Penale

Tuesday 21 January 2003

Per la Cassazione niente legittimo impedimento per chi è rimasto sempre contumace. Cassazione – Sezione seconda penale – Sentenza 22 maggio-9 ottobre 2002, n. 33909

Per la Cassazione niente legittimo impedimento per chi è rimasto sempre contumace

Cassazione Sezione seconda penale sentenza 22 maggio-9 ottobre 2002, n. 33909

Presidente Morelli relatore Carmenini

Pg Delehaje ricorrente Pg in proc. L. N. G.

Osserva

Il tribunale di Taranto/sezione distaccata di Ginosa con sentenza in data 20.1.2004 condannava il L. alla pena come in atti per vari reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione.

Su appello dellimputato la Corte di appello di Lecce/sezione distaccata di Taranto dichiarava la nullità dellordinanza del tribunale di Taranto del 20.1.2000 e degli atti successivi, compresa la susseguente

sentenza e rimetteva gli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio.

Ricorre per cassazione il Pg territoriale per erronea applicazione di legge (articolo 606, comma 1 lettera b, in relazione agli articoli 420ter e quater Cpp).

La sentenza della Corte di appello ed il ricorso del Pg si incentrano su ununica problematica che è bene mettere a fuoco.

Il L. era stato dichiarato contumace, nel giudizio di primo grado, con ordinanza emessa sotto il vigore della vecchia normativa; alludienza del 20.1.2000 il tribunale rigettava la richiesta di rinvio delludienza avanzata dalla difesa per legittimo impedimento dellimputato, sul presupposto della non valutabilità – ai fini della sospensione o del rinvio del dibattimento – del sopravvenuto impedimento a comparire dellimputato, già dichiarato contumace alla luce degli allora vigenti articoli 486 – 487

Cpp.

La corte di appello riteneva, invece, nulla tale ordinanza, sostenendo che «alla luce della nuova normativa trova applicazione larticolo 420ter Cpp, richiamato per il dibattimento dallarticolo 484, comma 2bis … la cui applicazione risulta estesa al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dallarticolo 549 Cpp»; articolo 420ter dal cui testo risulta soppressa lespressione «prima udienza», con la conseguenza che la verifica dellimpedimento a comparire dovrebbe essere fatta anche

successivamente alla prima udienza. Estendeva la nullità a tutti gli atti successivi, sentenza compresa.

La tesi della corte di merito non pare fondata.

Come ha correttamente rilevato il Pg ricorrente, larticolo 484 Cpp rende applicabili, con il solo limite della compatibilità, al dibattimento le disposizioni degli articoli dal 420bis al 420quinquies. Nel caso di

specie andava applicato larticolo 420quater, che disciplina la contumacia dellimputato, riproducendo, sostanzialmente, la precedente disposizione dellarticolo 487: al di là di mere distinzioni letterali, si deve affermare che il cardine del giudizio in contumacia resta il principio secondo cui «limputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore» (articolo 420quater, camma 2).

La libera scelta dellimputato di non presenziare al dibattimento configura tutto il processo in contumacia e non ha subito modificazioni con le novelle al Cpp; lo stesso imputato può volontariamente porre termine alla contumacia, ma fino a quando non ritenga di farlo egli non può essere considerato impedito medio tempore, essendo rappresentato dal difensore. Del resto lo stesso articolo 420quater, comma 4, Cpp prevede casi di nullità dell ordinanza dichiarativa di contumacia, non di ordinanze per eventi successivi a tale dichiarazione.

Queste considerazioni comportano laccoglimento del ricorso del Pg con annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.