Tributario e Fiscale

Monday 13 September 2004

Per la Corte di Giustizia Europea non è legittima la tassa imposta sul trasporto dei marmi fuori dal Comune di Carrara. Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Prima Sezione – Sentenza 9 settembre 2004

Per la Corte di Giustizia Europea non è legittima la tassa imposta sul
trasporto dei marmi fuori dal Comune di Carrara

Corte di Giustizia delle Comunità
Europee – Prima Sezione – Sentenza 9 settembre 2004

Nel procedimento C-72/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,

dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Massa Carrara con decisione 11 dicembre 2002, registrata in cancelleria il
18 febbraio 2003, nella causa tra

Carbonati Apuani
Srl

e

Comune di Carrara,

LA
CORTE
(Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann,
presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig.
K. Lenaerts (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L.
Hewlett, amministratore principale

visto il procedimento scritto e a seguito
dell’udienza del 17 marzo 2004,

viste le osservazioni presentate:

– per la Carbonati
Apuani, dai sigg. G. Andreani e R. Diamanti, avvocati;

– per il Comune di Carrara, dai sigg.
A. Calamia,
F. Batistoni Ferrara, L. Buselli, G. M. Roberti e A. Franchi, avvocati;

– per il governo italiano, dal sig.
M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. X. Lewis e R. Amorosi, in qualità di agenti, assistiti dal sig. G. Bambara, avvocato,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 6 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 23 CE, 81
CE, 85 CE e 86 CE.

2 Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di un procedimento nel quale è stata posta
in dubbio la compatibilità con il diritto comunitario di una tassa riscossa dal
Comune di Carrara (in prosieguo: il «Comune di Carrara») sui
marmi estratti nel suo territorio e originata dal loro trasporto oltre i
confini comunali.

Contesto normativo italiano

3 L’articolo unico della legge 15
luglio 1911, n. 749, come modificata dall’art. 55, comma 18,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (GURI n. 302 del 30 dicembre 1997),
stabilisce quanto segue:

«È istituita a favore del comune di
Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo
territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è
applicata e riscossa dal comune all’uscita dei marmi dai suoi confini in base
ad apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio
comunale sentite le parti sociali.

Ogni anno il Consiglio comunale, nel
deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà la misura in cui la
tassa stessa dovrà essere percetta per l’anno
successivo. Tuttavia quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiasi o da garantirsi col gettito della tassa, il
Consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura della
tassa stessa.

Potrà il comune, con deliberazione
consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da
approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del
provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da
incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara,
accordandosi l’eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed
una parte in contributi alla iscrizione degli operai
dell’industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai
(…)».

4 L’art. 2, comma 2 ter, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito,
con modifiche, nella legge n. 75/1999 (GURI n. 72 del 27 marzo 1999), dispone
quanto segue:

«L’articolo unico della legge 15
luglio 1911, n. 749 (…) si interpreta nel senso che la
tassa (…) è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione
alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle
attività del settore marmifero locale».

5 In base a tali disposizioni il Comune di
Carrara applica, mediante regolamento comunale, una tassa sui marmi estratti
nel suo territorio e trasportati oltre i confini di quest’ultimo.
All’epoca dei fatti di cui alla causa principale l’importo della tassa era
fissato per i blocchi di marmo in 8 000 lire italiane (LIT) per tonnellata.

6 Per contro, i marmi estratti e
utilizzati nel territorio del comune sono esentati dalla tassa. L’ordinanza di
rinvio precisa inoltre che possono essere previste esenzioni altresì per i
marmi utilizzati o lavorati nei comuni limitrofi al Comune
di Carrara.

Causa principale e questione
pregiudiziale

7 La ricorrente nella causa
principale ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Massa Carrara l’avviso d’imposta con il quale il
Comune di Carrara ha liquidato la tassa sui marmi posta a suo carico per il
mese di maggio 2001. Essa ha sollevato dinanzi a questa Corte la questione
della compatibilità di tale tassa con le disposizioni del Trattato CE.

8 La Commissione Tributaria
Provinciale di Massa Carrara – ritenendo che la tassa sui marmi potrebbe essere
qualificata come un dazio doganale o una tassa di effetto
equivalente a tale dazio e che l’applicazione di tale tassa potrebbe falsare la
concorrenza – ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la
normativa italiana di cui alle leggi 15 luglio 1911, n. 749, 27 dicembre 1997,
n. 449, e al decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, come convertito con modifiche
nella legge n. 75 del 1999 – Istituzione della tassa marmi nel Comune di
Carrara – [sia compatibile] con gli artt. 23, 81, 85 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, nella versione in vigore a seguito del
Trattato di Amsterdam, ratificato in Italia con la
legge n. 209/98».

Sulla ricevibilità
della domanda di pronuncia pregiudiziale

9 Secondo la Commissione
l’ordinanza di rinvio non indica in modo sufficientemente preciso il
contesto di fatto e di diritto nel quale s’inserisce la questione sollevata.
Essa ritiene pertanto che la domanda sia irricevibile.

10 Al riguardo si deve ricordare che
l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia
utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo
definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si
inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto
su cui tale questione è fondata (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993,
cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo
e a., Racc. pag. I-393,
punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero,
Racc. pag. I-1085, punto 4;
30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 5, e 8
luglio 1998, causa C-9/98, Agostini, Racc. pag. I-4261, punto 4).

11 La Corte ha altresì dichiarato
indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui
motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate
disposizioni comunitarie e sul nesso che intercorre tra le disposizioni
medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28
giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I-4979, punto 16).

12 Nel caso di specie si deve
constatare che la Corte
dispone degli elementi sufficienti a consentirle di
fornire una risposta utile al giudice del rinvio, dal momento che la questione
sollevata riguarda l’interpretazione dell’art. 23 CE. Infatti, da un lato,
l’ordinanza di rinvio espone in modo preciso il contesto
normativo relativo alla tassa sui marmi che, secondo il giudice del rinvio,
potrebbe essere qualificata come un dazio doganale o una misura di effetto
equivalente. Dall’altro, quanto al contesto di fatto,
dall’ordinanza di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale, che
ha trasportato marmo di Carrara oltre i confini comunali, contesta dinanzi al
giudice nazionale la legittimità dell’avviso d’imposta con il quale detto
comune ha liquidato la tassa sui marmi posta a suo carico per il mese di maggio
2001.

13 Il giudice del rinvio non
fornisce, invece, come sottolinea l’avvocato generale
nei paragrafi 18-21 delle conclusioni, alcuna indicazione utile circa il nesso
che egli stabilisce tra gli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE e la
legislazione nazionale applicabile alla controversia. Esso rileva
unicamente che la tassa «può incidere sul gioco della libera concorrenza»,
senza tuttavia spiegare la possibile relazione fra la tassa sui marmi e
comportamenti asseritamente anticoncorrenziali di imprese.

14 Date siffatte circostanze, la
domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile unicamente con riferimento
all’interpretazione dell’art. 23 CE.

Sulla questione pregiudiziale

15 Con la sua questione
il giudice del rinvio chiede in sostanza se una tassa come quella sui
marmi – riscossa soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una
categoria di merci, ossia i marmi estratti nel territorio di tale comune a
causa del loro trasporto oltre i confini del detto comune – costituisca una
tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.

16 Il governo italiano e il Comune di
Carrara sostengono che la tassa sui marmi è indistintamente applicabile ai marmi esportati in altri Stati membri e a quelli indirizzati
verso altre zone del territorio italiano. Poiché la tassa non colpisce
esclusivamente i beni destinati all’esportazione, essa non potrebbe essere
considerata rientrare nell’ambito di applicazione
dell’art. 23 CE. Al più la tassa controversa costituirebbe un’imposizione
interna ai sensi dell’art. 90 CE, compatibile con il Trattato, in quanto
graverebbe allo stesso modo e nella stessa fase di
commercializzazione sui marmi lavorati e commercializzati sul territorio
italiano e sui marmi esportati in altri Stati membri (sentenze 17 luglio 1997,
causa C-90/94, Haahr Petroleum,
Racc. pag. I-4085, e 23 aprile 2002, causa C-234/99, Nygård, Racc. pag. I-3657).

17 Al riguardo, occorre ricordare che
la Corte ha già
dichiarato che un onere non costituisce una tassa di effetto
equivalente ad un dazio doganale, ma un’imposizione interna, ai sensi dell’art.
90 CE, purché rientri in un regime generale di tributi interni che gravano
sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati
indipendentemente dall’origine o dalla destinazione del prodotto (v., in tal
senso, sentenze 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. pag. 283, punto 14, e 16
luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 11).

18 Nel caso di specie, occorre
rilevare che la tassa controversa si applica ai marmi di Carrara
quando sono trasportati oltre i confini del Comune di Carrara. Il fatto
che genera l’imposizione è quindi costituito dal superamento di tali confini. I
marmi utilizzati nel Comune di Carrara sono esentati dalla tassa proprio a
causa di tale destinazione locale e non in base a
criteri oggettivi che potrebbero altresì applicarsi ai marmi trasportati fuori
dal comune. Tali elementi escludono che la tassa controversa sia qualificata
come imposizione interna ai sensi dell’art. 90 CE (v. sentenza Legros e a., cit., punto 12).

19 Occorre quindi accertare se una
tassa come quella sui marmi costituisca una tassa di
effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi dell’art. 23 CE.

20 Come la Corte ha già più volte dichiarato, un onere pecuniario, anche se minimo,
imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua
struttura, e gravante sulle merci nazionali o estere a causa del fatto che
varcano una frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce
una tassa di effetto equivalente ai sensi dell’art. 23 CE (v. sentenze 9
novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc.
pag. 3573, punto 18; Legros
e a., cit., punto 13; 22 giugno 1994, causa C-426/92,
Deutsches Milch-Kontor, Racc. pag. I-2757, punto 50; 14 settembre
1995, cause riunite C-485/93 e C-486/93, Simitzi, Racc. pag. I-2655, punto 15,
e 17 settembre 1997, causa C-347/95, UCAL, Racc. pag.
I-4911, punto 18).

21 Tuttavia, il governo italiano e il
Comune di Carrara sostengono che il divieto stabilito nell’art. 23 CE, ribadito altresì nell’art. 25 CE, dovrebbe riguardare
soltanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a siffatti dazi
negli scambi «tra gli Stati membri».

22 Al riguardo si deve ricordare che
la giustificazione del divieto di dazi doganali e di tasse di
effetto equivalente va ricercata nell’ostacolo che oneri pecuniari
imposti a causa del passaggio di una frontiera costituiscono per la
circolazione delle merci (v., in particolare, sentenze 1° luglio 1969, cause
riunite 2/69 e 3/69, Brachfeld e Chougol,
Racc. pag. 211, punto 14, e 9
agosto 1994, cause riunite C-363/93, da C-407/93 a C-411/93, Lancry e a., Racc. pag. I-3957, punto 25). Il
principio stesso dell’unione doganale, quale deriva dall’art. 23 CE, esige che sia garantita in generale la libera
circolazione delle merci, non solo nell’ambito del commercio tra Stati, ma più
ampiamente su tutto il territorio dell’unione doganale. Gli artt. 23 CE e 25 CE contemplano espressamente solo gli scambi tra Stati
membri, perché gli autori del Trattato hanno presupposto l’assenza di tasse che
abbiano il carattere di dazi doganali all’interno di tali Stati (v. sentenza Lancry e a., cit., punto 29).

23 Si deve
inoltre rilevare che, nel 1986, l’Atto unico europeo ha inserito nel Trattato
CEE un art. 8 A
(divenuto art. 7 A
del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE) che
stabiliva come obiettivo l’instaurazione di un mercato interno entro il 31
dicembre 1992. Orbene, l’art. 14, n. 2, CE definisce
il mercato interno come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali», senza distinguere tra frontiere fra gli Stati e frontiere
all’interno degli Stati.

24 Poiché gli artt. 23 CE e seguenti
devono essere letti in combinazione con l’art. 14, n. 2, CE, l’assenza di tasse
– sia tra gli Stati che all’interno degli Stati – che
presentino le caratteristiche di un dazio doganale o di una tassa di effetto
equivalente costituisce un presupposto indispensabile alla realizzazione di
un’unione doganale nella quale sia assicurata la libera circolazione delle
merci.

25 Per questo la Corte nelle sue sentenze Legros e a. (cit., punto 18), Lancry e a. (cit., punto 32) e Simitzi (cit., punto 17) ha già
dichiarato che una tassa imposta all’atto del superamento di un confine
all’interno di uno Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente a
un dazio doganale.

26 Occorre altresì sottolineare
che il problema posto dalla causa principale non si presenta come una
situazione i cui elementi sono interamente circoscritti all’interno di uno
Stato membro. Infatti, è pacifico che la tassa sui
marmi si applica a tutti i marmi di Carrara che superano i confini di tale
comune, senza distinguere tra i marmi la cui destinazione finale è in Italia e
quelli destinati ad altri Stati membri. La tassa sui marmi pregiudica dunque
per la sua natura e per il suo tenore il commercio tra
Stati membri (v. sentenza Lancry e a., cit., punto 30; v., nello stesso senso, per quanto riguarda
le misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, sentenze 15
dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Racc. pag.
4575, punto 9; 15 dicembre 1993, cause riunite C-277/91,
C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni e a., Racc. pag.
I-6621, punti 36 e 37; 13 gennaio 2000, causa C-254/98, TK-Heimdienst,
Racc. pag. I-151, punti 27-31, e 5 dicembre 2000,
causa C-448/98, Guimont, Racc.
pag. I-10663, punti 21-23).

27 Il Comune di Carrara rileva
tuttavia che diverse circostanze ostano alla qualificazione della tassa sui
marmi quale tassa di effetto equivalente a un dazio
doganale. Esso rileva al riguardo che, a differenza del tributo oggetto delle
citate sentenze Legros e a., Lancry
e a. e Simitzi, la tassa
controversa nella causa principale è riscossa da una collettività territoriale
di dimensione ridotta e riguarda una categoria di prodotti, vale a dire i marmi
di Carrara, e non tutti i prodotti che superano i confini del comune.

28 Tali argomenti non possono essere
accolti. Infatti si deve ricordare che l’art. 23 CE,
esattamente come l’art. 25 CE, vieta qualsiasi onere pecuniario che
costituisca, seppur minimo, un ostacolo tariffario agli scambi, unilateralmente
imposto da un’autorità pubblica di uno Stato membro (v. supra, punto 20). Ai
fini della qualificazione di tassa di effetto
equivalente a un dazio doganale la dimensione della collettività territoriale
che la riscuote è quindi irrilevante, dal momento che la detta tassa costituisce
un ostacolo agli scambi nel mercato interno.

29 Inoltre, poiché gli artt. 23 CE e
25 CE mirano ad eliminare ogni ostacolo tariffario
agli scambi, è indifferente che la tassa controversa nella causa principale
colpisca una determinata categoria di prodotti (v. sentenze 22 aprile 1999,
causa C-109/98, CRT France International,
Racc. pag. I-2237, e 21 settembre
2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis,
Racc. pag. I-7145) o qualsiasi prodotto che
superi i confini della collettività interessata (v. citate sentenze Legros e a. e Lancry
e a.).

30 La convenuta nella causa
principale sottolinea inoltre la finalità particolare
della detta tassa. I proventi derivanti da quest’ultima
sarebbero destinati a coprire le spese che il Comune di Carrara sopporta a
causa dell’esercizio dell’industria del marmo sul suo
territorio. La tassa risponderebbe ad un interesse proprio di tutti gli
operatori di tale industria, compresi quelli che commercializzano all’estero i
prodotti interessati.

31 La Corte ha già dichiarato che
i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a
tali dazi sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo
per il quale sono stati istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi
che ne derivano (v. sentenze 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione/Italia, Racc. pag. 193, punto 7, e Simitzi,
cit., punto 14). Tuttavia, la Corte ha ammesso che un
onere che rappresenti la remunerazione di un servizio effettivamente reso
all’operatore economico che è tenuto a pagare tale onere, di importo
proporzionato al detto servizio, non costituisce una tassa di effetto
equivalente a un dazio doganale (sentenze 26 febbraio 1975, causa 63/74, Cadsky, Racc. pag. 281, punto 8; 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca,
Racc. pag. 3573, punto 19, e CRT France International, cit., punto 17).

32 Sennonché, ciò non è il caso nella
fattispecie. Infatti, esiste al più un rapporto
indiretto fra la tassa controversa nella causa principale e i servizi resi agli
operatori interessati da quest’ultima. Dalle
osservazioni del Comune di Carrara risulta invero che
tale tassa è diretta in particolare a coprire le spese sopportate dal comune
per la riparazione e il mantenimento della rete stradale, la realizzazione di
un’infrastruttura portuale, il mantenimento di un museo, le ricerche sulla
sicurezza nelle cave, l’attività formativa nel genio minerario, o ancora
l’aiuto sociale a favore degli operai. Orbene, parecchie di tali attività non
vanno specificamente a beneficio degli operatori che trasportano marmo oltre i
confini del Comune di Carrara.

33 Quanto all’argomento relativo al fatto che gli operatori «locali» che pagano
imposte comunali contribuiscono già alle spese derivanti al comune
dall’industria del marmo, si deve ricordare che il fatto generatore della tassa
è costituito dal superamento da parte dei marmi dei confini comunali, senza che
rilevi se l’operatore interessato sia soggetto alle imposte comunali.

34 In ogni caso, il fatto che una
tassa riscossa a causa del superamento di un confine tra gli
Stati o all’interno degli Stati sia stata istituita al fine di compensare un
onere locale che colpisce il prodotto interno analogo non è sufficiente a
sottrarla alla qualificazione di tassa di effetto equivalente a un dazio
doganale. Infatti, se così fosse, si svuoterebbe di contenuto e di efficacia il divieto di tasse di effetto equivalente a
dazi doganali (v., in tal senso, sentenze 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit, Racc. pag. 1923, punto
8, e Michaïlidis, cit., punto 23).

35 Da quanto precede risulta dunque che un tributo commisurato al peso di una
merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una
categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali,
costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale
all’esportazione, ai sensi dell’art. 23 CE, malgrado essa gravi anche sulle
merci la cui destinazione finale si trova all’interno dello Stato membro
interessato.

Sugli effetti nel tempo della
presente sentenza

36 Il Comune di Carrara domanda alla
Corte, qualora quest’ultima giudichi una tassa come
quella controversa nella causa principale incompatibile con le disposizioni
pertinenti del Trattato, di limitare nel tempo gli effetti della presente
sentenza. Esso deduce, da un lato, le incertezze relative al
complesso normativo applicabile alla tassa in questione e, dall’altro, le gravi
conseguenze finanziarie che discenderebbero per il bilancio del Comune di
Carrara da una mancata limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.

37 Si deve
rilevare che solo in via eccezionale, applicando il principio generale della
certezza del diritto insito nell’ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a
limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da
essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti
in buona fede (sentenze Legros e a., cit., punto 30, e 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).

38 Al riguardo la
Corte, nella sentenza Legros e a.
(cit., punti 30-36), ha dichiarato che, per
condizioni tassative di certezza del diritto, le disposizioni del Trattato
relative a tasse di effetto equivalente a dazi doganali all’importazione non
potevano essere invocate a sostegno di richieste di rimborso di un tributo come
il dazio di mare, pagato anteriormente alla data di tale sentenza, vale a dire
il 16 luglio 1992, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, avessero
agito in giudizio o contestato l’imposizione con un’impugnativa equivalente (v.
sentenza Simitzi, cit.,
punto 30).

39 Ebbene, la tassa controversa –
quale tassa imposta a causa del superamento di un
confine interno di uno Stato membro – dev’essere
qualificata quale tassa avente la stessa natura del dazio di mare di cui alla
causa Legros e a., cit. Si può pertanto accogliere la
tesi secondo la quale, fino al 16 luglio 1992, il Comune di Carrara poteva
ritenere a ragione che la tassa controversa fosse conforme al diritto
comunitario.

40 Occorre quindi tener conto delle
medesime considerazioni in tema di certezza del
diritto e, pertanto, decidere che la limitazione nel tempo enunciata nella
sentenza Legros e a., cit.,
si applica parimenti a richieste di rimborso di importi riscossi a titolo della
tassa controversa nella causa principale.

41 Di contro, non c’è ragione di
limitare gli effetti della presente sentenza successivamente
al 16 luglio 1992, data della citata sentenza Legros
e a. Infatti, dopo tale data il Comune di Carrara non
poteva ignorare che la tassa controversa era incompatibile con il diritto
comunitario.

42
In
conclusione, occorre precisare che le disposizioni del Trattato relative a tasse di effetto equivalente a dazi doganali non
possono essere invocate a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi
anteriormente al 16 luglio 1992
a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti
che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l’imposizione
con un’impugnativa equivalente.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima
Sezione) dichiara:

1) Un tributo commisurato al peso di
una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una
categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali,
costituisce una tassa di effetto equivalente a un
dazio doganale all’esportazione, ai sensi dell’art. 23 CE, malgrado la tassa
gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all’interno dello
Stato membro interessato.

2) L’art. 23 CE non può essere
invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi
riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo
dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato
l’imposizione con un’impugnativa equivalente.

Firme