Enti pubblici

Monday 04 August 2003

Pià tutela per i minori: ecco lo scopo del progetto di legge che istituisce il Garante per l’ infanzia e l’ adolescenza. Camera dei deputati Istituzione del garante per l’ infanzia e per l’ adolescenza. (31 luglio 2003)

Più tutela per i minori: ecco lo scopo del progetto di legge che istituisce il Garante per linfanzia e ladolescenza

Camera dei deputati

Istituzione del garante per linfanzia e per ladolescenza

disegno di legge presentato dalla Commissione parlamentare per lInfanzia

(31 luglio 2003)

Articolo 1

(Istituzione del Garante per linfanzia e ladolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, è istituito il Garante per linfanzia e ladolescenza, di seguito denominato Garante, con sede in Roma.

2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, mediante lesercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.

3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

4. Il Garante riferisce alla Commissione parlamentare per linfanzia sullattività svolta con una relazione annuale.

5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle Regioni e degli enti locali, anche ai sensi dellart. 118 Cost., nelle politiche attive di sostegno allinfanzia e nelladozione dei provvedimenti intesi a tal fine.

6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del rapporto previsto dallart. 44 della citata Convenzione di New York. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni che il Garante intende rivolgere a tal fine. Esso è sottoposto al parere del Garante.

7. Restano ferme le competenze dellautorità giurisdizionale stabilite dalla legge.

Articolo 2

(Requisiti, incompatibilità e indennità)

1. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata dintesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nellambito della tutela dei diritti dei minori.

3. Lufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dellinfanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può svolgere attività politiche.

4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per lintera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere confermato.

6. Al Garante è riconosciuta unindennità di carica pari al novanta per cento di quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Articolo 3

(Disposizioni riguardanti il personale e finanziarie)

1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro novanta giorni dalla proposta stessa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. Lassunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle nonne di diritto privato, in numero superiore a 10 unità. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e lordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca dItalia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante.

5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Articolo 4

(Rapporti con gli organismi regionali, con lUnione europea e con gli organismi non istituzionali)

1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dellinfanzia, ove istituiti, cooperano in spirito di leale collaborazione.

2. A tal fine è costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dellinfanzia presieduta dal Garante e composta da tutti i garanti regionali dellinfanzia, comunque denominati, se costituiti. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo nel quale vengono definite le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dellinfanzia. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con lobiettivo di coordinarle a quelle svolte in sede regionale.

3. Il Garante, in quanto Autorità nazionale competente per la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi dellUnione europea e con lapposito organismo che essa intenda costituire, i rapporti previsti dalla normativa dellUnione, anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di ogni necessario supporto tra i Paesi membri dellUnione.

4. Il Garante ha costanti rapporti di consultazione e collaborazione con lUnicef e con le associazioni e le Organizzazioni non governative (Ong), operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Articolo 5

(Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e con il Comitato per i minori stranieri)

1. Il Garante può richiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dallart. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e al Comitato per i minori stranieri previsto dallart. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di verificare leffettività della tutela dei diritti dei minori.

Articolo 6

(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per linfanzia e con gli organismi pubblici di ricerca)

1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di documentazione e analisi per linfanzia e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica, e sociale e può richiedere ad essi specifiche indagini, ricerche e informazioni nelle materie di competenza.

Articolo 7

(Articolazione territoriale del Garante)

1. In ciascuna provincia è costituito lUfficio provinciale del Garante. Lufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.

Articolo 8

(Poteri di indagine e sanzionatori)

1. LUfficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni degli Uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, di lavoro o comunque lesive dei diritti dei minori.

2. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti, servizi sociali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante può ordinare che, per il tramite degli Uffici territoriali del Governo, ovvero attraverso propri funzionari, vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e servizi sociali a carattere regionale e locale.

4. 1 funzionari del Garante nellesercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto dufficio.

Articolo 9

(Intervento in giudizio)

1. Il Garante, anche attraverso gli Uffici provinciali di cui al precedente art. 7:

a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti allautorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta di nomina del curatore speciale;

c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dallarticolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dallarticolo 338 del codice di procedura penale.

2. Sui provvedimenti dellAutorità giudiziaria che dispongano lallontanamento dei minori dalla propria famiglia, deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di somma urgenza. Tale parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta.

3. 1 minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli Uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiederne lintervento. Tali segnalazioni devono restare riservate.

Articolo 10

(Tutela dei minori nel settore dello spettacolo)

1. Il Garante, attraverso gli Uffici provinciali, rilascia lautorizzazione preventiva nei casi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per limpiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento. Lautorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 11

(Funzioni consultive, di sollecitazione e di impulso)

1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza.

2. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede in assenza.

3. Il Garante può proporre ladozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

Articolo 12

(Altre funzioni)

1. Il Garante:

a) vigila sullattuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

b) coordina lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1, al fine di omogeneizzare lazione degli organismi coinvolti e rafforzarne lefficacia, anche mediante la stipula di protocolli dintesa con i Ministeri, con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini professionali, con lUnicef e con le associazioni e le Organizzazioni non governative (Ong), operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori;

c) in qualità di organo nazionale previsto dallart. 12 della Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, esercita le funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 12;

d) promuove e coordina lesercizio della funzione di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

e) istituisce e gestisce una apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti;

f) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

g) ricorre alla Corte europea per i diritti delluomo di Strasburgo e al Comitato per i diritti del fanciullo dellOnu per segnalare ogni violazione dei diritti dei minori;

h) collabora allorganizzazione della giornata italiana per i diritti dellinfanzia e delladolescenza, dintesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con la Commissione parlamentare per linfanzia;

i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dellart. 9 legge 7 agosto 1990, n. 241, prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie scritte o documenti ai sensi dellart. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e impugna, ove lo ritenga necessario, gli atti amministrativi, laddove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori;

2. li Garante collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dallabuso sessuale previsti dallart. 17 della legge 3 agosto 1998 n. 269. È costituito presso il Garante, e viene costantemente aggiornato su segnalazione dellAutorità giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 e di quelli allontanati dalle famiglie anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.

Articolo 13

(Potestà regolamentare)

Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento, disciplina:

a) lorganizzazione dei propri uffici centrali e periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari, nonché la contabilità e il bilancio;

b) il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dellinfanzia e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali per linfanzia;

c) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le modalità per lesercizio del diritto daccesso ai documenti amministrativi di propria pertinenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) laccesso allalbo di cui al precedente articolo 12, comma 2; tale regolamento viene adottato sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali;

f) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

g) le modalità di intervento in giudizio di cui al precedente articolo 9.

3. I regolamenti del Garante entrano in vigore quindici dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o a quelle connesse alleffettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, non inferiori a euro 100 e non superiori a euro 10.000.

Articolo 15

(Copertura finanziaria)

1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, stabilito nella misura massima di ottanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

2. Per gli anni successivi al 2005, si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, articolo 11, comma 3, lettera c).

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.