Enti pubblici

Saturday 24 July 2004

Per i danni da errori di progettazione di opera pubblica la Corte dei Conti non ha giurisdizione.

Per i danni da errori di progettazione di opera pubblica la Corte dei Conti non ha giurisdizione.

Cassazione Su civili sentenza 12 febbraio-23 marzo 2004, n. 5781

Presidente Corona Relatore Varrone

Pm Pivetti conforme ricorrente Rupi

Svolgimento del processo

In un giudizio promosso dal Procuratore regionale contro gli architetti Pierludovico Rupi, Paolo Felli e Manlio Marchetta perché fosse accertata la responsabilità dei medesimi nella progettazione esecutiva del complesso ospedaliero della Valdichiana, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in lire 2.536.010.543 in favore della Usl 7 di Siena, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti ha dichiarato inammissibile latto di citazione accogliendo leccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti sulla base dellassunto che lincarico per la progettazione di opera pubblica affidato a liberi professionisti non determina linstaurarsi di un rapporto di servizio con lente pubblico committente, rimanendo tale attività soggetta alla responsabilità contrattuale di natura civilistica.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Procura regionale (con atto indirizzato alle Sezioni riunite della Corte dei conti) e la Pg della Corte dei conti, evidenziando che la giurisprudenza contabile aveva più volte assunto una posizione analoga a quella della sentenza appellata, ma che tale indirizzo veniva contrastato da un orientamento più recente secondo il quale la prestazione del progettista libero professionista doveva ritenersi non attività liberale ma attività da sempre disciplinata da norma di diritto pubblico e destinata alla realizzazione di uno strumento rientrante nella attività programmatica della Pa.

La Sezione terza giurisdizionale centrale dappello della Corte dei conti, assegnataria di entrambi i ricorsi, dichiarava non luogo a provvedere su quello proposto dal Procuratore regionale perché indirizzato alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ma in accoglimento dellappello proposto dal Pg, riformava la sentenza impugnata affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e rinviando la causa davanti alla Sezione regionale per la prosecuzione del giudizio.

La Corte motivava la pronuncia facendo proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale di Montepulciano che nel giudizio promosso dalla Usl 7 di Siena avverso i suindicati professionisti, con sentenza del 19-28 maggio 1997, aveva declinato la giurisdizione in favore di quella della Corte dei conti.

È stato, pertanto, ritenuto che si configura la giurisdizione contabile ogniqualvolta lattività del privato si concreti nella partecipazione ai procedimenti proprio dellazione amministrativa, inserendosi come mezzo atto a raggiungere il fine pubblico; che i progetti di opere pubbliche sono compilato dagli uffici tecnici dellamministrazione, pur potendosi, in alternativa, affidare tale attività a professionisti privati; che, pertanto, il progettista di opera pubblica, anche se professionista privato, espleta una funzione pubblica ed è quindi assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti in caso di azione di responsabilità amministrativa; che tale conclusione era perfettamente aderente alla fattispecie tenuto conto che i progetti redatti dai professionisti privati erano stati inseriti nellatto amministrativo di approvazione e concessione del finanziamento sin da parte della Regione Toscana che del Cipe.

Hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, il Rupi, il Marchetta ed il Felli e lamentando, con unico identico motivo, la violazione degli articoli 103, comma 2, Costituzione e 52 Rd 1214/34, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice ordinario.

Ha resistito la Pg della Corte dei conti con tre distinti contoricorsi. Il Felli ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi propongono allesame di queste Su la questione della legittimità o meno della pretesa di assoggettare alla giurisdizione contabile il progettista di unopera pubblica professionista privato: in particolare, se nella fattispecie attinente allattività di progettazione dellopera pubblica possa riconoscersi la partecipazione funzionale del progettista con lattività amministrativa (così come è stato ritenuto per il direttore dei lavori, il collaudatore ed i medici convenzionati) oppure se lattività del progettista debba ritenersi esplicazione di contratto dopera da parte di privato libero professionista, priva di qualsiasi connotazione pubblicistica.

Connessa a tale questione, nellipotesi affermativa, è laltra: se tale principio valga anche per il progettista il cui lavoro non sia mai stato realizzato dalla Pa essendo sempre necessario, ai fini della immediata imputabilità dellopera allamministrazione, che il progetto sia dalla stessa recepito e realizzato.

Ora, mentre il secondo profilo attiene ad una questione di merito (essendo con tutta evidenza compito del giudice dichiarato giurisdizionalmente competente accertare se un danno possa configurarsi anche nel caso in cui lopera progettata non venga eseguita), il primo evidenzia la questione di giurisdizione sulla quale questa Corte ha già avuto modo recentemente di statuire che il direttore dei lavori per la realizzazione di unopera pubblica, appaltata da unamministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano lesercizio di poteri autoritativi nei confronti dellappaltatore e lassunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nellapparato organizzativo della Pa che gli ha conferito lincarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nellesecuzione dellincarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dellarticolo 52, primo comma, del Rd 1214/34 (norma che, per effetto dellarticolo 58 della legge 142/90, ora articolo 93 D.Lgs 267/00, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli articoli 251 e ss. del Rd 383/34). Detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di unopera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dallamministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in unipotesi, non di inserimento del soggetto nellorganizzazione dellamministrazione, ma di contratto dopera professionale: ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati allamministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione, Su ordinanza 340/03).

Alla motivazione di tale provvedimento è lecito rinviare, non avendo il Procuratore contabile addotto in questa sede argomenti tali da suggerire un ripensamento. Va quindi ribadito, in buona sostanza, che il criterio distintivo fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile è da ricercare nei parametri normativi di riferimento cui è soggetta lattività demandata al privato; che il vincolo che lega il progettista allamministrazione è da ricercare nellarticolo 2222 Cc e che i principi disciplinanti lattività di progettazione sono quelli stabiliti dallarticolo 1176 Cc; che la progettazione di opera pubblica, come più volte affermato dal giudice contabile, quando sia affidata ad un libero professionista, non comporta linstaurarsi di una relazione funzionale con lente pubblico tale da configurare un rapporto di servizio, in quanto non comporta lesercizio di poteri propri della Pa, diversamente da quanto avviene nellattività del Direttore dei lavori ove viene in rilievo anche limputabilità in via diretta ed immediata alla Pa dellattività con rilevanza esterna del soggetto, il quale assume la rappresentanza del committente; che, soprattutto, lattività del progettista può assumere rilevanza pubblica solo in forza dellapprovazione del progetto da parte dellente pubblico committente, cioè in un momento successivo quando tale attività è stata già compiuta, escludendo anche sotto questo aspetto qualsiasi possibilità di un inserimento del professionista privato nellapparato organizzativo e/o nelliter procedimentale della Pa.

Conseguentemente, i ricorsi vanno accolti, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte puramente formale della Pg della Corte dei conti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e cassando senza rinvio la sentenza impugnata.