali, controllo delle compensazioni e lotta al sommerso.

Si precisa che, così come
previsto per l’anno 2005, nell’ambito del processo degli accessi brevi
finalizzati al presidio del territorio rientrano anche i controlli effettuati
per “conto di altri uffici” ed “i controlli
incrociati”.

Si sottolinea
che nell’ambito della lotta al sommerso una particolare attenzione deve essere
riservata alla selezione delle posizioni soggettive da controllare.

Pertanto, l’attività andrà
indirizzata nei confronti delle attività economiche ed
in particolare di quei soggetti per i quali le informazioni
a disposizione evidenziano il possibile utilizzo del personale “in nero”.

Le posizioni selezionate sulla
scorta della conoscenza della realtà territoriale e dell’attività di intelligence devono essere caratterizzate da un’alta
affidabilità con riferimento al risultato del controllo, in quanto l’attività
finalizzata alla lotta al sommerso dovrà qualificarsi per una significativa percentuale
di positività.

Gli Uffici condurranno, altresì,
anche nel 2006, uno specifico piano di controllo nei confronti dei soggetti
tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.

In una prima fase gli interventi
avranno ad oggetto i periodi di imposta 2003 e 2004.

La selezione interesserà
prioritariamente le posizioni soggettive:

– che non hanno dichiarato i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ed hanno indicato
cause di esclusione o inapplicabilità;

– che non hanno dichiarato i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore senza altresì
indicare cause di esclusione o inapplicabilità;

– che hanno dichiarato un codice
attività non rientrante tra quelli per i quali sono
applicabili gli studi di settore, ma per le quali le informazioni
a disposizione evidenziano l’esercizio di un’attività soggetta all’applicazione
degli stessi.

Nei casi in cui si riscontrino in sede di accesso irregolarità, l’Ufficio
valuterà l’opportunità di procedere ad una più estesa rilevazione dei dati e
delle informazioni, nonché alle eventuali
ulteriori attività istruttorie inserendo il contribuente nel piano annuale dei
controlli.

A seguito della pubblicazione dei
modelli di comunicazione dei dati riferiti al periodo di imposta
2005 ed al conseguente aggiornamento delle applicazioni informatiche
di supporto alla trasmissione al sistema centrale delle risultanze del
controllo, gli interventi saranno finalizzati a rilevare i dati generali e
specifici relativi alla suddetta annualità di imposta.

Sussistendone i presupposti, i
controlli saranno comunque diretti a rilevare il
personale presente al momento dell’accesso, individuando, altresì, le mansioni
svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto
finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai
libri e dalle scritture obbligatori.

Il predetto riscontro che assume
rilevanza ai fini dell’azione di contrasto ai fenomeni legati all’utilizzo del
lavoro irregolare caratterizzerà in via ordinaria
l’esecuzione di qualunque tipologia di controllo svolta mediante gli accessi
brevi.

Gli interventi da eseguirsi
mediante i cosiddetti accessi brevi saranno, infine, funzionali alla:

a) rilevazione di dati e notizie
nell’ambito dell’attività di intelligence;

b) esecuzione di controlli per
conto di Stati esteri;

c) verbalizzazione della
distruzione delle merci;

d) verifica dei presupposti
necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi in favore
delle ONLUS.

Con riguardo a tali tipologie di intervento, così come previsto nel 2005, le risorse
effettivamente impiegate per la loro esecuzione saranno imputate ai processi:

– Analisi e ricerca (tipologia di
cui al punto a);

– Funzioni
strumentali all’attività di controllo (tipologia di cui ai punti da b) a d).

6. Attività di controllo formale

Nell’ambito di tale processo,
così come previsto per l’anno 2005, rientrano altresì i controlli degli atti e delle dichiarazioni di successione iscritti nel campione
unico tasse sospese.

Si rammenta che, per dette tipologie
di atti e dichiarazioni, non vigono criteri di
selezione ai fini del controllo, diversamente da quanto previsto per gli atti
sottoposti a valutazione ossia per quelli in relazione ai quali viene
instaurato il cosiddetto giudizio di congruità sul valore dichiarato.

Gli Uffici, pertanto, per la
verifica dei requisiti previsti dalle singole fattispecie agevolative,
opereranno nel rispetto dei termini di decadenza di cui
all’articolo 76 del decreto Dpr 131/86.

Con riguardo ai controlli formali
previsti dall’articolo 36ter del decreto Dpr 600/73 il budget di produzione, attualmente in corso di predisposizione, riguarderà non solo
le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2003, segnalate sulla base
degli appositi criteri selettivi, ma anche quelle segnalate su iniziativa degli
Uffici.

Per quanto riguarda gli eventuali
controlli formali di iniziativa, si precisa che gli
Uffici effettueranno le selezioni in forza di un giudizio di proficuità
comparata, che tenga conto degli esiti dell’attività di controllo svolta nei
confronti del medesimo contribuente per i precedenti periodi di imposta ovvero
nei confronti di altri contribuenti, ad esso riferibili sotto il profilo
fiscale, per il periodo di imposta oggetto del controllo; in tale ambito
rientrano altresì quelle posizioni comunque selezionabili sulla base dei
criteri di proficuità, tenuto conto delle informazioni
disponibili all’ufficio.

Le posizioni da selezionare a
tale ultimo fine potranno essere pari, al massimo, al 5% delle segnalazioni relative al periodo di imposta 2003.

Gli Uffici che riterranno di non
dover programmare, in tutto o in parte, il suddetto 5% di controlli formali,
dovranno comunque allocare la corrispondente quota di
risorse all’interno del macroprocesso “controlli fiscali”.

Per quanto riguarda invece il
controllo formale delle dichiarazioni relative al
periodo di imposta 2002, tale attività dovrà essere ultimata nei primi mesi
dell’anno.

Gli Uffici assicureranno, nello
svolgimento dell’attività in argomento, da un lato, un’efficace azione di
controllo, dall’altro, una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.

La circolare n. 7/E del 2005
forniva al riguardo le seguenti istruzioni che si
richiamano:

– adottare le più idonee misure
operative al fine di assicurare il tempestivo riesame
della pretesa tributaria in conseguenza di quanto segnalato dal contribuente,
destinatario della comunicazione degli esiti del controllo di cui al comma 4
dell’articolo 36ter del decreto Dpr 600/73;

– comunicare con sollecitudine
gli esiti del riesame della pretesa tributaria al fine di consentire al
contribuente di avvalersi, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs
462/97, della riduzione della sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs
471/97, con riferimento alle eventuali somme ancora dovute;

– inviare le citate comunicazioni
di cui al quarto comma dell’articolo 36ter del decreto Dpr 600/73 mediante
raccomandata con avviso di ricevimento; qualora si rendesse necessario e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno
utilizzate le ordinarie modalità di notifica degli atti tributari.

7. Funzioni strumentali
all’attività di controllo

Attraverso l’utilizzo del budget
di risorse destinato al processo in esame le Direzioni regionali e gli Uffici,
al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione, dovranno assicurare:

– la cooperazione con i soggetti
che, nell’ambito territoriale, concorrono al processo di accertamento;

– l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego d’indagini finanziarie.

Con riferimento al primo punto andrà
sviluppata la collaborazione con le Autonomie locali, in particolare con i
Comuni coerentemente con le modalità che saranno stabilite con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal
comma 2 dell’articolo 1 del Dl n. 203 convertito dalla legge 248/05.

Con riferimento al secondo punto
si ribadisce che l’esigenza di conferire impulso
all’utilizzo del mezzo istruttorio in argomento deve essere coniugata con
l’esigenza di assicurare l’economicità e la proficuità dell’azione
amministrativa.

Al riguardo sarà rilasciata agli
uffici la procedura telematica relativa a gli
accertamenti bancari e finanziari che consentirà di inoltrare le richieste,
previste dall’articolo 32, comma 1, numero 7), del decreto Dpr 600/73, e
dall’articolo 51, comma 2, numero 7), del decreto Dpr 633/72, così come
modificati dall’articolo 1, commi 402, 403 e 404 della legge 311/04, in via
telematica mediante il sistema della posta elettronica certificata.

Con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 22 novembre 2005, modificato ed integrato con il
provvedimento del 24 febbraio 2006, sono stabilite le modalità di trasmissione
telematica delle richieste e delle risposte, nonché
dei dati delle notizie e documenti in esse contenute.

Le modifiche apportate dalla
legge 311/04, hanno ampliato l’oggetto delle richieste, esteso anche alle
operazioni cosiddette extra conto, nonché l’ambito
soggettivo degli operatori finanziari, cui è possibile inoltrare le richieste
di informazioni (tabella allegato 3 al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005).

Il mutato quadro normativo,
unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari,
richiede un più attento esame delle informazioni
che si intendono acquisire al fine di individuare con
precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste
in via telematica.

Le Direzioni regionali
monitoreranno, inoltre, gli esiti dei controlli anche per valutarne il grado di
proficuità.

Nell’ambito delle “funzioni
strumentali” assumeranno rilevanza, altresì, le attività connesse alla
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Con riguardo a quelle interessate
dagli appositi piani finalizzati all’utilizzo, ai fini
dell’accertamento, delle annualità d’imposta verificate, andranno riferite al
presente processo le attività connesse all’archiviazione dei rilievi relativi
ad annualità d’imposta verificate, qualora detti rilievi non risultino, previo
giudizio di proficuità comparata con gli altri elementi di controllo
disponibili, utilizzabili ai fini dell’accertamento.

Le predette attività connesse
all’archiviazione dei rilievi relativi ad annualità di imposta
verificate, in quanto finalizzate alla selezione dei soggetti da sottoporre a
controllo, escludono l’attivazione di un controllo sostanziale.

L’archiviazione dei rilievi non
suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento
resta subordinata alla formalizzazione di un apposito atto, a rilevanza
interna, debitamente motivato.

Con riguardo alla selezione delle
posizioni soggettive da sottoporre a controllo e alla conseguente
predisposizione del Piano Annuale dei Controlli sostanziali, al fine di
conseguire un sempre più elevato grado di proficuità dell’azione di accertamento, gli Uffici locali si avvarranno
dell’applicazione B.A.S.E. (Banca dati per l’Analisi e la Selezione degli
Elementi), tenendo conto della rilevanza di tale procedimento nell’ambito del
Sistema di Gestione della Qualità.

Si evidenzia, in particolare, che
mediante tale strumento informatico la
Direzione di ciascun Ufficio procede:

– all’analisi degli elementi
(fonti di innesco e fonti di impulso) supportata dalla
visibilità integrata dei dati, riferibili alla singole posizioni soggettive,
rilevanti ai fini dell’accertamento dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP;

– alla pianificazione delle
attività di controllo sostanziale, tenendo conto delle risorse disponibili (ore
persona), dei parametri previsionali relativi al tempo medio programmato per
l’attività di controllo in relazione a ciascuna fonte
di innesco e di impulso dell’azione accertatrice, nonché della consistenza e
della numerosità degli elementi di competenza;

– alla selezione delle posizioni
soggettive per le quali l’azione amministrativa si presenta di maggiore
proficuità;

– all’assegnazione delle
posizioni soggettive selezionate ai team dell’Area Controllo
e ai funzionari di ciascun team;

– al monitoraggio dettagliato
dello stato di avanzamento del piano dei controlli,
sulla base delle informazioni trasmesse al
sistema informativo.

Inoltre, l’applicazione in
argomento fornisce, a ciascuna Direzione regionale, un quadro sinottico
riepilogativo della complessiva attività di controllo svolta dagli uffici di
competenza, nonché informazioni
dettagliate che consentono di indirizzare l’azione istituzionale di vigilanza,
nonché di assumere, laddove sia ritenuto opportuno, iniziative mirate a
superare eventuali criticità.

Con riguardo alle attività
riferibili al processo funzioni strumentali, gli Uffici locali, già individuati
a livello centrale, assicureranno, con le modalità ed entro i termini previsti,
la sperimentazione delle nuove procedure informatiche,
ovvero di quelle già in uso che formeranno oggetto di aggiornamento
o implementazione.

La Direzione Centrale
Accertamento provvederà a quantificare l’impegno
previsto per ciascun Ufficio affinché le Direzioni regionali ne possano tenere
in debito conto in sede di assegnazione del budget di risorse e di produzione
ai vari processi lavorativi.

Sempre con riguardo alla linea di attività in argomento, le Direzioni regionali
assicureranno il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei
confronti dei soggetti da iscrivere nell’anagrafe unica delle ONLUS nonché gli
ulteriori adempimenti previsti dal Dm 266/03.

8. Attività collegate alla tutela
della pretesa erariale

Si ribadisce
che rivestono primaria rilevanza le attività collegate alla tutela della
pretesa erariale. A tal fine è opportuno che il trattamento dei ruoli venga puntualmente effettuato secondo le istruzioni
operative impartite e nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la
notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del
decreto Dpr 602/73, tenuto altresì conto delle disposizioni dell’articolo 19
del D.Lgs 112/99.

In questa sede si richiama,
inoltre l’attenzione degli Uffici in ordine:

– alle procedure previste
dall’articolo 22 del D.Lgs 472/97 in materia di
ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente, compresa l’intera
azienda;

– allo
scrupoloso controllo con riguardo alle garanzie prestate a fronte delle
richieste di pagamento rateale della pretesa erariale;

– al monitoraggio dei pagamenti
rateali per l’immediato avvio della procedura di escussione
delle garanzie prevista dall’articolo 19, comma 4bis, decreto Dpr 602/73,
nonché dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 15 del D.Lgs 218/97 e
dall’articolo 48, comma 3, del D.Lgs 546/92;

– all’immediata iscrizione a
ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento
e all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non
definitivi;

– all’immediata iscrizione,
ricorrendone i presupposti, in ruoli straordinari degli interi importi
risultanti da accertamenti anche se non definitivi, nonché
degli importi risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle
dichiarazioni;

– all’immediato conferimento del
carattere di esecutorietà ai ruoli conseguenti alla
liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni.

Inoltre, gli Uffici
assicureranno:

– una particolare attenzione in ordine alla legittimità dell’iscrizione a ruolo, qualora
le somme complessivamente dovute risultino superiori a 8.000 euro; tanto in
considerazione degli effetti derivanti nella sfera patrimoniale del
contribuente dalle misure previste dall’ articolo 76 del decreto Dpr 602/73;

– il sistematico e tempestivo
controllo delle partite formulate, qualora non ricomprese nei ruoli al visto,
per le motivazioni indicate per ciascuna di esse. A
tale riguardo le Direzioni regionali effettueranno il
costante monitoraggio dell’attività degli uffici della regione.

Si richiama infine l’attenzione
degli uffici sull’attività di riscossione coattiva in ambito internazionale.

Con D.Lgs
69/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2003, è stata
recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2001/44/CE, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa alla reciproca assistenza amministrativa in
materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del FEOGA, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi
doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

La direttiva 2001/44/CE ha esteso l’ambito di applicazione della mutua assistenza
in materia di recupero crediti originariamente previsto dalla direttiva
76/308/CEE.

Il citato D.Lgs
69/2003 ha, tra l’altro, designato l’autorità nazionale abilitata a formulare e
ricevere una domanda di mutua assistenza amministrativa ai sensi della
direttiva di base 76/308/CEE.

Per l’Italia è il ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali. Per
esitare le richieste ad esso pervenute, il Ministero
si avvale dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, in base alla
natura del credito da riscuotere.

Di conseguenza si è reso
necessario istituire, presso la Direzione centrale Accertamento, un servizio
destinato a presidiare il recupero dei crediti connessi con i nuovi tributi
inclusi nel campo dell’applicazione della direttiva 76/308/CEE.

Il servizio, che si avvale degli
strumenti di comunicazione elettronica imposti dalla
normativa comunitaria al fine di velocizzare lo scambio di informazioni
e garantirne la riservatezza, è attivo dai primi mesi del 2004.

Le attività peculiari del
servizio, inizialmente collocato presso l’Ufficio Riscossione coattiva della
Direzione centrale Accertamento e recentemente attribuito all’Ufficio
Riscossione internazionale, sono:

– lo scambio delle informazioni
con le autorità estere relativamente alle generalità
anagrafiche ed ai cespiti dei contribuenti debitori d’imposta;

– l’assistenza alla notifica degli
atti esecutivi;

– il recupero coattivo dei
crediti erariali.

Sotto il profilo operativo, con
la direttiva 2002/94/CE la Commissione Europea ha stabilito le nuove norme di implementazione delle disposizioni della direttiva
76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE.

La direttiva 2002/94/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del
ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/7/2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 dell’8/9/2005.

Il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 23/12/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 3/1/2006, oltre ad individuare l’ufficio competente per la richiesta di assistenza ha stabilito le norme procedurali in materia
di recupero crediti nell’ambito della mutua assistenza amministrativa tra gli
stati membri dell’Unione europea.

All’Ufficio Riscossione
internazionale è stata attribuita, quindi, l’attività di mutua assistenza nel
recupero crediti, scaturente dalle predette direttive, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul reddito e sul
capitale e imposta sui premi assicurativi, compresi gli interessi, le penali,
le sanzioni amministrative e le spese relative.

Inoltre l’Ufficio ha competenza
nell’ambito dei rapporti di diritto internazionale.

Tra i rapporti di diritto
internazionale sono ricomprese sia alcune Convenzioni bilaterali stipulate
dall’Italia con stati esteri (Belgio, Francia, e Germania) sia
la Convenzione del Consiglio d’Europa concernente la reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale, ratificata dall’Italia con legge 19/2005.

Specifiche istruzioni ed
indicazioni in ordine all’attività da svolgere saranno
impartite coevamente con la trasmissione, agli uffici competenti, delle
richieste di recupero di somme di imposte vantate dai paesi comunitari,
corredate dei relativi titoli esecutivi.

Le richieste di recupero di somme
di imposta vantate nei confronti di cittadini italiani
o stranieri residenti in ciascun paese comunitario (corredate dall’apposito
titolo esecutivo “estratto del ruolo”) andranno inviate all’Ufficio Riscossione
Internazionale della Direzione centrale Accertamento, per il successivo inoltro
al punto di contatto del paese competente ad effettuare il recupero in base
alla residenza del debitore.

Le Direzioni regionali
assicureranno la puntuale ed uniforme applicazione degli indirizzi innanzi
formulati, nonché il costante monitoraggio delle
attività svolte dagli Uffici al fine di valutare il grado di tempestività,
d’efficacia e di correttezza