Enti pubblici

Monday 15 September 2003

Onere di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. La P.A. non ne è tenuta se il procedimento è su istanza di parte.Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 28-29 agosto 2003, n. 4852

Onere di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. La P.A. non ne è tenuta se il procedimento è su istanza di parte

Consiglio di Stato Sezione quarta decisione 28-29 agosto 2003, n. 4852

Presidente Trotta estensore Barberio Corsetti

Ricorrente Asslani

Fatto e diritto

Il signor Asslani in data 4 giugno 2002 si è visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno in relazione ad un procedimento per i reati di cui alla legge 110/75 e ad un altro procedimento per rapina impropria conclusosi con la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione.

Sostiene che lamministrazione, in relazione al diniego, non gli ha dato lavviso di cui allarticolo 7 della legge 241/90 è incorsa in difetto di istruttoria per non aver valutato approfonditamente se dai fatti contestatigli potesse essere dedotta la sua pericolosità sociale.

Tali motivi sono stati giustamente disattesi dalla sentenza impugnata, che interamente si condivide, ha affermato che in base alla condanna irrogata e al complesso delle circostanze evidenziate negli atti di causa il provvedimento impugnato appare legittimo e che larticolo 7 della legge 241/90 non è applicabile nei procedimenti ad istanza di parte, quali quelli relativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

LAsslani insiste, rappresentando che la mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito la sua partecipazione attiva e la possibilità di rappresentare adeguatamente le circostanze. In proposito è sufficiente ricordare che lavviso di procedimento ha la finalità di mettere al corrente gli interessati dallinizio di un procedimento amministrativo. Nel caso di procedimento su istanza di parte, linteressato è ben edotto che la sua istanza mette in moto il procedimento ed ha la possibilità di parteciparvi rappresentando tutte le circostanze che ritiene utili. Quanto alla pericolosità sociale, questa può ben essere dedotta da una sola condanna, quando i fatti che ne sono allorigine (furto, tentativo di fuga, colluttazione con le forze dellordine) dimostrano linclinazione alla violenza del soggetto e quando accanto alla condanna sussistono altri elementi (procedimento per reati previsti dalla legge sulle armi) che facciano ritenere che il comportamento delittuoso del soggetto non è meramente episodico.

Ne consegue che lappello deve essere respinto, con condanna alle spese ed onorari del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2000,00.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta:

Respinge lappello e pone a carico dellappellante le spese ed onorari di giudizio, liquidati in complessivi euro 2000,00 (Duemila/00).

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.