Civile

Monday 22 January 2007

Per gli incarichi libero professionali conferiti dalla P.A. è competente il giudice ordinario

Per gli incarichi
libero professionali conferiti dalla P.A. è competente il giudice
ordinario.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI
UNITE CIVILI Sentenza 3 gennaio 2007, n. 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE –
Presidente Aggiunto

Dott. Paolo VITTORIA – Presidente
di sezione

Dott. Roberto Michele TRIOLA –
Consigliere

Dott. Giulio GRAZIADEI –
Consigliere

Dott. Francesco TRIFONE –
Consigliere

Dott. Guido VIDIRI – Rel.
Consigliere

Dott. Mario CICALA – Consigliere

Dott. Salvatore SALVAGO –
Consigliere

Dott. Aldo DE MATTEIS –
Consigliere

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul
ricorso proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROM, P.LE
BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALDO TIGANO, giusta delega a margine del I ricorso;

– ricorrente –

contro

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– intimati –

avverso
la sentenza n. 126/04 della Corte d’Appello di I MESSINA, depositata il
15/03/04;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/06 dal
Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito il
P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso
per il rigetto del primo e secondo motivo (AGO), rinvio per il resto a sezione
semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del
Tribunale di Messina accoglieva la domanda proposta da V. A. e dagli altri
litisconsorti in epigrafe nei confronti della Provincia Regionale di Messina
diretta previa la declaratoria tra le parti di un rapporto di collaborazione
professionale e previo riconoscimento della illegittimità dell’
inadempimento contrattuale della stessa Provincia – al conseguimento del
risarcimento del danno quantificato in lire 237.600.000 ciascuno, con vittoria
di spese. A seguito di gravame principale da parte della Provincia – con il quale la stessa eccepiva il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario (perchè la domande fatta valere nei confronti della P.A.
concerneva la pretesa illegittimità della delibera con cui la Giunta aveva annullato in
autotutela l’affidamento degli incarichi ai professionisti) nonchè
l’infondatezza della domanda (per inconfigurabilità di un rapporto di lavoro
subordinato o parasubordinato) – ed a seguito di appello incidentale dei
professionisti – con il quale costoro rivendicavano una somma maggiore di
quella liquidata in primo grado – e dopo che gli eredi di G. T., costituitisi
in giudizio avevano riassunto la controversia, la Corte d’appello di Messina,
in parziale accoglimento dell’appello principale, rideterminava in via
equitativa in euro 20.000.000 la somma a titolo di risarcimento del danno
subito dai professionisti oltre gli accessori dalla pronunzia al saldo
effettivo e per l’effetto condannava la Provincia di Messina al pagamento in favore di
ciascuno di essi al suddetto importo, oltre accessori; rigettava ogni altra
richiesta e compensava le spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava
che a seguito della firma di un disciplinare da parte dei professionisti (cui
era stato affidato l’incarico del controllo degli impiani termici) –
regolarmente approvato dalla Giunta – si era costituito tra le parti un
rapporto di lavoro di diritto privato rispetto al quale la Provincia era risultata,
agendo iure privatorum, inadempiente per non avere eseguito detto contratto. In
tale contesto, caratterizzato dal sorgere di un rapporto privatistico, il
provvedimento della pubblica amministrazione di revoca dell’ incarico
poteva essere disapplicato dal giudice ordinario. Precisava ancora la Corte territoriale che nel
caso di specie si configurava un rapporto di parasubordinazione tra le parti e
che il danno subito per la revoca dell’incarico , in
ragione della impossibilità di una sua precisa quantificazione – impossibilità
dovuta alle specifiche modalità di svolgimento del lavoro (ciascun professionista
poteva controllare nessuno, uno o più impianti in ciascuna giornata e poteva
nei tre anni rinnovare o meno per ciascun utente il controllo a secondo del suo
impegno lavorativo) – poteva essere liquidato in forma equitativa riconoscendo
ad ogni professionista la somma di euro ventimila.

Avverso tale
sentenza la Provincia
di Messina propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Gli
intimati professionisti non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente
Provincia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario assumendo
che il petitum sostanziale della domanda fatta valere nei confronti
dell’Amministrazione concerneva l’illegittimità delle deliberazioni con le
quali la Giunta
Provinciale – preso atto dei vizi di legittimità della
precedente deliberazione di affidamento dell’ incarico
– ne disponeva l’annullamento in autotutela. Il mancato espletamento
dell’incarico, lungi quindi dal trarre origine da un inadempimento
contrattuale, trovava la propria causa nell’annullamento degli atti
presupposti, operato dall’Amministrazione e contestato in primo grado dai
professionisti. Ne conseguiva che, in ragione della regola del petitum
sostanziale, il ricorso avverso l’operato di essa
Provincia andava proposto dinanzi al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo la
ricorrente lamenta difetto assoluto di giurisdizione affermando che la sentenza
doveva comunque essere cassata . per
avere i professionisti adito il giudice ordinario in presenza di un clausola
compromissoria contenuta nell’art. 14 del disciplinare di incarico, in forza
del quale <tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all’
applicazione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in
via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre
membri>.

Con il terzo e quarto motivo la
ricorrente denunzia rispettivamente il difetto di competenza del giudice del
lavoro e la violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c. – sul
presupposto che il rapporto in esame si configurava come rapporto d’opera
professionale – nonchè violazione dell’art. 2227 c.c. in base all’ assunto che, ai sensi di detta norma codicistica, agli
ingegneri non poteva essere liquidato il c.d. lucro cessante ma unicamente il
rimborso spese.

Ai fini di un ordinato iter
motivazionale vanno dapprima, per evidenti ragioni
logico-giuridiche, esaminati i due primi motivi di ricorso, sulla base
del cui disposto la
Provincia Regionale di Messina ha eccepito il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario.

I suddetti motivi vanno rigettati
perchè privi di fondamento.

Questa Corte di cassazione ha più
volte ribadito che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico
ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo
(e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l’iscrizione al relativo
albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di
semplice autonomia privata, ed è funzionale all’ instaurazione
di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al
lavoro autonomo – pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere
continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ ente,
onde anche la successiva delibera di revoca dell’ incarico riveste natura non
autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della
controversia al giudice ordinario. Consegue, quanto alla fase anteriore alla
costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo che, all’eventuale
assenza di un formale procedimento amministrativo (ed a prescindere da
eventuali profili – rilevanti sotto altro aspetto -di illegittimità dell’ atto) si riconnette una scelta del contraente anche
essa permeata dai caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i
privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni
soggettive (quand’anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma
come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta
o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica
amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento ex
art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere
compiute da un privato committente (cfr. in tali sensi
: Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1998 n. 10370, cui adde
in questi termini ; Cass., Sez. Un., 3 luglio 2006 n.
15199, relativa ad una fattispecie di conferimento di un incarico affidato da
un Comune ad alcuni professionisti per la progettazione, direzione e
coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro di un castello mediovaie,
nonchè Cass, 3 febbraio 2000 n. 1166, secondo cui allorquando un comune si
avvalga per la redazione di un progetto di una opera pubblica di un
professionista esterno, l’atto di affidamento del relativo incarico e quelli
successivi che vengano ad interferire nel rapporto sono espressione non di
poteri pubblicistici ma dell’ autonomia negoziale privatistica).

Alla stregua degli enunciati
principi non può dubitarsi che nel caso in esame vada
riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, il giudice
d’appello, prendendo in esame la normativa vigente in materia, ha evidenziato
come tra la Provincia
ed i professionisti si fosse venuto ad instaurare un
rapporto di lavoro di diritto privato stante la sottoscrizione di un
disciplinare, regolarmente approvato dalla Giunta dell’ ente territoriale.
All’esecuzione di tale contratto si era però sottratta la Provincia con una
condotta concretizzante un inadempimento agli obblighi assunti, suscettibile
quindi di incidere, ledendoli, sui diritti soggettivi dei professionisti. La
pubblica amministrazione ha operato nel caso in esame iure privatorum e la sua
condotta va, dunque, valutata analogamente a quella di un soggetto privato
sicchè in base al principio del petitum sostanziale va riconosciuta la
giurisdizione del giudice ordinario,- non potendo
valere per andare in contrario avviso la censura di cui al secondo motivo del
ricorso.

Ed invero tale motivo non può
trovare ingresso in questa sede non avendo rispettato la Provincia di Messina,
per quanto riguarda la clausola compromissoria, il principio
dell’autosufficienza. E’ stato più volte affermato dai giudici di legittimità
che per il suddetto principio il ricorso deve consentire – in ragione della
doverosa sua specificità e completezza – alla Corte di cassazione di verificare
la sussistenza di un eventuale difetto di motivazione nonché la violazione di
norme processuali (segnatamente nel rito del lavoro caratterizzato da
preclusioni e decadenze funzionalizzate alla <ragionevole durata> del
processo) al fine di consentire alla stessa Corte il controllo della decisività
delle deduzioni che si assumono essere state disattese (cfr. in
tali sensi in relazione al processo del lavoro: Cass. 28 luglio 2005 n. 15910,
e tra le altre Cass. 29 maggio 2002 n. 7820; Cass. 26 marzo 2001 n. 4349; Cass.
13 settembre 2000 n. 12080) .

Orbene, nel caso di specie la ricorrente non solo non ha riportato per intero il
contenuto della clausola compromissoria legittimante – a suo giudizio – la
carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ma ha anche omesso di indicare
gli elementi attestanti la tempestività e la ritualità della richiesta volta a
comprovare la deferibilità agli arbitri della controversia.

Per concludere, devono essere
rigettati il primo e secondo motivo del ricorso.

Ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c. gli atti vanno trasmessi
alla Sezione Lavoro di questa Corte di cassazione per l’esame degli altri
motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il
secondo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario,
e rimette per il resto la controversia alla Sezione lavoro di questa Corte di
cassazione.

Così deciso in Roma il 7 dicembre
2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria, 3
gennaio 2007