Enti pubblici

Wednesday 01 June 2005

Permesso di soggiorno in sanatoria. Tassative le cause del diniego da parte della PA Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 1 marzo-25 maggio 2005, n. 2710

Permesso di soggiorno in sanatoria. Tassative le cause del diniego da parte della PA

Consiglio di Stato – Sezione quarta decisione 1 marzo-25 maggio 2005, n. 2710

Presidente Venturini estensore Scola

Ricorrente Marinkovic – controricorrente ministero dellInterno

Fatto

Zika Marinkovic, cittadino serbo di nazionalità Rom, desiderando regolarizzare la sua lunga permanenza in Italia, chiedeva il necessario permesso di soggiorno, che gli veniva peraltro negato con provvedimento da lui impugnato dinanzi al Tar del Veneto per: falsi presupposti (dovendo la pericolosità sociale essere valutata solo dal competente Prefetto, che non avrebbe mai decretato alcuna espulsione nei suoi riguardi), incompetenza (del Questore) e violazione dellarticolo 6, Dpcm 16 ottobre 1998, degli articoli 2, comma 7 (per omessa informazione), e 13, commi 2 e 3, D.Lgs 286/98, degli articoli 3, 7 ed 8 (vizio di motivazione e distruttoria – trattandosi di lievi e lontane condanne – ed omesso preavviso procedimentale), legge  241/90, degli articoli 3 e 4, Dm 284/93, e della legge 1423/56.

LAmministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva respinto (dopo averne peraltro accolto listanza cautelare) con sentenza poi impugnata dal Marinkovic (coniugato con una sua connazionale e padre di sei figli, ben inseriti anche nellambiente scolastico cittadino), che riprospettava sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in  prima  istanza  ed  insisteva  nel dichiararsi in possesso dei tre requisiti necessari (presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; possesso di unattività lavorativa; disponibilità di un congruo alloggio), dovendosi ritenere ininfluenti i suoi precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo.

Le Amministrazioni appellate si costituivano in giudizio e resistevano allappello.

Allesito delludienza di discussione la vicenda passava in decisione, dopo il deposito di una memoria illustrativa da parte dellappellante, che poneva in luce come nessun effetto avesse sortito la sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata disposta ad opera di questo Consesso con apposita ordinanza.

Diritto

Il ricorso in appello è fondato e va accolto, dovendosi riformare limpugnata pronuncia per le ragioni che seguono.

Risultano, infatti, condivisibili i motivi dedotti con il presente gravame (ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di ununica doglianza sostanziale), poiché già in sede cautelare (con ordinanza non ottemperata dalla Pa) questo CdS ha fatto proprie le argomentazioni del Marinkovic, seguendo un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi.

Deve, peraltro, porsi in rilievo come, nel decidere circa il rilascio del documento richiesto dallattuale appellante, nessun rilievo possa attribuirsi a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui la p.a. avrebbe dovuto esprimere correttamente la sua valutazione, adottando i provvedimenti amministrativi consequenziali (cfr. Cassazione, Su civile, 11321/04) e tenendo conto della sostanziale inesistenza di significative sentenze di condanna a carico dellinteressato.

Correlativamente, nellapodittico provvedimento questorile impugnato non si doveva giungere ad immotivate conclusioni (non dissimili da quelle idonee ad integrare gli estremi di unespulsione, peraltro, di competenza prefettizia) palesemente contrastanti con la realtà effettuale riconducibile allinvocata normativa, che esclude dal possibile rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria solo chi sia già risultato destinatario di pregressi provvedimenti di natura espulsiva.

Infatti, il Marinkovic non poteva essere considerato privo di unimminente occupazione lavorativa, requisito che linteressato aveva documentalmente provato di possedere (oltre a quelli costituiti dallavvenuto ingresso in Italia prima del 27 marzo 1998 e dalla disponibilità di un idoneo alloggio), al contrario di quanto esplicitato nellatto da lui gravato (ed emesso, tra laltro, al termine di un procedimento illegittimamente avviato nei suoi confronti senza alcun preavviso ex articoli 7 ed 8, legge 241/90).

Nè alcuna pericolosità sociale poteva riconoscerglisi in rapporto a precedenti penali risalenti a prima dellanno 1992 e ritenuti dalla stessa Autorità procedente non idonei a tale scopo, avendo la Questura ritenuto ostativa la sola mancanza delle attendibili prospettive di una regolare attività lavorativa, legata ad un ipotetico contratto sospensivamente condizionato (quanto allesecuzione) allottenimento di quel permesso di soggiorno che, nella specie, proprio in tale prospettiva era stato richiesto dallinteressato.

Nellottica di cui sopra risulta, dunque, ondivaga ed irrazionale ogni argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato ed attinente a profili più specificamente concernenti lesame della complessiva personalità del richiedente quale possibile individuo indesiderabile, di competenza di altri uffici e ricollegabile a diversi presupposti.

Invero, nella sola prospettiva rilevante ai fini in discorso, posto che il Marinkovic era risultato incontrovertibilmente in possesso dei tre requisiti (tempestiva presenza in Italia; disponibilità abitativa; attività lavorativa) imposti dalla normativa di settore (richiamata nella narrativa in fatto), la Questura avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare dette risultanze ed a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno a sanatoria, nella riscontrata assenza di altri pertinenti elementi ostativi rintracciabili nella fattispecie.

Tanto basta a determinare laccoglimento del presente gravame, assorbendosi tutte le censure non esplicitamente esaminate, per la loro palese interdipendenza rispetto a quelle risultate condivisibili.

Conclusivamente, il ricorso va dunque accolto, con contestuale riforma dellimpugnata sentenza, accogliendosi il ricorso di prima istanza e correlativamente annullandosi gli atti con esso impugnati (fatti salvi  quelli  ulteriori  della  Pa, che  li  emanerà  nel  pieno rispetto dei principi di diritto qui enunciati), mentre le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il CdS in sede giurisdizionale, Sezione quarta:

– accoglie lappello;

– annulla limpugnata sentenza;

– accoglie il ricorso di primo grado;

– annulla gli atti con esso impugnati;

– condanna in solido il ministero dellInterno e la provincia di Rovigo a rifondere a Marinkovic Zika le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre alle spese accessorie e generali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.