Penale

Friday 11 January 2008

“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 30 Ottobre 2007, n. 240 Regolamento recante Attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sess

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DECRETO 30 Ottobre 2007, n. 240 Regolamento recante "Attuazione
dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di
coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e
dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli
articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Vista la legge 6 febbraio 2006,
n. 38 e in particolare l’articolo 20;

Visto l’articolo
1, comma 19, lettera e), e comma 22, letterad) del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto del Ministro
delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato
istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla
pedofilia, denominato "CICLOPE";

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Sentito il parere del Garante per
la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997,
n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

Adotta

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia

minorile

1. L’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d’ora in poi denominato
"Osservatorio", istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dall’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998,
n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

2. L’Osservatorio ha il
compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la
repressione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

3. In particolare,
l’Osservatorio:

a) acquisisce dati e informazioni
a livello nazionale ed internazionale relativi alle
attività svolte per la prevenzione e la repressione dell’abuso e dello
sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e
realizzate anche da altri Paesi;

b) analizza, studia ed elabora i
dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

c) promuove studi e ricerche sul
fenomeno;

d) informa sull’attività svolta,
anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di
pubblicazioni mirate;

e) redige una relazione
tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini
della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei
Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

f) predispone il Piano nazionale
di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori,
che sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla
pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall’Osservatorio nazionale per
l’infanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2,del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati,
coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone
l’omogeneità;

h) partecipa, a
mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle
politiche per la famiglia, all’attività degli organismi europei e
internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto
all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Articolo 2.

Composizione dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio opera presso
il Dipartimento per le politiche della famiglia, è presieduto dal capo del
Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composto da
sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui
uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti
designati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla Guardia di
finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente
rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell’abuso e dello
sfruttamento sessuale in danno di minori.

2. I componenti sono scelti tra
persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della
ricerca sociale. Il Ministro delle politiche per la famiglia provvede con
proprio decreto alla nomina dei componenti.

3. Possono essere conferiti incarichi
individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai
sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 18
aprile 1994, n. 338, il cui compenso è determinato nel limite delle risorse di
cui all’articolo 6.

Articolo 3.

Organizzazione e funzionamento
dell’Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria
dell’Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia, che, per l’attuazione dei programmi di attività dell’Osservatorio può
stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con
le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano
particolare qualificazione nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza. In
particolare il Dipartimento si avvale, per le finalità dell’Osservatorio, della
collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia
e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto
delPresidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

2. Ai componenti
dell’Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso
omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del
Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse di cui
all’articolo 6.

Articolo 4.

Banca dati

1. Presso l’Osservatorio è
istituita una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle
amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del
fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della
pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2. Per la identificazione
dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati,
per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il
Ministro delle politiche per la famiglia conclude specifici accordi con le
amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono
il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità
dei dati.

Articolo 5.

Dati sensibili e giudiziari

1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
politiche per la famiglia, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento
dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi
di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti
nell’Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all’articolo 4.

Articolo 6.

Oneri di funzionamento

1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell’Osservatorio e della
banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell’articolo 17,
comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Mastella