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Sunday 02 November 2003

Per il rilascio della concessione edilizia con asservimento di aree ai fini del computo volumetrico non è necessaria l’ adiacenza delle stesse ma basta la vicinanza.

Per il rilascio della concessione edilizia con asservimento di aree ai fini del computo volumetrico non è necessaria l’adiacenza delle stesse ma basta la vicinanza.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 ottobre 2003 n. 6734 – Pres. Elefante, Est. Branca – Laterza (Avv. Lorusso) c. Comune di Bari (Avv.ti Paradiso e Verna) – (accoglie l’appello, e in riforma di T.A.R. Puglia, Bari, 3 settembre 1996 n. 491, accoglie il ricorso di primo grado).

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal sig. Cesare Laterza avverso il diniego di concessione edilizia per eccesso di volumetria rispetto alla superficie disponibile.

Il TAR ha ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato cessato l’interesse alla decisione nel merito.

Contro la decisione ha proposto appello il sig. Laterza negando di aver mai espresso la suddetta valutazione e confermando di avere interesse alla decisione in quanto il Comune di Bari nelle more aveva bensì rilasciato la concessione edilizia, ma per una cubatura più limitata di quella inizialmente richiesta.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza collegiale 24 febbraio 2003 n. 983 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Bari.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dal Comune intimato, allegando la circostanza che l’appellante, presentando un progetto di variante con volumetria ridotta rispetto alla domanda iniziale, avrebbe prestato acquiescenza al diniego impugnato.

E’ da osservare, al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, che non si riscontra alcuna incompatibilità tra la domanda di una nuova concessione edilizia, presentata a seguito del diniego comunale sul primigenio progetto, e la volontà di contestare in giudizio il detto diniego, in quanto il permesso di costruire con le modalità e le dimensioni meno favorevoli che l’Amministrazione è disposta ad assentire, non può sopprimere il diritto di conseguire un vantaggio maggiore attraverso l’annullamento del diniego al progetto iniziale.

Ciò premesso, va ricordato che il Comune ha negato la concessione per la volumetria inizialmente richiesta, affermando che una particella fondiaria, che l’istante intendeva asservire alla costruzione, non poteva esserlo in quanto “non confinante e neppure vicina” al lotto interessato dalla costruzione.

La posizione del Comune, anche alla luce della documentazione acquisita con l’incombente istruttorio, non può essere condivisa.

La giurisprudenza della Sezione, espressa da ultimo con sentenza 1 aprile 1998 n. 400, depone nel senso che la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensì come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata.

Secondo tale orientamento, la porzione di terreno che l’appellante intendeva asservire, trovandosi a distanza di trentacinque metri dal fondo destinato alla costruzione, ben poteva essere computato ai fini della volumetria richiesta.

Ne consegue che la pretesa dedotta va accolta con riforma della sentenza di primo grado.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado;

spese compensate;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2003 con l’intervento dei magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Marco Lipari Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marzio Branca f.to Agostino Elefante

Depositata in Segreteria il 30 ottobre 2003.