Civile

Friday 28 February 2003

Pignorabilità delle pensioni: i chiarimenti dell’INPS. INPS CIRCOLARE N. 43 del 26.02.2003

Pignorabilità delle pensioni: i chiarimenti dell’INPS.

INPS CIRCOLARE N. 43 del 26.02.2003

OGGETTO: Sentenze n. 468 del 20-22 novembre 2002 e n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale. Parziale illegittimità dellarticolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

SOMMARIO: Le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate o sequestrate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare per causa di tributi dovuti dai titolari di dette prestazioni. Le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà essere stabilito dal legislatore.

1 – PREMESSA

Larticolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel sancire l’incedibilità, l’insequestrabilità e l’impignorabilità delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria, prevede, in deroga al principio anzidetto, che le prestazioni in questione “possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l’importo di queste” (v.allegato 1).

Unulteriore deroga al principio dellintangibilità delle pensioni dellassicurazione generale obbligatoria è prevista dallarticolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a norma del quale le pensioni in parola possono essere cedute, sequestrate e pignorate, nei limiti di un quinto del loro ammontare facendo comunque salvo limporto corrispondente al trattamento minimo per debiti verso lINPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dallIstituto stesso ovvero da omissioni contributive. (v.allegato 1 e circolare n. 53391 Prs/4 dell8 gennaio 1970).

La Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni con la sentenza n. 1041 del 1988 nella parte in cui escludevano la pignorabilità per crediti alimentari.

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo del loro ammontare e senza salvezza dellimporto corrispondente al trattamento minimo, per causa di alimenti dovuti dal titolare di dette prestazioni (circolare n.77, punto 1, del 27 aprile 1989).

Le richiamate disposizioni sono state nuovamente sottoposte allesame della Corte Costituzionale nella parte in cui escludono la pignorabilità per tributi dovuti allo Stato e nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dei predetti trattamenti pensionistici.

In ordine a tali questioni la Corte si è pronunciata con le sentenze di seguito illustrate.

2 – SENTENZA N. 468 DEL 20-22 NOVEMBRE 2002. PIGNORABILITA PER TRIBUTI DOVUTI ALLO STATO, ALLE PROVINCE ED AI COMUNI

Con la sentenza n.468 del 20-22 novembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale, n.47 del 27 novembre 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma primo, numero 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS (Allegato 2).

Con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha tra laltro, rilevato che, come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni I.N.P.S. godano di un trattamento di favore rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell’I.N.P.S.

In considerazione di ciò e di altri motivi esposti in sentenza è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 128 del r.d. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato.

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate o sequestrate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, determinato al netto di ritenute, e senza salvezza dellimporto corrispondente al trattamento minimo, per causa di tributi dovuti dai titolari delle predette prestazioni.

3 – SENTENZA N. 506 DEL 20 NOVEMBRE 4 DICEMBRE 2002. ILLEGITTIMITA DELLIMPIGNORABILITA ASSOLUTA.

Con la sentenza n.506 del 20 novembre-4 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie speciale, n.49 dell11 dicembre 2002, la Corte Costituzionale ha, tra laltro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Con la medesima sentenza la predetta Corte ha, invece, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n.153.

Inoltre in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato lillegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (allegato 3).

La Corte ha osservato, tenendo conto delle sentenze intervenute nel tempo, che In sostanza, la retribuzione e’ stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali – nei limiti previsti dalla legge il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi, mentre la pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un “bene” aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall’art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi vanti un credito alimentare o tributario, nonché per gli ex dipendenti pubblici un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero per i titolari di pensioni INPS un credito dell’Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, che ha sostituito – a seguito della sentenza n. 22 del 1969 – l’art. 128, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935).

La predetta Corte ha successivamente osservato che Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di ” mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei ” mezzi adeguati alle esigenze di vita ” che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale.

Ben può il legislatore nella sua discrezionalità selezionare ha evidenziato la Corte, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale è (pro quota dell’intero) pignorabile. La qualità del credito, in altre parole, giustifica – quando è espressione di altri valori costituzionali – il discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall’art. 38, secondo comma, Cost., ma tale valore, quando l’ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del pensionato, certamente non può rendere impignorabile la parte eccedente, di modo che, soddisfatta integralmente l’esigenza sottesa al disposto dell’art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall’art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)

La Corte ha, da ultimo, rilevato che rientra nel potere discrezionale del legislatore, individuare in concreto lammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni, si ripete, tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., articoli 29,30, 53 Costituzione).

Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per ogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Nulla è innovato per quanto riguarda i crediti qualificati dal legislatore.

Pertanto le pensioni a carico dellassicurazione generale obbligatoria possono essere sequestrate o pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricovero per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l’importo di queste, ovvero nei limiti di un quinto del loro ammontare facendo comunque salvo limporto corrispondente al trattamento minimo per debiti verso lIstituto derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dallIstituto stesso ovvero da omissioni contributive (articolo 128 del R.D.L n.1827 del 1935 ed articolo 69 della legge n. 153 del 1969).

Del pari le pensioni dellassicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate, fino a concorrenza di un terzo o di un quinto del loro ammontare e senza salvezza dellimporto corrispondente al trattamento minimo, rispettivamente, per causa di alimenti o di tributi dovuti dal titolare di dette prestazioni (punti 1 e 2 della presente circolare).

Si ricorda da ultimo che il coniuge divorziato del pensionato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all’Istituto, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato, il pagamento dell’assegno di mantenimento detraendolo dalla pensione di quest’ultimo: e l’Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l’importo corrispondente alla metà della rata di pensione. (Legge 6 marzo 1987, n. 74. Nuovo testo dell’art. 8 della legge 1°dicembre 1970, n. 898, circolare n.132, punto 5, del 27 giugno 2001).

Allegato 1

REGIO DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1827

Articolo 128

Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l’importo di queste.

LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153

Articolo 69

Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui allarticolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso lIstituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dallIstituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dellassicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo limporto corrispondente al trattamento minimo.

omissis

Allegato 2

Sentenza n.468 del 20 novembre-22novembre 2002

OMISSIS

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS.

Allegato 3

Sentenza n.506 del 20 novembre-4dicembre 2002

OMISSIS

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

Dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).