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Per il Giudice di Pace il sistema sanzionatorio in caso di mancato utilizzo delle cinture è incostituzionalele. ORDINANZA 264 (Atto di promovimento) 31 dicembre 2003.
Per il Giudice di Pace il sistema sanzionatorio in caso di mancato utilizzo delle cinture è incostituzionalele
ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2003.
Ordinanza emessa il 31 dicembre 2003 dal giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Morello aurelio e comune di Genova Circolazione stradale – Norme di comportamento – Obbligo di indossare la cintura di sicurezza – Regime sanzionatorio – Mancata differenziazione rispetto al sistema sanzionatorio previsto per infrazioni diverse (nelle quali il comportamento del conducente pone a rischio gli altrui diritti fondamentali, e non solo l’interesse pecuniario della collettivita). – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), artt. 172 e 126-bis, quest’ultimo aggiunto dal d.lgs. 15 gennaio 2000 [recte: 2002], n. 9, e modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). – Costituzione, art. 3. (GU n. 15 del 14-4-2004) IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
formulata nell’udienza del 16 dicembre 2003, nella causa civile
avente R.G.N. 6576/2003, promossa da Morello Aurelio a sensi
dell’art. 22 legge n. 689/1981, residente in Genova ed ivi
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’avv. Marco
Semino in via Palestro n. 6/1 che lo rappresenta e difende come da
mandato in atti, attore opponente;
Contro comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi n. 9, convenuto
resistente.
F a t t o
In data 2 agosto 2003 alle ore 10,30 l’agente della Polizia
municipale di Genova matr. 0220 in Genova, viale delle Brigate
Partigiane, direzione monte, accertava che il conducente del veicolo
Piaggio mod. Porter, targato AV 507 BJ circolava senza far uso della
cintura di sicurezza obbligatoria, in violazione dell’art. 172
decreto legislativo n. 285/1992, incorrendo nella sanzione di cui
all’art. 126-bis di cui al d.lgs. n. 9/2002, modificato con
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto
2003, n. 214.
Con ricorso del 18 settembre 2003, depositato in pari data, il
ricorrente sig. Aurelio Morello proponeva opposizione al verbale
n. 256146-24 sostenendo la rilevanza e non manifesta infondatezza
dell’eccezione di legittimita’ costituzionale della normativa sopra
riportata.
D i r i t t o
1. – Rilevanza della questione.
La sanzione irrogata in applicazione del combinato disposto degli
articoli 172, d.lgs n. 285/1992 e 126-bis, d.lgs. 9/2002, nel testo
modificato dal decreto-legge n. 151/2003, covvertito con legge 1°
agosto 2003, n. 214, e’ contestata dal ricorrente appunto per le
sollevate questioni di legittimita’ costituzionale. E’
conseguentemente evidente la rilevanza delle stesse ai fini
dell’esito del ricorso proposto.
2. – Non manifesta infondatezza della questione.
Il ricorrente assume che l’obbligo di indossare le cinture di
sicurezza durante la quida dei veicoli, insieme con il nuovo connesso
sistema sanzionatorio ed in particolare con la prevista sospensione
della patente di guida in caso di recidiva, appare costituzionalmente
illegittimo sotto piu’ profili. In ordine alle eccezioni sollevate si
ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni.
1) Violazione dell’art. 32 Cost., in relazione alla sanzione
prevista dal citato art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, cosi’ come
introdotto dal d.lgs. n. 9/2002 e dal decreto-legge n. 151/2003,
convertito con legge n. 214/2003.
Il motivo di legittimita’ de quo non e’, ad avviso di questo
giudice, fondato, in quanto la circostanza che il mancato uso delle
cinture costituisce un rischio solamente per il soggetto inciso dalla
sanzione non puo’ costituire ragione di contrasto con il disposto
dell’art. 32 Cost., che tutela ad ogni evidenza l’interesse della
collettivita’ a prevenire il ricorso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale che comporterebbe un incremento della spesa
sociale.
Del tutto ininfluente appare inoltre la considerazione che la
sanzione della sospensione della patente, conseguente all’eventuale
recidiva, sarebbe incongrua rispetto al fatto che le ragioni di
minore aggravio economico sociale implicherebbero una sanzione
esclusivamente di natura numeraria; l’irrogazione della sanzione
della sospensione infatti e’ da considerarsi un efficace deterrente
al fine di evitare possibili costi sociali derivanti dagli eventuali
danni fisici riportati in caso di sinistro.
2) Violazione dell’art. 32 Cost. in relazione all’obbligo di uso
delle cinture di sicurezza che, pur essendo idonea a salvare molte
vite umane negli incidenti stradali, in alcuni limitatissimi casi
costituirebbe invece un fattore di aggravio del rischio stradale
(quali ad esmpio quelli di automobilisti che si sono salvati proprio
per non avere allacciato le cinture di sicurezza o che sono deceduti
per non aver potuto sganciare in tempo le medesime).
Anche questa eccezione deve ritenersi del tutto infondata in
quanto la volonta’ del legislatore e’ stata appunto rivolta a
privilegiare la tutela, rispetto al rischio di specie, dei casi,
statisticamente piu’ rilevanti, di lesioni dipendenti dal mancato uso
delle cinture.
3) Violazione dell’art. 2 Cost., sempre da parte della normativa
in esame, in quanto la sanzione comprimerebbe il principio
costituzionale dell’inviolabilita’ dei diritti dell’uomo, nel senso
che sarebbe allo stesso impedito, nel caso di specie, di decidere
liberamente della propria vita.
L’eccezione e’ del tutto inconsistente ed inconferente, in quanto
a nessun consociato puo’ essere consentito di gestire libertariamente
i propri rischi o di sostituirsi al potere legislativo nella
valutazione dei mezzi di miglior tutela della propria vita; sono da
ritenersi in proposito del tutto destituite di fondamento le
affermazioni del ricorrente in ordine alla pretesa paralisi della
gran parte delle attivita’ umane derivante dalle prescrizioni
normative vincolistiche, chiaramente tipiche di ogni ordinamento
giuridico.
4) Violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al regime di
esenzione previsto per alcune categorie di cittadini dal citato
art. 172 c.d.s. (si vedano in proposito il caso dei conducenti di
taxi ed auto pubbliche, ovvero quelli dei portatori di patologie
varie), che avrebbe carattere discriminatorio.
Anche questo motivo di pretesa illegittimita’ costituzionale e’
inconsistente, in quanto le eccezioni alla regola sono, ad avviso di
questo giudice, da ritenersi pienamente giustificate a motivo o
dell’attivita’ espletata (autisti di taxi ed auto pubbliche), o della
presenza di determinate patologie e, conseguentemente, non in
contrasto con il principio di parita’ di trattamento sancito dal
citato art. 3.
5) Violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento alle diverse
condizioni di rischio in cui l’art 172, d.lgs. n. 285/1992 stabilisce
l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, come, secondo il
ricorrente si verificherebbe da un lato in condizione di traffico
urbano o nei centri abitati, dall’altro nelle strade extra urbane e
nelle autostrade.
L’eccezione e’ ancora una volta non sostenibile e manifestamente
infondata, in quanto la graduazione delle sanzioni a seconda delle
diverse condizioni di svolgimento del traffico comporterebbe un
ambito, da ritenersi eccessivo, di discrezionalita’ da parte degli
agenti addetti al controllo della circolazione, oltreche’ una
situazione di incertezza ed un conseguente livello troppo elevato di
conflittualita’ amministrativa e giudiziaria da parte dei soggetti
sottoposti a sanzione;
6) Violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla mancata
previsione di sanzioni simili a quella impugnata in situazioni di
rischio assimilabili, quali quelle dei passeggeri di autobus.
Anche in questo caso la questione e’ destituita di fondamento, in
quanto non sussiste la sostenuta assimilabilita’ delle dette
situazioni rispetto a quelle dei conduttori di autoveicoli privati.
7) Violazione degli articoli 4 e 16 Cost., con riferimento alla
sanzione della sospensione della patente di guida prevista
dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992, nei casi di utilizzo
dell’auto come strumento di lavoro e/o di mancanza di collegamento
pubblico in zone raggiungibili conseguentemente solo con mezzi
privati.
L’eccezione deve essere respinta in quanto le situazioni di
preteso contrasto con i detti articoli della Costituzione attengono
entrambe a fattispecie di limitata incidenza e rilevanza rispetto
alla tutela costituzionale sia del diritto al lavoro, sia della
liberta’ di circolazione riconosciuta ad ogni individuo.
8) Violazione dell’art. 77 Cost., con riferimento alla pretesa
mancanza dei requisiti di necessita’ ed urgenza che sono presupposti
dall’emissione di decreti legge.
L’eccezione de qua e’ da censurare perche’ del tutto infondata,
in quanto la valutazione in ordine all’ammissibilita’ del ricorso
alla decretazione d’urgenza riguarda la sfera di responsabilita’ del
potere esecutivo.
Ad avviso di questo giudice e’ peraltro da ritenere non
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimita’ costituzionale
inerente la ritenuta violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento
alle simili sazioni che possono essere comminate per fattispecie
essenzialmente diverse dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel
senso che esse, nel caso di sospensione della patente, potrebbero
riguardare sia la tutela della salute e dell’integrita’ fisica di
persone terze, sia la tutela di quelle dello stesso destinatario
della sanzione, cosi’ da concretare un trattamento sanzionatorio
sostanzialmente simile in ordine a situazioni diversissime quali da
un lato quella della salvaguardia di un diritto fondamentale della
persona, dall’altro quella della tutela di un interesse pecuniario
della collettivita’, come va considerato il costo sociale delle
eventuali lesioni, che possono conseguire in danno del conducente ad
un sinistro ascrivibile al mancato uso delle cinture.
Constatata conseguentemente la sostenibilita’ dell’eccezione in
proposito sollevata dal ricorrente in ordine alla possibile identita’
di trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi di chi mette
oggettivamente a repentaglio con la propria condotta di guida la vita
altrui e quella di chi, con il mancato uso delle cinture di
sicurezza, espone solo a possibile rischio pecuniario il bilancio
dello Stato;
P. Q. M.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale inerente l’art. 3
Cost., nella parte in cui l’art. 172 c.d.s. e 126-bis c.d.s.
introdotto dal d.lgs. n. 9/2000 con le modifiche di cui al d.l. 27
giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, non
prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie
essenzialmente diverse:
Rimette gli atti del presente procedimento alla Corte
costituzionale ed ordina, nell’attesa di conoscere le determinazioni
della medesima, la sospensione della causa.
Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
Genova, addi’ 31 dicembre 2003
Il giudice di pace: Pierantozzi