Lavoro e Previdenza
Personale addetto al controllo del traffico aereo. La legge n. 365 del 22.12.2003 disincentiva l’ esodo mediante l’ attribuzione di premi economici
Personale addetto al controllo del traffico aereo. La legge n. 365 del 22.12.2003 disincentiva l’esodo mediante l’attribuzione di premi economici
LEGGE 22 dicembre 2003, n.365
Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. (GU n. 4 del 7-1-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso
dell’abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di
validita’ che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di
corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di
impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la
complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell’articolo 11,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine
del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento
del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre
una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu’ di
quattro volte.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e’ corrisposto
un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta’
all’atto di assunzione della ferma e per meta’ dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica
soluzione.
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Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e’
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e’ stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000; si riporta il testo
dell’art. 7, comma 8:
«Art. 7 (Obblighi di servizio). – 1.-7. (Omissis).
8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico areo nonche’ corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e’ aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell’incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma.».
– Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate», e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1995; si riporta il testo dell’art. 11, comma 9:
«Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). –
1.-8. (Omissis).
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e’
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».
Art. 2.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia’ titolari
di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al
compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo
grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui
all’articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta’, con
corresponsione dei relativi premi.
2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al
comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di
eta’ alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e’ corrisposto
in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta’ per la
cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1,
comma 2, e quello dei premi percepiti.3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al
comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il
cinquantesimo anno di eta’, e’ corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di eta’ per la cessazione dal servizio
previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta’
dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2.
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Nota all’art. 2:
– Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante
«Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale
dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del personale dei Vigili del fuoco,
nonche’ del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7,
comma 1:
«Art. 2 (Limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio). – 1. I limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all’art. 1 sono elevati,
qualora inferiori al sessantesimo anno di eta’.
2. Fermi restando il limite di sessanta anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta’, sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell’Amministrazione della difesa per
l’impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa».
«Art. 7 (Norme transitorie). – 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio, previsti dall’art. 2, sono gradualmente elevati
al cinquantasettesimo anno di eta’ per gli anni dal 1998 al
2001, al cinquantottesimo anno per gli anni dal 2002 al
2004, al cinquantanovesimo anno per gli anni dal 2005 al
2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».
Art. 2.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia’ titolari
di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al
compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo
grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui
all’articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta’, con
corresponsione dei relativi premi.
2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al
comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di
eta’ alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e’ corrisposto
in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta’ per la
cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1,
comma 2, e quello dei premi percepiti.3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al
comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il
cinquantesimo anno di eta’, e’ corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di eta’ per la cessazione dal servizio
previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta’
dell’importo complessivo dei premi di cui all’articolo 1, comma 2.
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Nota all’art. 2:
– Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante
«Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale
dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del personale dei Vigili del fuoco,
nonche’ del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7,
comma 1:
«Art. 2 (Limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio). – 1. I limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all’art. 1 sono elevati,
qualora inferiori al sessantesimo anno di eta’.
2. Fermi restando il limite di sessanta anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta’, sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell’Amministrazione della difesa per
l’impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa».
«Art. 7 (Norme transitorie). – 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio, previsti dall’art. 2, sono gradualmente elevati
al cinquantasettesimo anno di eta’ per gli anni dal 1998 al
2001, al cinquantottesimo anno per gli anni dal 2002 al
2004, al cinquantanovesimo anno per gli anni dal 2005 al
2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».