Civile

Friday 04 July 2003

Per curarsi all’ estero è necessario l’ assenso della Cassa malattia di residenza. Corte di Giustizia Europea – Sezione quinta – sentenza del 3 luglio 2003

Per curarsi allestero è necessario lassenso della Cassa malattia di residenza.

Corte di Giustizia Europea Sezione quinta sentenza del 3 luglio 2003

Presidente Wathelet relatore La Pergola

Ricorrente Van Der Duin ed altri

Causa C-156/01 «Previdenza sociale – Titolari di pensioni o rendite e loro familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della pensione o della rendita – Spese mediche sostenute nello Stato membro debitore della pensione o della rendita – Presupposti per lassunzione del costo – Stato membro ed ente competenti – Articoli 21, 22, 28 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71»

1. Con ordinanza 21 marzo 2001, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 10 aprile successivo, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questultima, in forza dellarticolo 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative allinterpretazione degli articoli 21, 22, n. 1, lettera c), 28 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n 2001 (GU L 230, pagina 6; in prosieguo; il «regolamento n. 1408/71»).

2. Le suddette questioni sono state sollevate nellambito di due controversie tra, da un lato, il signor Van der Duin, un cittadino olandese residente in Francia, e lOnderlinge Waarborgmaatschappij Anoz Zorgverzekeringen UA (cassa mutua di assicurazione malattia; in prosieguo: l«Anoz Zorgverzekeringen») e, dallaltro, tra lAnoz Zorgverzekeringen e la signora Van Wegberg-van Brederode, una cittadina olandese residente in Spagna, in merito al rifiuto opposto dallAnoz Zorgverzekeringen di assumersi lonere delle cure erogate agli interessati nei Paesi Bassi.

Ambito giuridico comunitario

3. Larticolo 1, lettera o)-q), del regolamento n. 1408/71 dispone:

«Ai fini dellapplicazione del presente regolamento:

(…)

o) il termine istituzione competente designa:

i) listituzione alla quale linteressato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure

ii) listituzione nei cui confronti linteressato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure

(…)

p) i termini istituzione del luogo di residenza e istituzione del luogo di dimora designano rispettivamente listituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui linteressato risiede e listituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui linteressato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, listituzione designata dallautorità competente dello Stato membro in questione;

q) il termine Stato competente designa lo Stato membro nel cui territorio si trova listituzione competente».

4. Contenuto nella sezione 2, intitolata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», del titolo III, capitolo 1, di cui al regolamento n. 1408/71, larticolo 19, intitolato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Norme generali», dispone:

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dallarticolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dellistituzione competente dallistituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

(…)

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

(…)».

5. Ai sensi dellarticolo 21 del regolamento n. 1408/71, contenuto nella stessa sezione e rubricato «Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente»:

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui allarticolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui allarticolo

19, paragrafo 2.

(…)».

6. Intitolato «Dimora fuori dello Stato competente Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate», larticolo 22 del regolamento n. 1408/71 enuncia ai suoi nn. 1 e 2:

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dallarticolo 18, e:

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

(…)

c) che è autorizzato dallistituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dellistituzione competente, dallistituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dellerogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

(…)

2. (…)

Lautorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio linteressato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza».

7. Contenuto nella Sezione 5, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», del titolo III, capitolo 1, del regolamento n. 1408/71, larticolo 28, intitolato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», dispone:

«1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto allarticolo 18 e allallegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dellistituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se linteressato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

(…)

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lonere delle prestazioni in natura incombe allistituzione determinata secondo le norme seguenti:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, lonere incombe allistituzione competente di questo Stato;

(…)».

8. Contenuto nella stessa sezione, larticolo 31, intitolato «Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza», dispone:

«Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura erogate dallistituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dellistituzione del luogo di residenza del titolare;

(…)».

9. Larticolo 29, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72») prevede:

«1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi [dellarticolo] 28, paragrafo 1 (…) del regolamento [n. 1408/71], il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso listituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita.

2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dallistituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dallistituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni (…)».

10. Larticolo 93, nn. 1 e 3, del regolamento n. 574/72 prevede:

«1. Limporto effettivo delle prestazioni in natura corrisposte, ai sensi dellarticolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1408/71], ai lavoratori subordinati o autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dellarticolo 21, paragrafo 2, dellarticolo 22, dellarticolo 25 paragrafi 1, 3 e 4, dellarticolo 26, dellarticolo 29, paragrafo 1 o dellarticolo 31 del [medesimo] regolamento, è rimborsato dallistituzione competente allistituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di questultima istituzione.

(…)

3. Quando limporto effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dellistituzione che le ha corrisposte, limporto da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce lammontare».

11. Larticolo 95, nn. 1-3, del regolamento n. 574/92 sancisce:

«1. Limporto delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dellarticolo 28, paragrafo 1 (…) del regolamento [n. 1408/71] è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.

2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:

a) il costo medio per annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro allinsieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita (…);

(…)».

12. Come emerge dalla decisione 7 ottobre 1993, n. 153 (94/604/CE) della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, relativa ai modelli dei formulari necessari per lapplicazione dei regolamenti del Consiglio n. 1408/71 e n. 574/72 (E 001, E 103-E 127) (GU 1994, L 244, pagina 22), il formulario E 121 è lattestato richiesto ai fini delliscrizione di un titolare di pensione o rendita e dei suoi familiari presso listituzione del luogo in cui risiedono conformemente alle previsioni degli articoli 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72. Risulta peraltro dalla suddetta disposizione che lattestato richiesto nellipotesi cui fa riferimento larticolo 31 del regolamento n. 1408/71 è il formulario E 111, mentre nellipotesi di cui allarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), dello stesso regolamento è richiesto il modulo E 112.

Cause principali e questioni pregiudiziali

13. Il signor Van der Duin ha lasciato i Paesi Bassi nel 1989 per stabilirsi in Francia.

14. Affetto da unincapacità lavorativa secondo una percentuale che si attesta tra l80% e il 100%, dallagosto 1990 il signor Van der Duin percepisce indennità in forza dellAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge generale sullincapacità lavorativa) e della Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge sullassicurazione per lincapacità lavorativa) a carico dellistituzione olandese competente.

15. Dopo aver stabilito la propria residenza in Francia il signor Van der Duin si è iscritto presso la principale cassa malattie francese (in prosieguo: la «Cpam») avvalendosi di un modulo E 121, il che gli ha consentito di beneficiare del regime di concessione di prestazioni in natura previsto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71.

16. Nel novembre 1993 linteressato ha subito una seria frattura allavambraccio per i cui postumi è stato curato in Francia nellarco di circa un anno.

17. Tra il 31 gennaio e il 29 marzo 1995 il signor Van der Duin è stato ammesso allAcademisch Ziekenhuis (ospedale universitario) di Rotterdam (Paesi Bassi) ove è stato curato per una distrofia post-traumatica alla mano destra.

18. Dopo che il signor Van der Duin è definitivamente tornato a stabilirsi nei Paesi Bassi si poneva termine alla sua iscrizione alla Cpam il 18 agosto 1995.

19. Il 24 novembre 1995 lAcademisch Ziekenhuis di Rotterdam, che aveva chiesto lassunzione, da parte dellAnoz Zorgverzekeringen, dei costi relativi alle cure dispensate al signor Van der Duin, ha ricevuto un rifiuto in merito. A sostegno di detto rifiuto lAnoz Zorgverzekeringen rileva, in primo luogo, che le cure di cui trattasi non soddisfano i requisiti sanciti dallarticolo 22, n. 1, lettera a), sub i), del regolamento n. 1408/71, in quanto, nonostante il 15 febbraio 1995 sia stato rilasciato un modulo E 111 al signor Van der Duin, lo stato di questultimo non richiedeva prestazioni immediate ai sensi di tale disposizione. In secondo luogo non sarebbero stati soddisfatti neppure i requisiti di cui allarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del suddetto regolamento, tenuto conto del rifiuto della Cpam, intervenuto il 29 agosto 1995, di consegnare il modulo E 112 di cui il 5 agosto 1995 lAnoz Zorgverzekeringen aveva chiesto il rilascio con effetto retroattivo.

20. Con sentenza 2 dicembre 1998 lArrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch (Tribunale del dipartimento di Bois-le-Duc) (Paesi Bassi), dichiarava infondato il ricorso proposto dal signor Van der Duin contro la decisione dellAnoz Zorgverzekeringen. A quel punto il signor Van der Duin impugnava tale sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep.

21. Da parte sua, la signora Van Wegberg-van Brederode si è trasferita con il coniuge dai Paesi Bassi in Spagna nel marzo 1995. Questultimo percepisce una pensione sulla base dellAlgemene Ouderdomswet (legge sullassicurazione generale per la vecchiaia) a carico delle istituzioni olandesi competenti.

22. Dopo essersi stabiliti in Spagna il signor e la signora Van Wegberg-van Brederode si sono iscritti presso il Servei Català de la Salut (istituzione per lassicurazione malattia spagnola; in prosieguo: il «SCS») dietro presentazione di un modulo E 121, il che ha loro consentito di beneficiare del regime di concessione di prestazioni in natura previsto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71.

23. Dal momento che un ginecologo spagnolo consultato dalla signora Van Wegberg-van Brederode aveva constatato la necessità di praticare unisterectomia, la stessa si è recata nei Paesi Bassi al fine di essere ivi operata dal ginecologo che la seguiva in precedenza. Lintervento è stato effettuato il 19 aprile 1996.

24. La richiesta dellospedale olandese diretta allassunzione dei costi relativi alloperazione subita dalla signora Van Wegberg-van Brederode è stata respinta dallAnoz Zorgverzekeringen il 25 aprile 1997 per motivi sostanzialmente identici a quelli opposti al signor Van der Duin. Da un lato, nonostante il fatto che alla signora Van Wegberg-van Brederode sia stato rilasciato un modulo E 111 dal SCS prima della sua partenza per i Paesi Bassi, lintervento di cui trattasi non soddisfarebbe i requisiti sanciti dallarticolo 22, n. 1, lettera a), sub i), del regolamento n. 1408/71. Dallaltro, non risulterebbero ricorrere nemmeno i requisiti di cui allarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), dello stesso regolamento, tenuto conto, in particolare, del successivo rifiuto da parte del SCS di concedere il modulo E 112 di cui era stato chiesto il rilascio con effetto retroattivo dopo loperazione.

25. La signora Van Wegberg-van Brederode ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi allArrondissementsrechtbank te Utrecht (Tribunale dipartimentale di Utrecht) (Paesi Bassi). Il suddetto giudice nella sua sentenza 28 giugno 1999 ha accolto il ricorso n quanto il SCS non sarebbe stata listituzione competente a rilasciare lautorizzazione prevista dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 e dal combinato disposto degli articoli 28 e 31 del suddetto regolamento risulterebbe che lonere del trattamento di cui trattasi nella causa principale dovesse incombere allistituzione competente olandese.

26. LAnoz Zorgverzekeringen ha quindi proposto appello contro tale decisione dinanzi al Centrale Raad van Beroep.

27. Nella sua ordinanza di rinvio il Centrale Raad van Beroep precisa di ammettere in via provvisoria, da un lato, che lo stato di salute del signor Van der Duin e quello della signora Van Wegberg-van Brederode non richiedevano prestazioni immediate ai sensi dellarticolo 22, n. 1, lettera a), sub i), del regolamento n. 1408/71 e, dallaltro, che tali persone si sono recate nei Paesi Bassi per ricevervi le cure di cui trattasi nella causa principale.

28. A tale proposito, il giudice a quo rileva che lassunzione a carico delle prestazioni prevista dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 è soggetta alla concessione di unautorizzazione preventiva. Essa rammenta peraltro che, nonostante riguardi solo il «lavoratore subordinato o autonomo», tale disposizione si applica, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, anche ai titolari di pensioni o di rendite (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik, Raccolta pagina 1977).

29. Il Centrale Raad van Beroep dubita tuttavia che la suddetta disposizione possa applicarsi a un titolare di pensione o di rendita o ai suoi familiari che beneficiano, conformemente allarticolo 28 del regolamento n. 1408/71, di prestazioni in natura corrisposte dallistituzione del luogo della loro residenza per conto dellistituzione competente dello Stato membro debitore della pensione o della rendita, quando i suddetti interessati intendono recarsi in questultimo Stato per ricevervi cure.

30. A detto riguardo, il giudice a quo osserva in particolare che larticolo 21 del regolamento n. 1408/71 riguarda specificamente il caso dei dipendenti che, pur risiedendo in uno Stato membro diverso da quello competente, soggiornano in questultimo, il che potrebbe indicare che larticolo 22 del suddetto regolamento attiene solo al diritto a prestazioni fornite al di fuori del territorio dello Stato membro competente. Orbene, il Regno dei Paesi Bassi sarebbe rimasto, nella fattispecie, lo Stato competente, come suggerirebbero in particolare il tenore letterale dellarticolo 1, lettera o)-q), del regolamento n. 1408/71 e la giurisprudenza della Corte (sentenze 16 marzo 1978, causa 117/77, Pierik, Raccolta pagina 825, e 10 gennaio 1980, causa 69/79, Jordens-Vosters, Raccolta pagina 75).

31. In mancanza di quanto sopra, il Centrale Raad van Beroep ritiene che la stessa giurisprudenza potrebbe almeno indicare che, in caso di applicazione dellarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71, listituzione appartenente allo Stato membro competente – nella fattispecie listituzione olandese – è quella che dovrebbe essere autorizzata a rilasciare lautorizzazione preventiva cui si riferisce tale disposizione.

32. Ammettendo anche che la Corte confermi che la suddetta disposizione non è effettivamente applicabile ad assicurati che versano nella medesima situazione del signor Van der Duin e della signora Van Wegberg-van Brederode, il giudice a quo si chiede inoltre se, per quanto li riguarda, occorra applicare il solo articolo 31 del regolamento n. 1408/71 o se debba applicarsi per analogia larticolo 21 dello stesso regolamento, sebbene detta norma riguardi solo i lavoratori.

33. Per risolvere le due controversie di cui sopra, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali, formulate come segue:

«1) Se larticolo 22, n. 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardi anche un avente diritto a pensione o rendita (o i suoi familiari) che, a norma dellarticolo 28 del regolamento n. 1408/71, abbia diritto a prestazioni in natura da parte dellente del luogo di residenza – nella fattispecie, rispettivamente, la cassa malattia francese e quella spagnola – a carico dellente competente designato in conformità dellarticolo 28, n. 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 – nella fattispecie la cassa malattia olandese -, nellipotesi in cui il titolare di pensione (o i suoi familiari) si rechi nello Stato membro competente – nella fattispecie i Paesi Bassi – per ricevere cure mediche.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, quale ente debba rilasciare lautorizzazione di cui allarticolo 22, n. 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione, se in caso di soggiorno nel territorio dello Stato competente si applichi il disposto dellarticolo 21 oppure quello dellarticolo 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 al diritto alle prestazioni in natura di un titolare di pensione o di rendita (o dei suoi familiari), che, a norma dellarticolo 28 del regolamento (CEE) n. 1408/71, abbia diritto a prestazioni in natura da parte dellente del luogo di residenza – nella fattispecie, rispettivamente la cassa malattie francese e quella spagnola – a carico dellente competente designato in conformità dellarticolo 28, n. 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella fattispecie la cassa malattia olandese».

Sulla prima questione

34. Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se larticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si applica a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso lente del luogo di residenza, del regime previsto dallarticolo 28 del suddetto regolamento, qualora i suddetti assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.

35. Tutti i governi che hanno sottoposto osservazioni dinanzi alla Corte nonché alla Commissione ritengono che occorra risolvere in senso affermativo tale questione.

36. Al fine di risolvere la questione in tal modo riformulata, occorre osservare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che larticolo 22, n. 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71 disciplina il diritto alle prestazioni in natura dei titolari di pensione o di rendita e dei loro familiari che, risiedendo in uno Stato membro, chiedano allente previdenziale competente di essere autorizzati a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi cure adeguate al loro stato, mentre larticolo 31 del suddetto regolamento determina, fatto salvo il suo articolo 22, n. 1, lettera a), il diritto alle prestazioni in natura di cui beneficia la stessa categoria di assicurati quando le dette prestazioni si rendano necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza (v. sentenze 31 maggio 1979, Pierik, cit., punti 6 e 7, e 25 febbraio 2003, IKA, causa C-326/00, Raccolta pagina I-0000, punti 26, 34 e 39).

37. A tale riguardo, la Commissione rileva che, nel caso di specie, i documenti del fascicolo relativo alla causa principale nella vertenza relativa al signor Van der Duin non consentono di determinare con certezza che il soggiorno di questultimo nei Paesi Bassi è stato programmato a fini medici.

38. Si deve tuttavia rammentare che, nellambito di un procedimento ai sensi dellarticolo 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Raccolta pagina 3439, punto 12; 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Raccolta pagina I-4531, punto 25, e IKA, cit., punto 27). Orbene, come emerge al punto 27 della presente sentenza, il giudice a quo ha osservato di dover ammettere in via provvisoria che sia il signor Van der Duin sia la signora Van Wegberg-van Brederode si erano recati nei Paesi Bassi per ricevervi le cure di cui trattasi e ciò, del resto, giustifica il fatto che essa avrebbe valutato utile interrogare la Corte in merito alleventuale applicabilità a siffatte situazioni dellarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71.

39. In secondo luogo occorre evidenziare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che larticolo 28 del regolamento n. 1408/71 enuncia una «norma di conflitto», atta a determinare, per il titolare di una pensione o rendita residente in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita, lente incaricato dellerogazione delle prestazioni ivi contemplate, nonché la legislazione da applicarsi (sentenza Jordens-Vosters, cit., punto 12).

40. Una volta che il titolare di una pensione o di una rendita e i suoi familiari abbiano aderito al regime introdotto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71 iscrivendosi, come prevede larticolo 29 del regolamento n. 574/72, presso lente del luogo di residenza, il suddetto titolare beneficia per sé e per i propri familiari, come emerge dalla stessa lettera del suddetto articolo 28, di un diritto alle prestazioni in natura fornite come se linteressato fosse titolare di una pensione o di una rendita in forza della legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura in base a detta normativa.

41. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, anche se, in un caso di tal genere, la normativa dello Stato membro debitore della pensione o della rendita può eventualmente prevedere un complemento di prestazioni previdenziali a beneficio dei suddetti assicurati, si tratta in quel caso di una mera facoltà per lo Stato membro e un tale eventuale complemento non costituisce per questi ultimi un diritto derivante dal regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Jordens-Vosters, cit., punti 11-13).

42. Ne consegue in particolare che al titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che rientrano nellambito del regime previsto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71 non può, come prevede il giudice a quo, essere riconosciuto, in forza di detto regolamento, un diritto complementare che consenta loro, analogamente a quanto prevede larticolo 21 di tale regolamento nei confronti dei lavoratori subordinati o autonomi che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente, di beneficiare, se soggiornano nello Stato membro debitore della pensione o della rendita, di prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedessero.

43. Occorre del resto osservare a tale proposito che, come ha rilevato la maggior parte dei governi che hanno depositato osservazioni e la Commissione, tale applicazione per analogia sarebbe incompatibile con le modalità previste dal legislatore comunitario per quanto riguarda lassunzione a carico, da parte dello Stato membro debitore della pensione o della rendita, delle prestazioni fornite per suo conto dallente del luogo di residenza conformemente allarticolo 28 del regolamento n. 1408/71.

44. Infatti, come emerge dallarticolo 95 del regolamento n. 574/72, limporto delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi del suddetto articolo 28 in linea di principio viene rimborsato allistituzione del luogo di residenza dallistituzione competente dello Stato debitore della pensione o della rendita mediante un forfait destinato a includere la totalità delle prestazioni in natura da fornire agli interessati e il cui quantum viene calcolato in funzione del costo medio annuo delle cure sanitarie originate da un titolare di pensione o rendita appartenente allo Stato membro di residenza, forfait che include pertanto eventuali cure dispensate in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

45. Conseguentemente, consentire allassicurato che beneficia del regime previsto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71 di recarsi a proprio piacimento nello Stato membro debitore della pensione o della rendita affinché lente competente di tale Stato gli fornisca le prestazioni previste dalla normativa di questultimo implicherebbe che il suddetto Stato membro si assuma per una seconda volta lonere delle cure che lo stesso ha già finanziato mediante il forfait versato allo Stato membro di residenza.

46. Per quanto riguarda i lavoratori subordinati o autonomi che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente, occorre rilevare, a contrario, che lassunzione a carico diretta, da parte dellente dello Stato competente, delle prestazioni fornite allinteressato in occasione di un soggiorno in detto Stato, prevista dallarticolo 21 del regolamento n. 1408/71, non implica alcun duplice finanziamento ad opera di questultimo Stato membro. Infatti, per quanto riguarda siffatti lavoratori, lassunzione a carico da parte dello Stato competente delle prestazioni in natura fornite a questi ultimi dallente dello Stato membro di residenza in forza dellarticolo 19 del regolamento n. 1408/71 si verifica, come prevede larticolo 93 del regolamento n. 574/72, non nella forma di un forfait annuale bensì in quella di un rimborso delleffettivo importo di cui alle prestazioni fornite come emerge dalla contabilità di questultimo ente.

47. Dalle considerazioni sopra illustrate risulta che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari siano iscritti presso lente del luogo di residenza, i suddetti titolari beneficiano per sé e per i propri familiari, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72, di un diritto alle prestazioni in natura da parte dellente competente dello Stato membro di residenza come se fossero titolari di una pensione o di una rendita in forza della legislazione di questultimo Stato e avessero diritto a tale titolo alle suddette prestazioni in natura. Ne consegue che tale ente e lo Stato membro di residenza divengono nei riguardi dei suddetti assicurati, a causa di tale finzione giuridica e dellequiparazione che ne deriva, lente e lo Stato competenti per quanto riguarda la concessione delle suddette prestazioni, e ciò fatte salve le considerazioni rammentate al punto 41 della presente sentenza.

48. In tale contesto, nulla osta a che, non diversamente dagli altri titolari di pensione o di rendita e dei loro familiari rientranti nellambito di applicazione della normativa dello Stato membro di residenza, agli assicurati che beneficiano pertanto del regime previsto dallarticolo 28 del regolamento n. 1408/71 venga applicato larticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del suddetto regolamento.

49. Infatti i suddetti assicurati soddisfano, come richiede questultima disposizione, i requisiti richiesti dalla normativa dello Stato competente, ossia lo Stato membro di loro residenza, al fine di avere diritto alle prestazioni. Ne risulta che il loro spostamento in un altro Stato membro al fine di beneficiare delle prestazioni in natura garantite dalla suddetta norma rientra nelle previsioni di questultima, compreso il caso in cui lo spostamento di cui trattasi abbia luogo verso lo Stato membro debitore della pensione o della rendita.

50. Occorre inoltre rammentare a tale riguardo che, collocato nellambito degli obiettivi generali del Trattato CE, larticolo 22 del regolamento n. 1408/71 rientra tra le misure dirette a consentire al lavoratore cittadino di uno Stato membro di beneficiare, alle condizioni da esso previste, di prestazioni in natura negli altri Stati membri, a prescindere dallente nazionale cui è affiliato o dal luogo della sua residenza (v., analogamente, a proposito di una versione precedente del suddetto articolo 22, sentenza 16 marzo 1978, Pierik, cit., punto 14).

51. Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve risolvere la prima questione pregiudiziale statuendo che larticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che si applica anche a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso lente del luogo di residenza, del regime previsto dallarticolo 28 del suddetto regolamento, qualora tali assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.

Sulla seconda questione

52. Con la sua seconda questione il giudice nazionale chiede quale sia lente competente a rilasciare lautorizzazione preventiva menzionata dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 qualora la domanda di autorizzazione riguardi un titolare di pensione o di rendita o i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso lente del luogo di residenza, del regime previsto dallarticolo 28 del suddetto regolamento.

53. Come emerge in particolare al punto 47 della presente sentenza, una volta che il titolare di pensione o di rendita e i suoi familiari siano iscritti presso lente competente dello Stato membro in cui risiedono, il suddetto titolare beneficia, per sé e per i propri familiari, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72, di un diritto alle prestazioni in natura da parte dellente competente dello Stato membro di residenza come se fosse titolare di una pensione o di una rendita in forza della legislazione di questultimo Stato e avesse diritto a tale titolo alle suddette prestazioni in natura, in modo tale che lente in questione e lo Stato membro di residenza divengono nei riguardi dei suddetti assicurati, a causa di tale finzione giuridica e dellequiparazione che ne deriva, lente e lo Stato competenti per quanto riguarda la concessione delle suddette prestazioni.

54. Ne consegue che, secondo quanto sostenuto dalla totalità dei governi che hanno depositato osservazioni e dalla Commissione, lente competente per autorizzare, alloccorrenza, i suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite prestazioni in natura alle condizioni previste dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), è lente del luogo di residenza degli interessati.

55. Come hanno osservato alcuni tra i suddetti governi e la Commissione, tale soluzione si giustifica del resto anche alla luce, da un lato, del fatto che è allente del luogo di residenza che in linea di principio spetterà sostenere lonere delle prestazioni in natura così fornite, conformemente agli articoli 36 del regolamento n. 1408/71 e 93 del regolamento n. 574/72 e, dallaltro, del fatto che tale ente è nella situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio della suddetta autorizzazione, in particolare quelle in conformità alle quali larticolo 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71 rende obbligatorio un siffatto rilascio.

56. Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che lente competente a rilasciare lautorizzazione preventiva menzionata dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento n. 1408/71 qualora la domanda di autorizzazione riguardi un titolare di pensione o di rendita o i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso lente del luogo di residenza, del regime previsto dallarticolo 28 del suddetto regolamento è lente del luogo di residenza degli interessati.

Sulla terza questione

57. Dal momento che la terza questione è stata sottoposta dal giudice a quo solo nellipotesi di una soluzione negativa alla prima questione e che è stata fornita una soluzione affermativa a questultima, non è necessario risolvere la terza questione.

Sulle spese

58. Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

PQM

La Corte

Pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 21 marzo 2001, dichiara:

1) Larticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, deve essere interpretato nel senso che si applica anche a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso lente del luogo di residenza, del regime previsto dallarticolo 28 del suddetto regolamento, qualora tali assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.

2) Lente competente a rilasciare lautorizzazione preventiva menzionata dallarticolo 22, n. 1, lettera c), sub i), qualora la domanda di autorizzazione riguardi assicurati che versano in una siffatta situazione, è lente del luogo di residenza degli interessati.