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Wednesday 11 May 2005

Patente a punti. Indebita la sottrazione di punti finchè non si sia esaurito l’ iter dei ricorsi Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione prima, sentenza n. 2376/2005

Patente a punti. Indebita la sottrazione di punti finchè
non si sia esaurito l’iter dei ricorsi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione
prima, sentenza n. 2376/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA – LECCE-
PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ENRICO D’ARPE Cons. , relatore

ETTORE MANCA Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 20 Aprile
2005

Visto il ricorso 504/2005 proposto
da:

A

rappresentato e difeso da:

CARPENTIERI LUISA

con domicilio eletto in LECCE – PIAZZA
S. ORONZO 33

presso

CARPENTIERI LUISA

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA

PREFETTO DI LECCE

MINISTERO DEI TRASPORTI – ROMA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE – VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione, del provvedimento della Direzione generale della Motorizzazione
e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti
Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, comunicato con nota del
7/3/2005, con il quale il ricorrente è stato informato dell’avvenuta variazione
in pejus da "punti 20" a "punti
18" disposta d’ufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per
effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti disposto con
verbale n. 11533 ATX rilevato il 19.2.2004 emesso dalla Polizia Stradale di
Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio di:

MINISTERO DEI TRASPORTI – ROMA

Udito il relatore Cons.
ENRICO D’ARPE e uditi altresì per le parti l’Avv. Carpentieri e l’Avv. dello
Stato Tarentini;

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, sentite sul punto le
parti costituite (che nulla hanno osservato in proposito), ravvisata la
manifesta fondatezza del ricorso, ritiene possibile definire nel merito la
causa, ai sensi dell’ art. 26 ultimo comma della Legge
n. 1034/1971 e ss.mm..

Il Tribunale rileva che sono fondate
le censure prospettate dal ricorrente avverso l’impugnato
provvedimento ministeriale del 7/3/2005, con il quale è stata disposta la
contestata decurtazione del punteggio relativa alla sua patente di guida, posto
che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito e quindi risulta
violato l’art. 126 bis secondo comma del DecretoLgs.
30/4/1992 n. 285, quale risulta dopo la parziale
declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta con la Sentenza 12-24 gennaio
2005 n. 27.

Peraltro, ai sensi della predetta
norma, la decurtazione dei punti non può avvenire prima che si sia concluso l’iter dei ricorsi giurisdizionali ammessi dalla
legge con sentenza passata in giudicato.

Per le ragioni sopra sinteticamente
illustrate il ricorso deve essere accolto.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., sono poste a carico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statici,
comunicato con nota del 07/03/2005.

Condanna il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti resistente al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00
(Mille/00), oltre IVA e CAP nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in
Lecce, nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2005.

Aldo RAVALLI – Presidente

Enrico D’ARPE –
Estensore

Depositata in Segreteria il 20 aprile
2005