Famiglia

Friday 21 February 2003

Pensione di reversibilità : per determinare la quota spettante al secondo coniuge si contano anche gli anni di convivenza prematrimoniale. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 7 ottobre 2002-19 febbraio 2003, n. 2471

Pensione di reversibilità: per determinare la quota spettante al secondo coniuge si contano anche gli anni di convivenza prematrimoniale.

Cassazione Sezione prima civile sentenza 7 ottobre 2002-19 febbraio 2003, n. 2471

Presidente Grieco relatore Proto

Pm Velardi conforme ricorrente Carpena controricorrente Pelagatti

Svolgimento del processo

1. La signora Franca Pelagatti premesso di avere contratto matrimonio il 27 aprile 1972 con Adriano Pellacini; di essersi separata da questi legalmente nel 1979 e che era poi (26 luglio 1989) stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con obbligo dellex coniuge di corrisponderle per il mantenimento suo e della figlia lire 500.000 mensili rivalutabili; che nel 1990 il Pellacini aveva contratto nuove nozze con Maria Carpena e che lo stesso era deceduto il 14 marzo 1994 chiese al Tribunale di Parma di determinare la quota della pensione a lei spettante quale moglie divorziata del Pellacini e pagata dallInps in favore della Carpena.

Si costituirono lInps e la Carpena. Questultima propose varie eccezioni di carattere pregiudiziale e resistette nel merito.

2. Il tribunale, con sentenza 322/98, attribuì alla ricorrente la quota di 17/21 della pensione e alla Carpena i restanti 4/21, considerando, da un lato, che la Pelagatti era titolare di assegno di divorzio, non era passata a nuove nozze, e aveva prodotto in corso di causa latto notorio previsto dallarticolo 9, dellaltro, che il suo matrimonio era durato anni 17, mesi 9 e giorni 11 e che quello della resistente era durato anni 3, mesi 9 e giorni 12.

3. Con sentenza 8 novembre 1999 la Corte di appello di Bologna confermò la decisione del giudice di primo grado, osservando:

– che lallegazione dellatto notorio, previsto dallarticolo 9, comma 5 legge 898/70, non poteva configurarsi come presupposto processuale per lesperibilità della domanda, e, quindi, legittimamente esso era stato prodotto in corso di causa;

– che la Pelagatti al momento del decesso del coniuge riceveva lassegno di mantenimento e sussisteva pertanto la condizione per il riconoscimento del suo diritto ad una quota di pensione di reversibilità;

– che il criterio di ripartizione della pensione era stato correttamente effettuato esclusivamente sulla base della durata legale dei rispettivi matrimoni.

4. Avverso questa sentenza la Carpena ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Pelagatti. La ricorrente ha depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, denunciando la violazione dellarticolo 9 legge 898/70 e vizi di motivazione, la ricorrente ripropone la questione relativa agli effetti della mancata allegazione alla domanda proposta dalla Pelagatti dellatto notorio, censurando la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la sua mancata allegazione comportasse un vizio di procedibilità, ed aveva quindi deciso la causa nel merito alla stregua della successiva produzione dellatto nel corso dello stesso giudizio di primo grado.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che non è causa di inammissibilità, né di improcedibilità della domanda la mancata produzione, da parte dellex coniuge superstite, dellatto notorio da cui risultino tutti gli eventuali aventi diritti, a norma dellarticolo 9, comma 5, legge 898/70. Dal tenore della stessa disposizione emerge, infatti, chiaramente, che (ferma restando la responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni mendaci) la pronuncia di accoglimento non pregiudica la tutela dei diritti, nei confronti dei beneficiari, di altri eventuali soggetti pretermessi (cfr., Cassazione 4902/99).

2. Col secondo, col terzo, col quarto e col quinto motivo, denunciando la violazione dellarticolo 9 legge 898/70 e vizi di motivazione, la ricorrente ripropone la questione della legittimità dei criteri di ripartizione adottati dai giudici del merito in ordine alla attribuzione della quota alle aventi diritto per effetto della morte dellex coniuge divorziato, e censura il mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare la reale situazione di fatto circa il diritto alla pensione di reversibilità, la mancata valutazione dei complessi rapporti esistenti tra le parti (in particolare, del rapporto di fatto) e delle condizioni economiche del coniuge superstite rispetto al coniuge divorziato.

2.1. La censura è fondata alla stregua (e nei limiti) delle seguenti considerazioni.

2.2. La corte dappello ha stabilito che la pensione doveva essere ripartita tra coniuge divorziato e coniuge superstite in rigorosa applicazione della durata dei rispettivi matrimoni e in rigorosa proporzione dei rispettivi periodi.

2.3. I principi applicati sono conformi ai criteri interpretativi enunciati da questa Corte con la sentenza 159/98 a Sezioni unite. Secondo questi criteri, nella ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato non può essere utilizzato un parametro diverso da quello della durata del rapporto, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con lex coniuge (sentenza 159/98 citata).

Richiamata, a sostengo dellinterpretazione accolta, la sentenza 23/1991 del giudice delle leggi, nella parte in cui questa ha sottolineato che la ripartizione va operata in base allunico criterio della durata di ciascun matrimonio, le Sezioni unite hanno fondato laffermazione del principio sul dato letterale dellarticolo 9, comma 3, della legge 898/70, nel testo introdotto dallarticolo 13 della legge 74/1987, e sul mancato richiamo, nel contesto di quel comma, degli elementi di cui al sesto comma dellarticolo 5; dato letterale ribadito, ha sottolineato la Corte, dallesegesi sistematica, secondo cui il criterio della durata del matrimonio è lunico armonico alle caratteristiche ontologiche introdotto dalla disciplina dellarticolo 13 della legge 74/1987, e coerente con linterpretazione del quadro normativo; la durata del matrimonio intesa come durata legale del matrimonio risultando lunico criterio coerente con le caratteristiche ontologiche della nuova disciplina.

2.4. Sul problema è, poi, intervenuta, in sede di verifica della legittimità costituzionale della norma, il giudice delle leggi, che, con sentenza 419/99, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dellarticolo 9, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Secondo la Corte costituzionale, la norma in esame, pur imponendo al giudice di tenere presente lelemento temporale di durata dei rispettivi matrimoniali, non postula che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra gli aventi diritto debba essere effettuata sulla base del criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, e in rigorosa proporzione coi relativi periodi, escludendo ladozione di altri elementi di valutazione, anche in funzione di mera emenda o di correzione del risultato conseguito.

Ha rilevato, infatti, che il legislatore ha inteso assicurare allex coniuge, cui sia stato attribuito lassegno di divorzio, la continuità del sostengo economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione, qualora esista un coniuge superstite che abbia diritto alla reversibilità. Ha pure osservato che, nella valutazione complessiva del fenomeno, non si può prescindere dal considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di reversibilità: nei confronti del coniuge supersite, come una sorta di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento già assicurato del reddito del coniuge deceduto; nonché nei confronti dellex coniuge, cui è riconosciuta la continuità nel sostengo e la conservazione del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico genericamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale.

2.5. Il collegio ritiene che ragioni di coerenza e il principio di unità sistematica dellordinamento impongono di riconsiderare, alla luce di tali rilievi, la soluzione del problema, e di verificare se, come suggerisce il giudice delle leggi, dal quadro normativo sia possibile ricavare una interpretazione, diversa da quella accolta dalla sentenza già richiamata di questa Corte, conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale.

2.6. Proprio movendo dal carattere solidaristico della pensione di reversibilità, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze 926/88, 495/93, 18/1998 e 70/1999) e dal significato che essa assume anche nellambito dellarticolo 9, comma 3 come una forma di proiezione, oltre la morte, della funzione di sostentamento assolta in vita de cuius, che persegue lo scopo di porre il superstite al riparo delleventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge si ritiene di poter pervenire ad un risultato interpretativo in cui si compongono le diverse esigenze espresse dalla legge 898/70.

2.7. Larticolo 9, comma 3, della legge 898, nel testo vigente, stabilisce: «qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dellassegno di cui allarticolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni (&)».

La norma prevede, quindi, che nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del matrimonio. Espressione che, già in base al suo valore semantico secondo luso linguistico generale, non appare esaustiva, ma prescrive al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dellex coniuge, lelemento temporale, nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderale ed anche decisivo.

Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico; conclusione, questa, rafforzata dal rilievo che lespressione tenendo conto risulta utilizzata nel sistema della legge 898, e, in particolare, nellarticolo 5, comma sesto, proprio con riferimento a circostanze da sottoporre, come elementi di valutazione, allapprezzamento del giudice del merito; e che, quando il legislatore è intervenuto per determinare in modo rigido ed automatico i criteri da seguire per le prestazioni patrimoniali a favore dellex coniuge, ha utilizzato unespressione diversa, come nellarticolo 12bis, che, per la ripartizione dellindennità di fine rapporto tra il coniuge e lex coniuge, ha indicato il «quaranta per cento della indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è concluso con il matrimonio».

2.8. Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe allapplicazione del mero criterio temporale.

Se, poi, si considera che lo stesso articolo 9 (comma 3) già contiene un richiamo allassegno di cui allarticolo 5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad invidiare nellambito dello stesso articolo 5 (comma sesto) tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo lammontare dellassegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dellex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se, infatti, la funzione dellassegno divorziale è eminentemente assistenziale (nel senso precisato da questa Corte già con la sentenza 11490/90, a Sezioni unite, e ribadito dalla giurisprudenza successiva), anche questo profilo come è ormai pacifico secondo il più recente orientamento (Cassazione 2920/00; 8113/00; 282/01 e 3037/01) deve essere suscettibile di valutazione in funzione correttiva del criterio, non eludibile, dellelemento temporale. In questottica, ed al solo fine di evitare che lex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo lassegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato invita, anche lesistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare, nel caso concreto, per una più compiuta valutazione delle situazioni (cfr. sentenza 282/01 citata).

3. In conclusione, devono essere quindi, accolti nei limiti considerati, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, e va rigettato i primo motivo.

La sentenza impugnata deve essere, in conseguenza, cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata ad altro giudice, che procederà ad un nuovo accertamento, attenendosi ai suindicati criteri interpretativi. Il giudice del rinvio vorrà provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso. Rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizi, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.