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Thursday 22 April 2004

Per il Giudice di Pace il sistema sanzionatorio in caso di mancato utilizzo delle cinture è incostituzionalele. ORDINANZA 264 (Atto di promovimento) 31 dicembre 2003.

Per il Giudice di Pace il sistema sanzionatorio in caso di mancato utilizzo delle cinture è incostituzionalele

ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2003.

  Ordinanza emessa il 31 dicembre 2003 dal giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Morello aurelio e comune di Genova Circolazione stradale – Norme di comportamento – Obbligo di indossare la cintura di sicurezza – Regime sanzionatorio – Mancata differenziazione rispetto al sistema sanzionatorio previsto per infrazioni diverse (nelle quali il comportamento del conducente pone a rischio gli altrui diritti fondamentali, e non solo l’interesse pecuniario della collettivita). – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), artt. 172 e 126-bis, quest’ultimo aggiunto dal d.lgs. 15 gennaio 2000 [recte: 2002], n. 9, e modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). – Costituzione, art. 3. (GU n. 15 del 14-4-2004)  IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva

formulata  nell’udienza  del  16  dicembre  2003,  nella causa civile

avente   R.G.N.  6576/2003,  promossa  da  Morello  Aurelio  a  sensi

dell’art. 22   legge   n. 689/1981,   residente   in  Genova  ed  ivi

elettivamente  domiciliato  presso  e  nello  studio  dell’avv. Marco

Semino  in  via  Palestro n. 6/1 che lo rappresenta e difende come da

mandato in atti, attore opponente;

    Contro  comune  di  Genova,  in  persona del sindaco pro tempore,

elettivamente  domiciliato  in  Genova, via Garibaldi n. 9, convenuto

resistente.

                              F a t t o

    In  data  2  agosto  2003  alle  ore 10,30 l’agente della Polizia

municipale  di  Genova  matr.  0220  in  Genova,  viale delle Brigate

Partigiane,  direzione monte, accertava che il conducente del veicolo

Piaggio  mod. Porter, targato AV 507 BJ circolava senza far uso della

cintura   di  sicurezza  obbligatoria,  in  violazione  dell’art. 172

decreto  legislativo  n. 285/1992,  incorrendo  nella sanzione di cui

all’art. 126-bis   di   cui   al  d.lgs.  n. 9/2002,  modificato  con

decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto

2003, n. 214.

    Con  ricorso  del  18 settembre 2003, depositato in pari data, il

ricorrente  sig.  Aurelio  Morello  proponeva  opposizione al verbale

n. 256146-24  sostenendo  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza

dell’eccezione  di  legittimita’ costituzionale della normativa sopra

riportata.

                            D i r i t t o

    1. – Rilevanza della questione.

    La sanzione irrogata in applicazione del combinato disposto degli

articoli 172,  d.lgs  n. 285/1992 e 126-bis, d.lgs. 9/2002, nel testo

modificato  dal  decreto-legge  n. 151/2003,  covvertito con legge 1°

agosto  2003,  n. 214,  e’  contestata  dal ricorrente appunto per le

sollevate    questioni    di    legittimita’    costituzionale.    E’

conseguentemente   evidente   la   rilevanza  delle  stesse  ai  fini

dell’esito del ricorso proposto.

    2. – Non manifesta infondatezza della questione.

    Il  ricorrente  assume  che  l’obbligo di indossare le cinture di

sicurezza durante la quida dei veicoli, insieme con il nuovo connesso

sistema  sanzionatorio  ed in particolare con la prevista sospensione

della patente di guida in caso di recidiva, appare costituzionalmente

illegittimo sotto piu’ profili. In ordine alle eccezioni sollevate si

ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni.

    1)  Violazione  dell’art. 32  Cost.,  in  relazione alla sanzione

prevista  dal  citato  art. 126-bis,  d.lgs.  n. 285/1992, cosi’ come

introdotto  dal  d.lgs.  n. 9/2002  e  dal decreto-legge n. 151/2003,

convertito con legge n. 214/2003.

    Il  motivo  di  legittimita’  de  quo non e’, ad avviso di questo

giudice,  fondato,  in quanto la circostanza che il mancato uso delle

cinture costituisce un rischio solamente per il soggetto inciso dalla

sanzione  non  puo’  costituire  ragione di contrasto con il disposto

dell’art. 32  Cost.,  che  tutela  ad ogni evidenza l’interesse della

collettivita’  a  prevenire  il ricorso alle prestazioni del Servizio

sanitario  nazionale  che  comporterebbe  un  incremento  della spesa

sociale.

    Del  tutto  ininfluente  appare  inoltre la considerazione che la

sanzione  della  sospensione della patente, conseguente all’eventuale

recidiva,  sarebbe  incongrua  rispetto  al  fatto  che le ragioni di

minore   aggravio  economico  sociale  implicherebbero  una  sanzione

esclusivamente  di  natura  numeraria;  l’irrogazione  della sanzione

della  sospensione  infatti e’ da considerarsi un efficace deterrente

al  fine di evitare possibili costi sociali derivanti dagli eventuali

danni fisici riportati in caso di sinistro.

    2)  Violazione dell’art. 32 Cost. in relazione all’obbligo di uso

delle   cinture  di  sicurezza che, pur essendo idonea a salvare molte

vite  umane  negli  incidenti  stradali, in alcuni limitatissimi casi

costituirebbe  invece  un  fattore  di  aggravio del rischio stradale

(quali  ad esmpio quelli di automobilisti che si sono salvati proprio

per  non avere allacciato le cinture di sicurezza o che sono deceduti

per non aver potuto sganciare in tempo le medesime).

    Anche  questa  eccezione  deve  ritenersi  del tutto infondata in

quanto  la  volonta’  del  legislatore  e’  stata  appunto  rivolta a

privilegiare  la  tutela,  rispetto  al  rischio di specie, dei casi,

statisticamente piu’ rilevanti, di lesioni dipendenti dal mancato uso

delle cinture.

    3)  Violazione dell’art. 2 Cost., sempre da parte della normativa

in   esame,   in   quanto  la  sanzione  comprimerebbe  il  principio

costituzionale  dell’inviolabilita’  dei diritti dell’uomo, nel senso

che  sarebbe  allo  stesso  impedito, nel caso di specie, di decidere

liberamente della propria vita.

    L’eccezione e’ del tutto inconsistente ed inconferente, in quanto

a nessun consociato puo’ essere consentito di gestire libertariamente

i  propri  rischi  o  di  sostituirsi  al  potere  legislativo  nella

valutazione  dei  mezzi di miglior tutela della propria vita; sono da

ritenersi   in  proposito  del  tutto  destituite  di  fondamento  le

affermazioni  del  ricorrente  in  ordine alla pretesa paralisi della

gran   parte  delle  attivita’  umane  derivante  dalle  prescrizioni

normative  vincolistiche,  chiaramente  tipiche  di  ogni ordinamento

giuridico.

    4)  Violazione  dell’art. 3  Cost.,  in  relazione  al  regime di

esenzione  previsto  per  alcune  categorie  di  cittadini dal citato

art. 172  c.d.s.  (si  vedano  in proposito il caso dei conducenti di

taxi  ed  auto  pubbliche,  ovvero  quelli dei portatori di patologie

varie), che avrebbe carattere discriminatorio.

    Anche  questo  motivo di pretesa illegittimita’ costituzionale e’

inconsistente,  in quanto le eccezioni alla regola sono, ad avviso di

questo  giudice,  da  ritenersi  pienamente  giustificate  a motivo o

dell’attivita’ espletata (autisti di taxi ed auto pubbliche), o della

presenza   di  determinate  patologie  e,  conseguentemente,  non  in

contrasto  con  il  principio  di  parita’ di trattamento sancito dal

citato art. 3.

    5)  Violazione  dell’art. 3  Cost.,  con riferimento alle diverse

condizioni di rischio in cui l’art 172, d.lgs. n. 285/1992 stabilisce

l’obbligo  di  indossare  le  cinture  di sicurezza, come, secondo il

ricorrente  si  verificherebbe  da  un lato in condizione di traffico

urbano  o  nei centri abitati, dall’altro nelle strade extra urbane e

nelle autostrade.

    L’eccezione  e’ ancora una volta non sostenibile e manifestamente

infondata,  in  quanto  la graduazione delle sanzioni a seconda delle

diverse  condizioni  di  svolgimento  del  traffico  comporterebbe un

ambito,  da  ritenersi  eccessivo, di discrezionalita’ da parte degli

agenti   addetti  al  controllo  della  circolazione,  oltreche’  una

situazione  di incertezza ed un conseguente livello troppo elevato di

conflittualita’  amministrativa  e  giudiziaria da parte dei soggetti

sottoposti a sanzione;

    6)  Violazione  dell’art. 3  Cost.,  in  relazione  alla  mancata

previsione  di  sanzioni  simili  a quella impugnata in situazioni di

rischio assimilabili, quali quelle dei passeggeri di autobus.

    Anche in questo caso la questione e’ destituita di fondamento, in

quanto   non   sussiste  la  sostenuta  assimilabilita’  delle  dette

situazioni rispetto a quelle dei conduttori di autoveicoli privati.

    7)  Violazione  degli articoli 4 e 16 Cost., con riferimento alla

sanzione   della   sospensione   della   patente  di  guida  prevista

dall’art. 126-bis  del  d.lgs.  n. 285/1992,  nei  casi  di  utilizzo

dell’auto  come  strumento  di lavoro e/o di mancanza di collegamento

pubblico  in  zone  raggiungibili  conseguentemente  solo  con  mezzi

privati.

    L’eccezione  deve  essere  respinta  in  quanto  le situazioni di

preteso  contrasto  con i detti articoli della Costituzione attengono

entrambe  a  fattispecie  di  limitata incidenza e rilevanza rispetto

alla  tutela  costituzionale  sia  del  diritto  al lavoro, sia della

liberta’ di circolazione riconosciuta ad ogni individuo.

    8)  Violazione  dell’art. 77  Cost., con riferimento alla pretesa

mancanza  dei requisiti di necessita’ ed urgenza che sono presupposti

dall’emissione di decreti legge.

    L’eccezione  de  qua e’ da censurare perche’ del tutto infondata,

in  quanto  la  valutazione  in ordine all’ammissibilita’ del ricorso

alla  decretazione d’urgenza riguarda la sfera di responsabilita’ del

potere esecutivo.

    Ad   avviso  di  questo  giudice  e’  peraltro  da  ritenere  non

manifestamente infondata l’eccezione di illegittimita’ costituzionale

inerente  la  ritenuta  violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento

alle  simili  sazioni  che  possono  essere comminate per fattispecie

essenzialmente  diverse dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel

senso  che  esse,  nel  caso di sospensione della patente, potrebbero

riguardare  sia  la  tutela  della salute e dell’integrita’ fisica di

persone  terze,  sia  la  tutela  di quelle dello stesso destinatario

della  sanzione,  cosi’  da  concretare  un trattamento sanzionatorio

sostanzialmente  simile  in ordine a situazioni diversissime quali da

un  lato  quella  della salvaguardia di un diritto fondamentale della

persona,  dall’altro  quella  della tutela di un interesse pecuniario

della  collettivita’,  come  va  considerato  il  costo sociale delle

eventuali  lesioni, che possono conseguire in danno del conducente ad

un sinistro ascrivibile al mancato uso delle cinture.

    Constatata  conseguentemente  la sostenibilita’ dell’eccezione in

proposito sollevata dal ricorrente in ordine alla possibile identita’

di   trattamento   sanzionatorio   tra   l’ipotesi   di   chi   mette

oggettivamente a repentaglio con la propria condotta di guida la vita

altrui  e  quella  di  chi,  con  il  mancato  uso  delle  cinture di

sicurezza,  espone  solo  a  possibile rischio pecuniario il bilancio

dello Stato;

                              P. Q. M.

    Ritenuta   la   rilevanza   e   la   non  manifesta  infondatezza

dell’eccezione  di  illegittimita’  costituzionale  inerente l’art. 3

Cost.,  nella  parte  in   cui  l’art. 172  c.d.s.  e  126-bis  c.d.s.

introdotto  dal  d.lgs.  n. 9/2000 con le modifiche di cui al d.l. 27

giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, non

prevedono  un  sistema  sanzionatorio  differenziato  per fattispecie

essenzialmente diverse:

    Rimette   gli   atti   del   presente   procedimento  alla  Corte

costituzionale  ed ordina, nell’attesa di conoscere le determinazioni

della medesima, la sospensione della causa.

    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle

parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai

Presidenti delle due camere del Parlamento.

        Genova, addi’ 31 dicembre 2003

                   Il giudice di pace: Pierantozzi