Civile

Monday 03 May 2004

Per la concessione del mutuo agevolato per l’ acquisto della prima casa non si deve contare il reddito dei genitori dell’ interessato. Lo ha stabilito il TAR Lazio

Per la concessione del mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa non si deve contare il reddito dei genitori dell’interessato. Lo ha stabilito il TAR Lazio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 3400/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Terza

composto dai signori magistrati:

Luigi Cossu Presidente

Vito Carella Componente

Guido Romano Componente

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 12838 del 2000, presentato da T.P., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Vincenzo Salvatore ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Gonfalonieri, 5

contro

Il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della nota n. prot. 1006/2000 emessa il 24 maggio 2000 dal Direttore Generale della Direzione delle Aree urbane e dell’Edilizia residenziale, I^ divisione, nella parte in cui attesta che la ricorrente non ha diritto di usufruire del mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa “in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare”

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale;

Visti gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i difensori come da Verbale di udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra T.P. impugnava il provvedimento con il quale il Direttore Generale della Direzione delle Aree urbane e dell’Edilizia residenziale le ha negato il diritto di usufruire del mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa: a motivo del diniego vi è un preteso superamento del limite del reddito complessivo del nucleo familiare.

Le censure, articolate in due motivi di ricorso, vertono intorno al vizio di eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la predetta Direzione Generale per avere la medesima effettuato un’erronea valutazione dei fatti oggetto dell’istruttoria, nell’interpretare il concetto di “reddito complessivo familiare”, alla stregua di una circolare ministeriale anziché come per legge: nella specie, nel “reddito complessivo familiare” è stato computato sia il reddito personale della ricorrente, aspirante beneficiaria del mutuo agevolato, sia il reddito dei genitori con i quali la medesima era convivente.

A dire della deducente, l’amministrazione avrebbe agito in violazione di quanto disposto, in combinato fra loro dall’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457[1], in materia di mutui agevolati, e dall’articolo 1, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891 [2], recante disposizioni per l’acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione, laddove il reddito familiare in questione è invece riferito esclusivamente al coniuge ed ai figli conviventi.

L’Avvocatura, costituitasi in giudizio, ha solo depositato documenti.

La misura cautelare è stata accordata con ordinanza n. 7290/00 in relazione “all’erronea interpretazione propugnata dalla P.A. intimata con l’atto impugnato, mentre occorre far riferimento alla posizione reddituale della sola ricorrente (in quanto unica beneficiaria delle provvidenze per l’acquisto della casa) e non del suo nucleo familiare d’origine (estraneo al procedimento per cui è causa e privo d’interesse verso tali benefici), non potendo la P.A. utilizzare dati di soggetti estranei per valutare vicende esclusivamente personali dell’istante”

All’udienza del 5 novembre 2003, la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – La questione oggetto del giudizio verte in tema di edilizia residenziale pubblica e, in particolare, di condizione reddituale dell’aspirante per poter accedere a mutuo agevolato.

L’Amministrazione ha negato il beneficio alla ricorrente in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.

In fatto la deducente, lavoratrice dipendente, è soggetto nubile, senza figli, ma convivente con i genitori.

2. – In linea preliminare merita prendere in considerazione la legislazione vigente in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa relativamente a quanto ne occupa.

Recita l’art. 1, comma 2, della legge 18.12.1986, n. 891,, che possono beneficiare del mutuo agevolato alle condizioni indicate “i lavoratori dipendenti”, mentre al comma 3 viene chiarito che si intende “per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi”.

L’art. 20 della legge 5.8.2978, n. 457, nel fissare limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, prevede che “Ai fini della determinazione dell’onere a carico del mutuario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione o dell’acquisto dell’alloggio…”.

3. – Dalla suesposta ricognizione legislativa emerge il contrasto, rispetto all’illustrato dettato normativo, della circolare 180/c del 27.11.1987 (punto 8) che è posta quale atto presupposto a fondamento del disposto diniego e che sul punto va naturalmente disattesa.

Secondo tale circolare “per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dall’acquirente o assegnatario dell’alloggio, dal coniuge non separato legalmente, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi conviventi. Si intendono, altresì facenti parte del nucleo familiare i genitori dell’acquirente o assegnatario dell’alloggio qualora questo non sia coniugato e conviva con i genitori”.

L’estensione interpretativa di cui al secondo capoverso non è preveduta dalla norma che fa, invece, riferimento al nucleo familiare del mutuatario.

Il criterio elaborato, e nella specie applicato, può essere ritenuto valido soltanto nel limite in cui i genitori dell’acquirente o assegnatario dell’alloggio risultino a suo carico, dimodo chè – con l’allargamento del nucleo familiare a costoro – possa essere ricompresa la situazione reddituale dei genitori: ma ciò non è la fattispecie di causa e comunque essa non è stata provata dall’Amministrazione.

4. – Le censure sollevate sono dunque da accogliere.

Ed invero, trattandosi di agevolazione per acquisto della prima casa, è evidente che la finalità perseguita è di consentirne l’acquisto in ragione della necessità del beneficiario di avere una propria autonomia abitativa, per sé ed i propri familiari, nell’ottica costituzionale della tutela della famiglia (art. 31 Cost.).

In tal senso, il reddito familiare cui fa riferimento la normativa in esame non può essere certo quello della famiglia di origine, ciò essendo in palese contrasto con la dichiarata volontà del beneficiario di possedere una prima casa.

Ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, portano quindi a ritenere che il reddito familiare in argomento è da riferirsi a quello proprio del beneficiario, del coniuge e dei figli conviventi: poiché all’epoca dell’istanza la ricorrente era nubile, palesemente il limite di reddito in oggetto doveva essere computato con riguardo soltanto al reddito della predetta, non risultando i genitori essere a suo carico.

5. – Il ricorso va perciò accolto, con l’annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale.

Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003.

Luigi Cossu Presidente

Vito Carella Consigliere, relatore

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2004