Oggi parliamo di...

Thursday 03 April 2003

Oggi parliamo di…… Corte di Giustizia Europea (part. I)

Attività della Corte di giustizia nel 2002

di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente della Corte

1. Questa parte della relazione annuale traccia un quadro delle attività della Corte di giustizia delle Comunità europee durante lanno 2002. Oltre ad un rapido bilancio quantitativo (sezione 2), essa presenta i principali sviluppi della giurisprudenza nel 2001, ordinati nel modo seguente:

competenza della Corte e procedura (sezione 3); principi generali e cause costituzionali o istituzionali (sezione 4); libera circolazione delle merci (sezione 5);

libera circolazione dei lavoratori (sezione 6);

diritto di stabilimento (sezione 7);

libera prestazione dei servizi (sezione 8);

libera circolazione dei capitali (sezione 9);

regole di concorrenza (sezione 10);

diritto dei marchi (sezione 11)

appalti (sezione 12);

diritto sociale (sezione 13);

diritto delle relazioni esterne (sezione 14);

politica dei trasporti (sezione 15);

diritto tributario (sezione 16);

convenzione di Bruxelles (sezione 17).

Questa selezione di occupa solo di 55 delle 464 sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte durante il 2002 e si riferisce unicamente ai loro punti essenziali. Essa non contiene neppure le conclusioni degli avvocati generali, delle quali è innegabile limportanza per unapprofondita comprensione della rilevanza di talune cause, ma la cui menzione farebbe aumentare le dimensioni di una relazione che deve essere necessariamente breve. Il testo integrale di tutte le sentenze, dei pareri e delle ordinanze della Corte nonché delle conclusioni degli avvocati generali è disponibile, in tutte le lingue ufficiali delle Comunità, sul sito Internet della Corte (www.curia.eu.int).

Per evitare qualsiasi confusione e per semplificarne la lettura, questa relazione fa riferimento, salva diversa indicazione, alla numerazione degli articoli del Trattato sullUnione europea e del Trattato CE stabilita dal Trattato di Amsterdam.

2. Dal punto di vista quantitativo, la Corte si è pronunciata in 466 cause (cifra netta, tenuto conto della riunione delle cause). Tra di esse, 269 sono state oggetto di sentenza, una causa riguardava un parere emesso ai sensi dellarticolo 300, n. 6, CE e 196 hanno dato luogo ad unordinanza. Tali cifre mostrano un leggero aumento rispetto allanno precedente (398 cause definite). Il numero di nuove cause giunte alla Corte è stato di 477 (504 nel 2001). Di conseguenza il numero di cause pendenti è arrivato alla fine del 2002 a 907 (cifra lorda), mentre si attestava a 943 nel 2001.

La tendenza allaumento della durata dei procedimenti non è stata modificata questanno. Per quel che riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale e i ricorsi diretti, tale durata è stata allincirca di 24 mesi, mentre nel 2001 era, rispettivamente, di 22 e 23 mesi. La durata media di trattazione dei ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado ha raggiunto i 19 mesi (era di 16 mesi nel 2001).

Attività Corte di giustizia La Corte ha fatto ricorso in modo variabile agli strumenti di cui dispone per accelerare la trattazione di talune cause (decisione con priorità, procedimento accelerato e procedimento semplificato). Ai sensi dellarticolo 55, n. 2, del regolamento di procedura, è stato deciso, di decidere due cause con priorità: benché una di esse, il ricorso per inadempimento della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese nella causa C-274/02, sia stata rapidamente cancellata dal ruolo, a seguito della rinuncia agli atti della ricorrente, la causa pregiudiziale British American Tobacco e Imperial Tobacco, per sua parte, ha prodotto unimportante sentenza (10 dicembre 2002, causa C-491/01, non ancora pubblicata nella Raccolta), pronunciata in un lasso di tempo di dodici mesi dallaver ricevuto lordinanza di rinvio emanata dal giudice nazionale.

Ancora più rapido, in quanto consente di economizzare talune fasi della procedura, il procedimento accelerato, previsto agli articoli 62bis e 104bis del Regolamento di procedura, non è stato utilizzato nel 2002: nelle due cause in cui esso è stato richiesto, tenuto conto delle circostanze addotte dalle parti o dai giudici nazionali, i presupposti eccezionali di urgenza, prescritti dal Regolamento di procedura non erano riuniti.

La Corte ha invece regolarmente utilizzato il procedimento semplificato previsto, per risolvere talune questioni sollevate in via pregiudiziale, dallarticolo 104, n. 3, del regolamento di procedura. Sulla base di tale disposizione sono state infatti pronunciate una dozzina di ordinanze.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, rileviamo che la Corte in formazione plenaria ha giudicato circa una causa su cinque nel 2002, mentre le altre sentenze e ordinanze sono state pronunciate da sezioni di cinque giudici (il 50% delle cause) o di tre giudici (allincirca una causa su quattro).

Per ulteriori informazioni riguardo ai dati statistici dellanno giudiziario 2002, si fa rinvio al capitolo IV della presente relazione.

3. Nellambito attinente alla competenza della Corte e alle questioni procedurali possiamo ricordare una causa sul rinvio pregiudiziale (3.1), unaltra sul procedimento dannullamento (3.2), una causa sul procedimento sommario (3.3) e una causa relativa agli effetti della scadenza dei termini di ricorso contro decisioni comunitarie (3.4).

3.1. Nella causa Lyckeskog (sentenza 4 giugno 2002, causa C-99/00, Raccolta pagina I-4839) la Corte è stata chiamata ad interpretare la nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» (articolo 234, terzo comma, CE) con riguardo al sistema giurisdizionale svedese. In tale sistema, i singoli possono impugnare le sentenze dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema), ma tale impugnazione è esaminata nel merito unicamente in caso di dichiarazione di ammissibilità da parte dello stesso Högsta domstolen. In  assenza di ragioni speciali tale dichiarazione di ricevibilità può essere pronunciata solo se lesame dellimpugnazione è importante per lapplicazione uniforme del diritto. Si trattava quindi, nellambito di tale causa, di stabilire se un giudice nazionale, le cui decisioni sono esaminate dalla Corte suprema solamente previa dichiarazione di ammissibilità dellimpugnazione da parte della Corte medesima, debba essere considerato quale giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno.

La Corte di giustizia ha statuito che le decisioni di un giudice nazionale dappello impugnabili dalle parti dinanzi ad una Corte suprema non promanano da una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dellarticolo 234 CE, e che «[d]alla circostanza che lesame nel merito dellimpugnazione sia subordinato alla previa declaratoria di ammissibilità dalla Corte suprema non deriva leffetto di privare le parti dellesperibilità di rimedi giurisdizionali» (punto 16). Essa ha precisato che «nel caso in cui sorga una

questione dinterpretazione o di validità di una norma di diritto comunitario, la Corte suprema sarà tenuta, ai sensi dellarticolo 234, terzo comma, CE, ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia sia nella fase dellesame dellammissibilità sia in una fase successiva» (punto 18).

3.2. La causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Raccolta I-6677) riguardava un ricorso contro unordinanza del Tribunale di primo grado che dichiarava irricevibile un ricorso dannullamento proposto da unassociazione di agricoltori contro un regolamento del Consiglio. La sentenza della Corte si discosta dalle conclusioni dellavvocato generale e conferma la sua costante giurisprudenza in materia di condizioni di ricevibilità dei ricorsi dannullamento presentati dai singoli. Ai sensi dellarticolo 230, quarto comma, CE «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente». La giurisprudenza ammette che un atto di portata generale come un regolamento, in

talune circostanze, può riguardare individualmente alcune persone. Ciò si verifica se latto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate peculiari qualità della stessa, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario. Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento.

La Corte ha considerato che il diritto dei singoli alleffettiva tutela giurisdizionale dei diritti ad essi conferiti dallordinamento giuridico comunitario non impone una modifica della sua giurisprudenza. Essa ha sottolineato che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Nellambito di tale sistema, non potendo, a causa delle condizioni di ricevibilità, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far  valere linvalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dellarticolo 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale. In tale contesto «spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» (punto 41) e i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano lesercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo allapplicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccepiendo linvalidità di questultimo.

La Corte ha aggiunto infine che, pur se si deve interpretare il requisito secondo cui il ricorrente deve essere interessato individualmente alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, una simile interpretazione non può condurre ad escludere tale requisito, espressamente previsto dal Trattato CE, senza eccedere le competenze attribuite da questultimo ai giudici comunitari. Essa ha altresì indicato che «anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai

modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, in conformità allarticolo 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore» (punto 45).

3.3. Nella causa Commissione/Artegodan (ordinanza 14 febbraio 2002, causa C-440/01 P(R), Raccolta pagina I-1489), la Corte era chiamata ad esaminare un ricorso contro lordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 5 settembre 2001 con cui era stata respinta una domanda – proposta dalla Commissione ai sensi dellarticolo 108 del regolamento di procedura del Tribunale – diretta a modificare o revocare la sospensione dellesecuzione di una decisione della Commissione disposta dal

presidente del Tribunale il 28 giugno 2000. Il «mutamento delle circostanze» fatto valere dalla Commissione era, in sostanza, lannullamento, a seguito di impugnazione da parte della Commissione, di otto ordinanze del presidente del Tribunale (1) fondate su motivi pressoché identici a quelli dellordinanza 28 giugno 2000.

La Corte, tenuto conto del «carattere fondamentalmente precario dei provvedimenti concessi dal giudice dellurgenza» (punto 62), ha interpretato lespressione «mutamento delle circostanze» nel senso della «sopravvenienza di qualsiasi elemento di fatto o di diritto idoneo a rimettere in discussione le valutazioni compiute dal giudice dellurgenza quanto ai requisiti (…) cui è subordinata la concessione della sospensione o del provvedimento provvisorio» (punto 63). Essa ha rilevato, in particolare, che una domanda proposta ai sensi dellarticolo 108 del regolamento di procedura del Tribunale, a differenza di unimpugnazione, può essere proposta «in qualsiasi momento» ed è diretta unicamente ad ottenere che il giudice dellurgenza riconsideri, unicamente per lavvenire, unordinanza di concessione di un provvedimento provvisorio, eventualmente anche sotto il profilo della valutazione dei motivi di fatto e di diritto che abbiano giustificato, prima facie, la concessione del provvedimento medesimo. La Corte ha concluso che il giudice dellurgenza del Tribunale è incorso in un errore di diritto equiparando tale domanda ad unimpugnazione e trasponendo senza riserve al contesto delle ordinanze di provvedimenti provvisori la giurisprudenza della Corte relativa alle conseguenze derivanti dalla scadenza dei termini di ricorso, laddove ha attribuito ad unordinanza di provvedimenti provvisori lautorità di cosa giudicata di cui sono munite le sentenze e le ordinanze con la cui pronuncia si conclude il procedimento. La Corte ha pertanto annullato lordinanza del presidente del Tribunale 5 settembre 2001 e, considerando la causa matura per la decisione, ha statuito definitivamente sulla domanda ponendo termine alla sospensione dellesecuzione della decisione della Commissione impugnata.

3.4. Nella causa National Farmers Union (sentenza 22 ottobre 2002, causa C-241/01, Raccolta pagina I-9079), la Corte era chiamata a risolvere la questione se uno Stato membro possa rimettere in discussione la validità di decisioni comunitarie facendo valere cambiamenti sopravvenuti successivamente alla scadenza dei termini per proporre ricorso contro tali decisioni. La Corte ha ricordato che una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito dallarticolo 230, quinto comma, CE diviene definitiva nei suoi confronti.

Tale giurisprudenza è fondata sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a preservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione allinfinito. Per la Corte le stesse considerazioni di certezza del diritto giustificano il fatto che uno Stato membro, parte in una controversia dinanzi ad un giudice nazionale, non sia autorizzato ad eccepire lillegittimità di una decisione comunitaria di cui è destinatario e avverso la quale non ha proposto il ricorso di annullamento nel termine a tal fine previsto dal Trattato CE.

4. Per quanto riguarda i principi generali del diritto comunitario e le cause a carattere costituzionale o istituzionale, occorre ricordare una causa relativa ai diritti fondamentali (4.1), due cause relative alla cittadinanza dellUnione europea (4.2), una riguardante il fondamento giuridico e altri aspetti della validità di una direttiva (4.3), una causa relativa al regime della responsabilità non contrattuale della Comunità (4.4) e unaltra

sulleffetto diretto dei regolamenti (4.5).

  4.1. La causa Carpenter (sentenza 11 luglio 2002, causa C-60/00, Raccolta pagina I-6279) riguardava linterpretazione dellarticolo 49 CE e della direttiva 73/148/CEE (2). Si trattava di stabilire se tali disposizioni conferiscano al cittadino di un paese terzo (nella fattispecie principale, la signorra Carpenter, cittadina filippina) il diritto di soggiornare con il coniuge (signor Carpenter, cittadino del Regno Unito) nello Stato membro di origine di questultimo allorché questi è stabilito in tale Stato membro e presta servizi a favore di persone stabilite in altri Stati membri.

La Corte ha considerato preliminarmente che il signor Carpenter si avvaleva del diritto alla libera prestazione dei servizi sancito dallarticolo 49 CE in quanto la sua attività professionale consisteva per buona parte nella fornitura di prestazioni di servizi, segnatamente nella vendita di spazi pubblicitari in riviste mediche e scientifiche, a favore di inserzionisti stabiliti in altri Stati membri. La direttiva 73/148 non era applicabile nella fattispecie principale. La Corte ha statuito infatti che essa non disciplina il diritto di soggiorno dei familiari di un prestatore di servizi stabilito nel suo Stato membro di origine. La Corte ha quindi esaminato larticolo 49 CE relativo alla libera prestazione dei servizi. Al riguardo la Corte ha constatato: «la separazione dei coniugi Carpenter nuocerebbe alla loro vita familiare e, conseguentemente, alle condizioni di esercizio di una libertà fondamentale da parte del signor Carpenter. Infatti, tale libertà non potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti se il signor Carpenter fosse dissuaso dallesercitarla a causa degli ostacoli frapposti, nel suo paese di origine, allingresso e al soggiorno di sua moglie» (punto 39). Essa ha ricordato inoltre «che uno Stato membro può addurre motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare lesercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto» (punto 40)

Avendo constatato che la decisione di espulsione della signora Carpenter costituisce uningerenza nellesercizio del diritto del signor Carpenter al rispetto della sua vita familiare ai sensi dellarticolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), la Corte ha ricordato la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti delluomo, secondo la quale lesclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare uningerenza nel diritto al rispetto della vita familiare. Una simile

ingerenza viola la detta convenzione a meno che essa non sia prevista dalla legge, dettata da uno o più scopi legittimi, giustificata da un bisogno sociale imperioso e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (v. Corte europea dei diritti delluomo, sentenza 2 agosto 2001, Boultif/Svizzera, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 e 46). Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte ha stabilito che una decisione di espulsione presa in circostanze quali quelle di cui alla causa principale  non rispetta il giusto equilibrio tra il diritto del signor Carpenter al rispetto della sua vita familiare e la salvaguardia dellordine pubblico e della pubblica sicurezza. La Corte ha constatato infatti che il comportamento della signorra Carpenter, dal momento del suo arrivo nel Regno Unito, non ha formato oggetto di alcuna censura tale da far temere che essa rappresenti un pericolo per lordine pubblico e per la pubblica sicurezza.

Peraltro, essa ha rilevato che il matrimonio dei coniugi Carpenter è un matrimonio autentico e che la signorra Carpenter conduce tuttora una vita familiare effettiva, occupandosi in particolare dei figli di suo marito nati da un primo matrimonio. La Corte ha pertanto statuito che larticolo 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, osta a che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, che fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.

4.2. Nella causa Baumbast e R (sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Raccolta pagina I-7091) la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sulla questione se larticolo 18, n. 1, CE, relativo alla cittadinanza dellUnione europea, abbia un effetto diretto. A tal riguardo la Corte ha concluso «che un cittadino dellUnione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dellUnione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dellefficacia diretta dellarticolo 18, n. 1, CE. Lesercizio di tale diritto è assoggettato alle limitazioni e condizioni ivi previste, ma le autorità competenti e, alloccorrenza, i giudici nazionali devono verificare che lapplicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità» (punto 94). Per giungere a tale conclusione la Corte ha ricavato dalla sua giurisprudenza (sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Raccolta pagina 1337, punto 7) che «lapplicazione delle limitazioni e delle condizioni consentite dallarticolo 18, n. 1, CE ai fini dellesercizio del diritto di soggiorno è soggetta a sindacato giurisdizionale. Conseguentemente, le eventuali limitazioni e condizioni relative a tale diritto non impediscono che le disposizioni dellarticolo 18, n. 1, CE attribuiscano ai singoli diritti soggettivi che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare» (punto 86). La Corte ha constatato inoltre che lapplicazione delle limitazioni e condizioni previste allarticolo 18, n. 1, CE devessere fatta nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformità ai principi generali del medesimo, in particolare al principio di proporzionalità. Ciò significa che i provvedimenti nazionali adottati a tal fine devono essere appropriati e necessari per raggiungere lo scopo perseguito. Riguardo alla fattispecie principale la Corte ha giudicato che il diniego nei confronti del signor Baumbast dellesercizio del diritto di soggiorno riconosciutogli dallarticolo 18, n. 1, CE per effetto dellapplicazione delle disposizioni della direttiva 90/364/CEE (3), sulla base del rilievo  che lassicurazione contro le malattie di cui egli dispone non coprirebbe le cure di pronto soccorso prestate nello Stato membro ospitante, costituirebbe uningerenza sproporzionata nellesercizio di tale diritto.

Nella causa DHoop (sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, Raccolta pagina I-6191) la Corte ha interpretato in via pregiudiziale le disposizioni del Trattato CE relative alla cittadinanza dellUnione e al principio di non discriminazione con riferimento ad una regolamentazione belga che conferisce il diritto allindennità di disoccupazione giovanile ai propri cittadini solo se hanno terminato gli studi secondari presso un istituto scolastico belga. Nella fattispecie un cittadino belga in cerca di prima occupazione, che aveva terminato gli studi secondari presso un istituito scolastico di un altro Stato membro, si era visto rifiutare il beneficio delle indennità di disoccupazione giovanile. La Corte ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro neghi ad un suo cittadino, studente in cerca di prima occupazione, la concessione di indennità di disoccupazione giovanile per il solo motivo che tale studente ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

4.3. La causa British American Tobacco e Imperial Tobacco, citata, riguardava principalmente la validità della direttiva 2001/37/CE, relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (4), con riferimento in particolare al fondamento giuridico, al principio di proporzionalità, al diritto fondamentale di proprietà e al principio di sussidiarietà.

Si trattava segnatamente di stabilire se tale direttiva era in tutto o in parte invalida in ragione del fatto che gli articoli 95 CE e/o 133 CE non le avrebbero fornito un fondamento giuridico appropriato. Per risolvere detta questione la Corte ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza relativa allarticolo 95 CE (v., in particolare, per quel che riguarda la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Raccolta pagina I-8419). Dopo unanalisi dettagliata la Corte ha stabilito che la direttiva 2001/37 ha effettivamente lobiettivo di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno e che, di conseguenza, essa poteva essere adottata sulla base dellarticolo 95 CE, senza che a ciò osti il fatto che la tutela della salute è stata determinante nelle scelte sottese alle misure di armonizzazione previste dalla direttiva stessa. Tale conclusione non viene rimessa in questione dallargomento secondo il quale il divieto di fabbricare nella Comunità, per lesportazione verso paesi terzi, sigarette non conformi ai requisiti dellarticolo 3, n. 1, della direttiva di cui trattasi non contribuisce effettivamente al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno. Tale divieto infatti può essere adottato sulla base dellarticolo 95 CE, qualora esso sia diretto ad evitare lelusione, mediante reimportazioni illecite nella Comunità, di determinati divieti sanciti per il mercato interno. Riguardo allart 133 CE, la  Corte ha constatato che a torto la direttiva 2001/37 lo menziona quale suo fondamento giuridico, poiché un eventuale obiettivo di politica commerciale della direttiva di cui trattasi sarebbe secondario rispetto al suo obiettivo principale, e cioè quello di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno. Lerroneo riferimento allarticolo 133 CE costituisce tuttavia un vizio puramente formale che non determina linvalidità di tale direttiva, in quanto la procedura applicabile per ladozione di questultima non è inficiata da irregolarità. La Corte ha pertanto concluso che la direttiva 2001/37 non era invalida per mancanza di un fondamento giuridico appropriato.

La Corte ha altresì considerato che la direttiva 2001/37, e in particolare i suoi articoli 3, 5 e 7, è conforme al principio di proporzionalità. Tali disposizioni comportano anzitutto il divieto di immettere in libera pratica e di commercializzare sigarette che non rispettano i tenori massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio, fissati dalla direttiva stessa, inoltre lobbligo di apporre sui pacchetti di sigarette indicazioni relative ai tenori di tali sostanze e avvertenze relative ai rischi per la salute che tali prodotti del tabacco comportano e, infine, il divieto di utilizzare sulle confezioni dei prodotti del tabacco taluni termini quali «basso tenore di catrame», «ultra-light», «light», «mild», che possono trarre in inganno il consumatore. La Corte ha stabilito che tali misure sono idonee a realizzare lo scopo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

Per quanto riguarda il diritto fondamentale di proprietà, la Corte ha constatato che le limitazioni apportate a tale diritto dal divieto di utilizzare lo spazio esistente su taluni lati dei pacchetti di sigarette per apporvi i loro marchi e dal divieto di utilizzare taluni marchi, quali «light» o «ultra-light» sul pacchetto, rispondono effettivamente ad unobiettivo di interesse generale perseguito dalla Comunità, segnatamente quello di garantire un livello elevato di tutela in materia di salute allatto dellarmonizzazione e non costituiscono, rispetto allobiettivo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto di proprietà.

La Corte ha anche statuito che la direttiva 2001/37 non viola il principio di sussidiarietà.

Essa ha constatato che tale principio si applica quando il legislatore comunitario ricorre allarticolo 95 CE, laddove tale disposizione non gli attribuisce una competenza esclusiva a regolamentare le attività economiche nel mercato interno, ma solo una competenza per migliorare le condizioni di realizzazione e di funzionamento di questultimo. La Corte ha considerato che lobiettivo della direttiva in questione non può essere realizzato in modo soddisfacente mediante unazione intrapresa a livello dei singoli Stati membri e poteva essere realizzato meglio a livello comunitario. Essa ha aggiunto che lintensità dellazione comunitaria intrapresa nel caso di specie non aveva oltrepassato la misura necessaria per realizzare lobiettivo cui tale azione era diretta.

4.4. Nella sentenza 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico (non ancora pubblicata nella Raccolta), pronunciata nellambito di un ricorso proposto  contro la sentenza 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, Raccolta pagina II-2193), la Corte si è pronunciata sulle condizioni in base alle quali può sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Uno dei motivi del ricorso addebitava al Tribunale di essersi fondato sulla sua giurisprudenza secondo la quale, nellambito degli atti amministrativi, ogni violazione del diritto costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità. A tal riguardo la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale «un diritto al

risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dellobbligo incombente allautore dellatto e il danno subito dai soggetti lesi» (punto 53). La Corte ha proseguito indicando che «quanto alla seconda condizione, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa dallistituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (…). Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare lesistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata» (punto 54). Pertanto, il criterio decisivo per determinare se si è in presenza di una tale violazione non è la natura individuale dellatto in questione, bensì il potere discrezionale di cui disponeva listituzione al momento della sua adozione. La Corte ha constatato pertanto che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel considerare che la responsabilità della Commissione poteva sorgere per la sola illegittimità dellatto impugnato senza tener conto del potere discrezionale di cui essa disponeva al momento della sua adozione. Tuttavia la Corte ha proceduto a sostituire la motivazione della sentenza del Tribunale a questo riguardo. Essa ha constatato che, nella fattispecie, la Commissione aveva violato in maniera grave e manifesta i limiti posti al suo potere discrezionale, il che costituiva una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.

4.5. La causa Muñoz e Superior Fruiticola (sentenza 17 settembre 2002, causa C-253/00, Raccolta pagina I-7289) ha consentito alla Corte di precisare le conseguenze della portata generale e dellapplicabilità diretta di due regolamenti comunitari (5). La Corte ha interpretato tali regolamenti nel senso che losservanza di alcune delle loro disposizioni deve poter essere garantita nellambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente.

Per giungere a tale conclusione la Corte ha anzitutto ricordato che, ai termini dellarticolo 249, secondo comma, CE, il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e che di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nellambito delle fonti del diritto comunitario, è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

Inoltre, facendo riferimento alla sua giurisprudenza (sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Raccolta pagina 629; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Raccolta pagina I-2433; e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Raccolta pagina I-6297), la Corte ha ricordato che è compito dei giudici nazionali garantire la piena efficacia delle norme del diritto comunitario che essi sono incaricati di applicare nellambito delle loro competenze. Infine, esaminando gli obiettivi perseguiti dalle norme di qualità contenute nei due regolamenti di cui alla causa principale, la Corte ne ha tratto la conseguenza che «la piena efficacia della normativa in materia di norme di qualità e, in particolare, leffetto utile dellobbligo sancito dallarticolo 3, n. 1, [dei due regolamenti di cui trattasi] implicano che losservanza di tale obbligo possa essere garantita nellambito di un procedimento civile avviato da un operatore nei confronti di un operatore concorrente» (punto 30). Essa ha infatti considerato che «tale legittimazione ad agire rafforza (…) il carattere operativo della normativa comunitaria in materia di norme di qualità» (punto 31).

5. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, occorre ricordare le cause seguenti.

La causa Commissione/Germania (sentenza 5 novembre 2002, causa C-325/00, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava la compatibilità con larticolo 28 CE della concessione di un marchio di qualità, che dà diritto ad apporre sui prodotti interessati la dicitura «Markenqualität aus deutschen Landen», unicamente ai prodotti fabbricati in Germania rispondenti a taluni criteri di qualità. La gestione del marchio di cui trattasi faceva capo ad una società privata, soggetta alla supervisione di un ente pubblico e finanziata per suo tramite.

La sentenza pronunciata in questa causa chiarisce e completa la precedente giurisprudenza della Corte (in particolare, sentenze 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Raccolta pagina 4005, e 13 dicembre 1983, causa 222/82, Apple and Pear Development Council, Raccolta pagina 4083). Riguardo alla natura di provvedimento pubblico, ascrivibile allo Stato membro, del regime controverso, la Corte ha osservato anzitutto che, benché la concessione e lamministrazione del marchio di qualità siano di competenza di una società privata, questultima è stata istituita con una legge, è definita da tale legge come ente economico centrale ed ha, tra gli obiettivi che detta legge le impone, quello di promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tedeschi. Essa ha rilevato poi che tale società è tenuta ad osservare le direttive di un ente pubblico e ad orientare la propria attività, in particolare per quanto concerne lutilizzo dei propri mezzi finanziari, sullinteresse generale del settore agroalimentare tedesco. Infine ha constatato che tale società è finanziata mediante contribuzione obbligatoria da parte di tutte le imprese dei settori interessati.

La Corte ricordando la sua sentenza Apple and Pear Development Council, citata, ne deduce che «[u]n tale ente, istituito dalla legge nazionale di uno Stato membro e finanziato mediante un contributo a carico dei produttori, non può, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario per quel che riguarda la promozione della produzione nazionale (…). Così, esso è tenuto a rispettare le norme fondamentali del Trattato in ordine alla libera circolazione delle merci quando instaura un regime (…) il quale può avere sul commercio intracomunitario effetti analoghi a quelli derivanti da un regime instaurato da pubbliche autorità» (punto 18).

La Corte ha constatato, conformemente alla sua precedente giurisprudenza, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri del sistema controverso, riguardo al quale essa ha osservato che è stato introdotto al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolinea la provenienza tedesca dei prodotti interessati. La Corte ha rilevato che il fatto che luso del marchio di cui trattasi sia facoltativo non ne elimina il carattere di ostacolo per gli scambi. Essa ha escluso inoltre che una disciplina quale quella di cui trattasi possa essere considerata come unindicazione geografica che possa essere giustificata ai sensi del disposto dellarticolo 30 CE.

Nella causa Ferring (sentenza 10 settembre 2002, causa C-172/00, Raccolta pagina I-6891), la Corte ha stabilito che «[l]articolo 28 CE si oppone ad una normativa nazionale secondo cui la revoca dellautorizzazione allimmissione in commercio di un medicinale di riferimento su istanza del suo titolare implica che lautorizzazione allimportazione parallela di tale medicinale cessi automaticamente di essere valida». Essa ha tuttavia ammesso che «[s]e è dimostrato che esiste effettivamente un rischio per la salute delle persone a causa della contemporanea presenza in commercio di due versioni di uno stesso medicinale in uno Stato membro, un tale rischio può giustificare restrizioni allimportazione della vecchia versione del medicinale in seguito alla revoca dellautorizzazione allimmissione in commercio di riferimento da parte del suo titolare per quanto riguarda il detto mercato».

La Corte ha constatato che la cessazione della validità di unautorizzazione allimportazione parallela conseguente alla revoca dellautorizzazione allimmissione in commercio (in prosieguo: la «AIC») di riferimento costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci contraria allarticolo 28 CE, a meno che essa non sia giustificata da ragioni riguardanti la tutela della sanità pubblica, conformemente alle disposizioni dellarticolo 30 CE. Nella causa principale la revoca dellautorizzazione era motivata dalla circostanza che il titolare aveva sostituito la vecchia versione del medicinale con una nuova versione, per la quale aveva ottenuto una nuova AIC. La vecchia versione continuava ad essere legittimamente commercializzata nello Stato membro desportazione sulla base di unAIC rilasciata in tale Stato. La Corte ha rilevato che, in una situazione in cui lAIC di riferimento è stata revocata per scopi diversi dalla tutela della sanità pubblica, non sembra che vi siano ragioni che giustifichino la cessazione automatica della validità dellautorizzazione allimportazione parallela. Dal momento  che, in tali circostanze, la revoca di unautorizzazione non implica di per sé che la vecchia versione del medicinale sia messa in questione, la Corte ha constatato che il fine del controllo della qualità, dellefficacia e dellinnocuità di tale versione potrebbe essere raggiunto con provvedimenti meno restrittivi. In particolare, la Corte ha osservato che una farmacovigilanza può normalmente essere assicurata mediante una collaborazione con le autorità nazionali degli altri Stati membri, grazie allaccesso ai documenti e ai dati prodotti dal fabbricante o da altre società del suo gruppo per la vecchia versione negli Stati membri in cui questa è ancora posta in commercio sulla base di unAIC ancora valida.

La Corte non ha escluso che possano esistere motivi relativi alla tutela della sanità pubblica che impongano che unautorizzazione allimportazione parallela di medicinali sia necessariamente collegata ad unAIC di riferimento. Essa ha nondimeno constatato che tali motivi non emergono dalle osservazioni che le sono state presentate. La Corte ha rilevato che, se può essere dimostrato che esiste effettivamente un rischio per la salute delle persone a causa della contemporanea presenza di due versioni dello stesso medicinale in uno stesso mercato, un tale rischio può giustificare restrizioni allimportazione. Pur se la valutazione dellesistenza e delleffettività del rischio, che la semplice affermazione del titolare dellAIC non è sufficiente a dimostrare, spetta, in primo luogo, alle autorità competenti dello Stato membro dimportazione, la Corte ha ipotizzato che unadeguata etichettatura possa essere sufficiente ad evitare un rischio del genere.

Le cause Merck Sharp & Dohme e Boehringer Ingelheim e a. (sentenze 23 aprile 2002, rispettivamente causa C-443/99 e causa C-143/00, Raccolta pagina I-3703 e I-3759) hanno fornito alla Corte loccasione per precisare la sua giurisprudenza riguardo alle condizioni di liceità del riconfezionamento ad opera di un importatore parallelo di prodotti farmaceutici contrassegnati da un marchio. Detta giurisprudenza, stabilita inizialmente con riguardo allarticolo 28 CE, successivamente con riguardo alla direttiva 89/104/CEE (6) ammette che lopposizione, da parte del titolare di un diritto al marchio a che un prodotto, legittimamente contrassegnato con il suo marchio in uno Stato membro sia messo in commercio in un altro Stato membro dopo essere stato riconfezionato in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha apposto lo stesso marchio, è giustificata ai sensi dellarticolo 30, prima frase, CE. Nondimeno tale opposizione costituisce restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri qualora sia provato che contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nellambito della Comunità. Nelle sentenze 11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Raccolta pagina I-3457) e 12 ottobre 1999, Upjohn (C-379/97, Raccolta pagina I-6927), la Corte ha precisato che deve essere considerata un caso di isolamento artificioso, a talune condizioni, lopposizione al riconfezionamento dei medicinali quando questultimo sia necessario affinché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato di importazione.

La questione fondamentale che si poneva nelle citate cause Merck Sharp & Dohme e Boehringer Ingelheim e a. riguardava la condizione relativa alla necessità del riconfezionamento. La Corte ha stabilito che un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della sua giurisprudenza se, senza detto riconfezionamento, laccesso effettivo al mercato interessato o ad una parte rilevante del detto mercato deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

Inoltre, nella causa Boehringer Ingelheim e a., citata, la Corte ha confermato che, limportatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali contrassegnati da marchio, deve rispettare la condizione di preavviso e ha aggiunto che spetta allimportatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio. Non è sufficiente che questultimo sia informato da altre fonti del riconfezionamento progettato. Il titolare deve avere a disposizione un «termine ragionevole» per reagire, che è compito del giudice nazionale valutare. A titolo indicativo, nella fattispecie, la Corte indica come adeguato un periodo di quindici giorni lavorativi, tenuto conto degli elementi forniti nel fascicolo.

6. In materia di libera circolazione dei lavoratori, vanno segnalate tre cause. Nella causa Gottardo (sentenza 15 gennaio 2002, causa C-55/00, Raccolta pagina I-413), la Corte ha stabilito che «gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro [nella fattispecie principale, la Repubblica italiana] sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dellarticolo 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dellacquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo [nella fattispecie principale, la Confederazione elvetica] da un cittadino di un secondo Stato membro [nella fattispecie principale, la Repubblica francese] quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini» (punto 39).

Per pervenire a tale conclusione la Corte ha dedotto dalla sua giurisprudenza (sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Raccolta pagina I-6161) che, «nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dellarticolo 307 CE, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario» (punto 33). Pertanto, quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai  cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto.

Nella causa MRAX (sentenza 27 luglio 2002, causa C-459/99, Raccolta pagina I-6591), la Corte ha interpretato la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento (7), per consentire al Conseil dÉtat belga di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale relativa alle pubblicazioni matrimoniali e ai documenti che devono essere presentati al fine di ottenere un visto per contrarre matrimonio o di ottenere un visto di ricongiungimento familiare sulla base di un matrimonio contratto allestero.

La Corte ha anzitutto ricordato che la normativa comunitaria di cui trattasi non è applicabile a posizioni che non presentano alcun elemento di collegamento con una qualunque delle posizioni considerate dal diritto comunitario. Essa ha statuito che, tenuto conto dellimportanza che il legislatore comunitario ha ricollegato alla protezione della vita familiare gli articoli 3 della direttiva 68/360/CEE e 3 della direttiva 73/148 nonché il regolamento (CEE) n. 2317/95, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può respingere alla frontiera il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che tenti di entrare nel suo territorio senza essere in possesso di una carta didentità o di un passaporto validi o, se del caso, di un visto, quando il detto coniuge può provare la sua identità nonché il legame coniugale e se non esistono elementi in grado di stabilire che egli rappresenti un pericolo per lordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, poiché il respingimento è, in ogni caso, sproporzionato in tali circostanze.

La Corte ha poi stabilito che gli articoli 4 della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148 non autorizzano uno Stato membro a negare il rilascio di un permesso di soggiorno e ad adottare una misura di espulsione nei confronti del cittadino di un paese terzo, che può fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio con un cittadino di uno Stato membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro interessato. Un diniego e una misura di espulsione del genere pregiudicherebbero infatti la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente attribuito dal diritto comunitario e sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità della violazione. La Corte ha altresì considerato che le direttive 68/360, 73/148 e 64/221/CEE ostano a che uno Stato membro neghi il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che è entrato legalmente nel territorio di tale Stato membro, e a che esso adotti nei suoi confronti una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo che il suo visto è scaduto prima che egli abbia fatto richiesta di un permesso di soggiorno.

Essa ha infine giudicato che la direttiva 64/221 conferisce al coniuge straniero di un cittadino di uno Stato membro il diritto di sottoporre allesame dellautorità competente una decisione di diniego di rilascio di un primo permesso di soggiorno o una decisione di espulsione prima del rilascio di un tale permesso, anche quando egli non sia in possesso di un documento didentità o, essendo soggetto allobbligo di visto, sia entrato nel territorio dello Stato membro senza visto o vi si sia trattenuto dopo la scadenza del visto.

Nella causa Oteiza Olazabal (sentenza della Corte 26 novembre 2002, causa C-100/01, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte era chiamata ad interpretare, in particolare, gli articoli 12 CE, 18 CE e 39 CE con riguardo a provvedimenti che limitano il diritto di soggiorno a una parte del territorio di uno Stato membro. La causa principale opponeva il Ministro degli Interni francese al signor Oteiza Olazabal, cittadino spagnolo.

Questultimo si era visto negare il diritto di soggiornare in una parte del territorio francese a seguito di informazioni dei servizi di polizia secondo le quali intratteneva rapporti con il gruppo terroristico ETA. Nel 1991 il signor Oteiza Olazabal aveva subito una condanna penale per associazione a delinquere con fini di turbativa dellordine pubblico mediante intimidazione e terrorismo.

La Corte ha rilevato, in limine, che, poiché il signor Oteiza Olazabal aveva esercitato, durante tutto il periodo rilevante ai fini della causa a qua, unattività di lavoro dipendente, la sua situazione rientrava nellambito di applicazione dellarticolo 39 CE. Essa ha poi esaminato se limitazioni del diritto di soggiorno ad una parte del territorio potessero essere «giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica» ai sensi dellarticolo 39, n. 3, CE. Essa ha fatto riferimento alla sentenza 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Raccolta pagina 1219) nella quale aveva dichiarato che «provvedimenti restrittivi del diritto di soggiorno, limitati a una parte del territorio nazionale, possono essere pronunciati da uno Stato membro, nei confronti di cittadini di altri Stati membri cui pure si applica il Trattato, solo negli stessi casi e concorrendo i medesimi presupposti per lapplicazione di tali provvedimenti ai cittadini dello Stato di cui trattasi». La Corte ha tuttavia ricordato il contesto della causa Rutili, quindi ha rilevato, da un lato, che nella fattispecie i provvedimenti di polizia amministrativa adottati nei confronti del signor Oteiza Olazabal erano motivati dalla sua appartenenza a un gruppo armato e organizzato, la cui attività costituiva una minaccia per lordine pubblico nel territorio francese, dal momento che la prevenzione di una siffatta attività poteva essere considerata rientrante nel mantenimento della pubblica sicurezza e, daltro lato, che il giudice del rinvio partiva dallassunto che motivi di ordine pubblico fossero dostacolo al soggiorno del signor Oteiza Olazabal in una parte del territorio e che, in mancanza della possibilità di emanare un provvedimento di divieto di soggiorno  in tale parte di territorio, i detti motivi avrebbero potuto giustificare un provvedimento di divieto di soggiorno sullinsieme del territorio. Alla luce del contesto, la Corte ha interpretato larticolo 39, n. 3, CE, rilevando anzitutto che dalla sua formulazione non risulta che le limitazioni alla libertà di circolazione dei lavoratori giustificate da ragioni di ordine pubblico debbano avere sempre la medesima portata territoriale dei diritti conferiti da tale disposizione. La Corte ha quindi ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, «le riserve inserite ne[gli articoli 39 CE] e [46 CE] consentono agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, specie per ragioni di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi» (punto 40). Infine essa ne deduce che, «i cittadini degli altri Stati membri, in situazioni nelle quali possono vedersi applicare misure di allontanamento o di divieto di soggiorno, possono essere anche oggetto di provvedimenti meno severi, che costituiscano restrizioni parziali del loro diritto di soggiorno, giustificati da motivi di ordine pubblico, senza che sia necessario che provvedimenti identici possano essere applicati dallo Stato membro in considerazione ai propri cittadini» (punto 41). Pertanto la Corte ha dichiarato che né larticolo 39 CE né le disposizioni di diritto derivato che danno attuazione alla libertà di circolazione dei lavoratori ostano a che uno Stato membro pronunci, nei confronti di un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro, provvedimenti di polizia amministrativa che limitano il diritto di soggiorno di tale lavoratore a una parte del territorio nazionale a condizione, in primo luogo, che lo giustifichino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza basati sul suo comportamento individuale, in secondo luogo, che in assenza di una siffatta possibilità, tali motivi non possano che condurre, in ragione della loro gravità, ad un provvedimento di divieto di soggiorno o di espulsione da tutto il territorio nazionale e, in terzo luogo, che il comportamento che lo Stato membro interessato vuole reprimere dia luogo, quando è opera di propri cittadini, a provvedimenti repressivi o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a combatterlo.

7. Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, va ricordata, in primo luogo, la causa Überseering (sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00, non ancora pubblicata nella Raccolta). La Corte ha statuito in questa causa che gli articoli 43 CE e 48 CE, attinenti alla libertà di stabilimento, si oppongono a che, allorché una società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro sul cui territorio ha la sede sociale viene considerata, secondo il diritto di un altro Stato membro, come se avesse trasferito la sede effettiva in tale Stato, questultimo neghi alla detta società la capacità giuridica e quindi la capacità di stare in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diritti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale Stato membro.

Per giungere a questa conclusione la Corte ha considerato che tale rifiuto costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento incompatibile, in via di principio, con gli articoli 43 CE e 48 CE. Essa ha constatato che non si può escludere che ragioni imperative di interesse generale quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza, dei lavoratori o ancora del fisco possano giustificare restrizioni alla libertà di  stabilimento. Tali obiettivi non possono tuttavia giustificare il fatto che venga negata la capacità giuridica e, quindi, la capacità processuale ad una società regolarmente costituita in un altro Stato membro dove ha la sede sociale. Infatti, una tale misura equivale alla negazione stessa della libertà di stabilimento riconosciuta alle società dagli articoli 43 CE e 48 CE.

In secondo luogo, in otto sentenze pronunciate il 5 novembre 2002 (causa C-467/98, Commissione/Danimarca; causa C-468/98, Commissione/Svezia; causa C-469/98, Commissione/Finlandia; causa C-471/98, Commission/Belgio; causa C-472/98, Commissione/Lussemburgo; causa C-475/98, Commissione/Austria; causa C-476/98, Commissione/Germania e causa C-466/98, Commissione/Regno Unito, non ancora pubblicate nella Raccolta), di cui le prime sette riguardano anche le relazioni esterne della Comunità (v. sezione 14 di questa parte della relazione), la Corte ha dichiarato che avendo assunto o avendo mantenuto in vigore, nonostante la rinegoziazione, accordi bilaterali con gli Stati Uniti dAmerica nel settore dei trasporti aerei [accordi detti di «open sky» (cielo aperto)], impegni internazionali diretti a riconoscere a tale paese terzo la facoltà di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico nei casi in cui i vettori aerei designati da ciascuno degli Stati membri di cui trattasi non siano di proprietà dello Stato membro in questione o di suoi cittadini, tali Stati membri sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza dellarticolo 43 CE. Per giungere a tale conclusione la Corte ha rammentato la sua giurisprudenza in materia di obblighi degli Stati membri allorché essi stipulano con paesi terzi convenzioni riguardanti la doppia imposizione (v., in particolare, sentenza Saint-Gobain ZN, citata, punto 59). Nella fattispecie, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree consentiva agli Stati Uniti di rifiutare o di revocare una concessione o unautorizzazione ad una compagnia aerea designata dallo Stato membro considerato ma di cui una quota rilevante della proprietà e leffettivo controllo non facevano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini o a cittadini statunitensi. Le compagnie aeree di altri Stati membri potevano sempre essere escluse dallapplicazione di tale accordo «open sky», laddove le compagnie aeree dello Stato membro che aveva concluso laccordo beneficiavano di tale applicazione. Di conseguenza, le compagnie aeree comunitarie subivano una discriminazione che impediva loro di beneficiare del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante. La Corte ha respinto la giustificazione dei convenuti attinente allordine pubblico e alla pubblica sicurezza. Infatti, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree non limitava la facoltà di rifiutare o revocare una concessione o unautorizzazione a una compagnia aerea, designata dallaltra parte, ai soli casi in cui tale compagnia avesse rappresentato una minaccia per lordine pubblico o per la pubblica sicurezza. Inoltre, non esisteva alcun nesso diretto tra una simile minaccia e la discriminazione generalizzata nei riguardi delle compagnie aeree comunitarie.

8. In materia di libera prestazione dei servizi, si deve brevemente segnalare la causa Portugaia Construções (sentenza 24 gennaio 2002, causa C-164/99, Raccolta pagina I-787), che sollevava il problema dellapplicabilità delle disposizioni di un contratto collettivo, dichiarato di generale applicazione in uno Stato membro e che prevedeva un salario minimo, ad unimpresa stabilita in un altro Stato membro che vi distacca lavoratori ai fini di una prestazione di servizi.

La Corte ha esaminato alla luce degli artt 49 CE e 50 CE la normativa di cui trattasi.

Essa ha ricordato la sua giurisprudenza, da cui risulta che «il diritto comunitario non osta, in linea di massima, a che uno Stato membro imponga ad unimpresa stabilita in un altro Stato membro che effettui una prestazione di servizi nel territorio del primo Stato membro di versare ai suoi lavoratori la retribuzione minima fissata dalle norme nazionali di detto Stato» (punto 21). La Corte quindi ha concluso che «si può riconoscere che, in linea di massima, lapplicazione da parte dello Stato membro ospitante della propria regolamentazione relativa al salario minimo ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro persegue un obiettivo di interesse generale, ossia la protezione dei lavoratori» (punto 22). Tuttavia, prosegue la Corte, «non può escludersi che vi siano circostanze nelle quali lapplicazione di siffatte normative non sia conforme agli articoli [49 CE e 50 CE» (punto 23). La valutazione di tali circostanze è compito delle autorità o, se del caso, dei giudici nazionali, che, più concretamente, devono «verificare se questa regolamentazione, considerata in maniera oggettiva, assicuri la protezione dei lavoratori distaccati. A tale riguardo, benché lintenzione dichiarata del legislatore non possa essere determinante, essa può tuttavia costituire un indizio dello scopo perseguito dalla detta regolamentazione» (punto 30).

Risolvendo una seconda questione pregiudiziale la Corte ha statuito che «la circostanza che un datore di lavoro nazionale possa, stipulando un contratto collettivo aziendale, stabilire livelli salariali inferiori alla retribuzione minima fissata con un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, mentre ciò non è possibile per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, costituisce uningiustificata restrizione della libera prestazione di servizi» (punto 35).

9. In materia di libera circolazione dei capitali, vanno ricordate le cosiddette cause «golden shares». In tre cause parallele (sentenze 4 giugno 2002, causa C-367/98, causa C-483/99, causa C-503/99, rispettivamente Commissione/Portogallo, Commissione/Francia e Commissione/Belgio, Raccolta pagina I-4731, I-4781 e I-4809), la Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario di taluni provvedimenti che, nei tre Stati membri menzionati, riservavano alle pubbliche autorità facoltà dintervento nellattività di talune imprese privatizzate o in via di privatizzazione.

Taluni dei provvedimenti in questione nella causa Commissione/Portogallo limitavano la partecipazione dei cittadini stranieri nel capitale di imprese privatizzate. Inoltre un decreto-legge fissava una procedura di previa autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze per qualsiasi acquisizione, da parte di ununica persona, fisica o giuridica, di azioni che consentivano di superare la soglia del 10% del capitale con diritto di voto nel caso di società destinate ad operazioni di riprivatizzazione.

Nella causa Commissione/Francia il ricorso riguardava un decreto che istituiva una golden share dello Stato francese nella Société nationale Elf-Aquitaine. La detta golden share comportava anzitutto il diritto di nominare due membri nel consiglio di amministrazione dellimpresa. Essa imponeva inoltre di assoggettare a previa approvazione del Ministro dellEconomia «ogni superamento, da parte di una persona fisica o giuridica, che agisca da sola o di concerto, dei limiti massimi di detenzione diretta o indiretta di titoli del decimo, del quinto o del terzo del capitale o dei diritti di voto della società». Infine essa conferiva allo Stato francese il diritto di opporsi a talune decisioni di cessione o di attribuzione a titolo di garanzia di diversi elementi patrimoniali.

Nella causa Commissione/Belgio erano in questione i diritti connessi alla golden share dello Stato belga nella Société nationale de transport par canalisations e nella Société de distribution du gaz Distrigaz. Tali golden shares comportavano, da un lato, lobbligo di previa notifica di qualsiasi assegnazione a titolo di garanzia o qualsiasi cambiamento della destinazione di taluni attivi di tali imprese al Ministro dellEnergia, il quale aveva il diritto di opporsi a tali operazioni, qualora ritenesse che recassero pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dellenergia. Daltro lato, esse conferivano il diritto di nomina nellambito del consiglio damministrazione della società di due rappresentanti che avevano la facoltà di proporre al Ministro lannullamento di qualsiasi decisione delconsiglio damministrazione o del comitato direttivo che ritenessero contrastare con la politica energetica del paese.

La Corte ha esaminato le tre cause sotto laspetto della libera circolazione dei capitali, in quanto linvestimento diretto sotto forma di partecipazione ad unimpresa attraverso il possesso di azioni nonché lacquisto di titoli sul mercato dei capitali costituiscono movimenti di capitali ai sensi dellarticolo 56 CE.

Per quanto riguarda il divieto imposto agli investitori cittadini di un altro Stato membro di acquisire più di un numero determinato di azioni in talune imprese portoghesi, la Corte ha constatato che «si tratta di una disparità di trattamento dei cittadini di altri Stati membri, che limita la libera circolazione dei capitali» (sentenza Commissione/Portogallo, citata, punto 40). Non essendo stata fatta valere dal governo portoghese alcuna valida giustificazione, la Corte ha giudicato dimostrato linadempimento della Repubblica portoghese.

Gli altri provvedimenti esaminati dalla Corte nelle tre cause citate non comportavano un trattamento discriminatorio dei cittadini di altri Stati membri. La Corte ha nondimeno sottolineato che il divieto che promana dallarticolo 56 CE «va oltre leliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui mercati finanziari in base alla loro cittadinanza» (sentenze Commissione/Portogallo, citata, punto 44, e Commissione/Francia, citata, punto 40). Ricordando la sua giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che tali provvedimenti, anche se non creano una disparità di trattamento, possono impedire lacquisizione di azioni nelle società interessate e dissuadere gli  investitori di altri Stati membri dallinvestire nel capitale di tali società e sono quindi, per tale ragione, atte a vanificare la libera circolazione dei capitali. La Corte ne ha concluso che le normative di cui trattasi costituiscono una restrizione ai movimenti dei capitali ai sensi dellarticolo 56 CE.

La Corte ha di seguito esaminato i motivi di giustificazione addotti dai convenuti. Pur ammettendo che «non possono essere negate le preoccupazioni che, a seconda delle circostanze, possono giustificare il fatto che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategico» (sentenze citate Commissione/Portogallo, punto 47; Commissione/Francia, punto 43, e Commissione/Belgio punto 43), la Corte ha considerato che tali preoccupazioni non

possono tuttavia permettere agli Stati membri di far valere i loro regimi di proprietà per giustificare ostacoli alle libertà previste dal Trattato CE, derivanti da privilegi di cui essi muniscano la loro posizione di azionista in unimpresa privatizzata. Per essere compatibile con il Trattato CE una normativa nazionale che limita la libera circolazione dei capitali deve essere giustificata da motivi previsti allarticolo 58, n. 1, CE o da ragioni imperative di interesse pubblico e che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti unattività sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, per essere così giustificata, la normativa nazionale deve soddisfare il criterio di proporzionalità.

In linea con la costante giurisprudenza, la Corte ha respinto le cause di giustificazione di natura economica fatte valere nella causa Commissione/Portogallo. Per contro la Corte ha ammesso che gli obiettivi, invocati nelle cause Commissione/Francia e Commissione/Belgio, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di energia in caso di crisi, rientrano nellambito di un legittimo interesse pubblico e compaiono tra gli obiettivi di «sicurezza pubblica» di cui allarticolo 58, n. 1, lettera b), CE.

Nella causa Commissione/Francia la Corte, esaminando la natura delle facoltà riservate al governo francese e constatando che il loro esercizio non era assoggettato ad alcuna condizione, conclude che la normativa controversa va oltre quanto necessario per conseguire lobiettivo indicato.

Nella causa Commissione/Belgio, per contro, la Corte constatando che il regime in esame era un regime di opposizione, e non di previa autorizzazione, limitato allintervento in talune decisioni specifiche, e che erano imposti termini rigorosi alle autorità pubbliche per lesercizio di tali facoltà, ne ha concluso che tale regime consentiva «sulla base di criteri oggettivi e controllabili dal giudice, di garantire la disponibilità effettiva delle canalizzazioni (…) nonché delle altre infrastrutture» e che «esso consent[iva] così allo Stato membro di intervenire per assicurare, in una situazione determinata, losservanza degli obblighi di servizio pubblico che spettano alla [Société nationale de transport par canalisations] e alla Distrigaz, pur rispettando le esigenze di certezza del diritto» (punto 52). Non avendo la Commissione dimostrato  che si sarebbero potuti adottare provvedimenti meno restrittivi per raggiungere lobiettivo perseguito, la Corte ha dichiarato che normativa controversa era giustificata.

La Corte ha del pari respinto il ricorso della Commissione nella parte in cui imputava la Regno del Belgio una violazione dellarticolo 43 CE, attinente alla libertà di stabilimento, in quanto anche larticolo 46 CE prevede una causa giustificativa relativa alla pubblica sicurezza.

10. Per quanto riguarda le regole di concorrenza, ci soffermeremo nella presente relazione su quatto cause.

Nella causa Wouters e a. (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Raccolta pagina I-1577), la Corte si è pronunciata sullinterpretazione delle regole di concorrenza con riferimento ad un regolamento, adottato dallordine degli avvocati olandese in applicazione della normativa olandese riguardante tale professione, che vietava i rapporti di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori di conti.

In primo luogo, la Corte ha statuito che il regolamento di cui trattasi deve essere considerato come una decisione presa da unassociazione di imprese, ai sensi dellarticolo 81, n. 1, CE. Essa ha considerato che gli avvocati iscritti allalbo nei Paesi Bassi svolgono unattività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. Pertanto lordine olandese degli avvocati quando emana un regolamento quale il regolamento di cui trattasi devessere considerato come unassociazione di imprese. Un siffatto regolamento costituisce infatti «lespressione della volontà di rappresentanti degli appartenenti ad una professione volta ad ottenere da questi ultimi che essi adottino un determinato comportamento nellambito della loro attività economica» (punto 64). Questa constatazione non è smentita dalla circostanza che lordine olandese degli avvocati sia soggetto ad una disciplina di diritto pubblico. Essa non viola neppure il principio dellautonomia istituzionale degli Stati membri, i quali restano liberi di scegliere tra due possibilità: o essi, nellattribuire poteri normativi ad unassociazione professionale, hanno cura di definire i criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la normativa deve conformarsi nonché di conservare il loro potere di decisione in ultima istanza, nel qual caso, le norme emanate dallassociazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle regole di concorrenza applicabili alle imprese, oppure le norme emanate dallassociazione professionale sono imputabili ad essa sola, nel qual caso trovano applicazione le regole di concorrenza.

In secondo luogo, la Corte si è pronunciata sulla questione se il regolamento controverso nella causa principale avesse per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e potesse pregiudicare il commercio tra Stati membri. La Corte ha stabilito che il detto regolamento «arreca pregiudizio alla concorrenza e può incidere sugli scambi intracomunitari» (punto 86). Vietando i rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti, esso è atto a limitare la produzione e lo sviluppo tecnico, ai sensi dellarticolo 81, n. 1, lettera b), CE. La Corte ha anche constatato che un siffatto regolamento ha unincidenza sugli scambi intracomunitari. Estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro tale regolamento ha leffetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando lintegrazione economica voluta dal Trattato CE. La Corte ha tuttavia rilevato che «non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di unassociazione di imprese che restringa la libertà dazione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito allarticolo [81, n. 1, CE]». Essa ha soggiunto che «ai fini dellapplicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre innanzi tutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dellassociazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia» (punto 97). Per la Corte gli obblighi deontologici degli avvocati hanno implicazioni non trascurabili sulla struttura del mercato dei servizi legali, e più in particolare sulla possibilità di esercitare congiuntamente la professione di avvocato e quella di revisore di conti, che non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi. La Corte ha pertanto dichiarato che il regolamento controverso ha potuto essere ragionevolmente considerato necessario per assicurare il buon esercizio della professione di avvocato, così come essa è organizzata nello Stato membro interessato e che i suoi effetti restrittivi della concorrenza non eccedono quanto è necessario per assicurare il corretto esercizio della professione di avvocato. La Corte ha dunque giudicato che esso non violava larticolo 81, n. 1, CE.

In terzo luogo, la Corte ha considerato che, da un lato, non esercitando unattività economica, lordine olandese degli avvocati non è unimpresa né un gruppo di imprese, ai sensi dellarticolo 82 CE, e che, daltro lato, gli avvocati iscritti allalbo nei Paesi Bassi non sono sufficientemente collegati tra loro per adottare sul mercato una stessa linea dazione che porti a sopprimere i rapporti concorrenziali al loro interno.

La causa Arduino (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Raccolta pagina I-1529) riguardava la questione se gli articoli 10 CE e 81 CE ostino alladozione da parte di uno Stato membro (nella fattispecie la Repubblica italiana) di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dellordine.

La Corte ha anzitutto ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale si è in presenza di una violazione degli articoli 10 CE e 81 CE quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con larticolo 81 CE, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni dintervento in materia economica (v., sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Raccolta pagina 4769, punto 16). Nella fattispecie, la Corte ha considerato che lo Stato italiano non avesse rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare lapplicazione della tariffa, in quanto segnatamente lordine professionale degli avvocati era solo incaricato di approntare un progetto privo di forza vincolante in mancanza di approvazione da parte del Ministro competente, il che conferiva a questultimo il potere di far emendare il progetto. La Corte ha pertanto giudicato che gli articoli 10 CE e 81 CE non ostavano a tale provvedimento.

Nelle cosiddette cause «PVC II» (sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Raccolta pagina I-8375), la Corte ha statuito con unica sentenza su una serie di otto ricorsi contro una sentenza del Tribunale di primo grado proposti dalle imprese destinatarie di una decisione della Commissione che irrogava loro ammende per aver violato il divieto di cui allarticolo 81, n. 1, CE. Una prima decisione della Commissione riguardante tale violazione (in prosieguo: la «decisione PVC I») era stata dichiarata inesistente dal Tribunale, poi annullata dalla Corte su impugnazione (sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Raccolta pagina I-2555). Il 27 luglio 1994 la Commissione adottava una seconda decisione (in prosieguo: la «decisione PVC II») che infliggeva alle imprese destinatarie ammende del medesimo importo di quelle ad esse inflitte dalla decisione PVC I. Adito con nuovi ricorsi dannullamento il Tribunale aveva respinto in larga misura motivi e argomenti delle ricorrenti.

La sentenza della Corte ha respinto le impugnazioni nel loro complesso, ad eccezione di due motivi sollevati da una delle ricorrenti (Montedison SpA), che il Tribunale aveva respinto. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale solo a tal riguardo, procedendo essa stessa allesame della fondatezza di tali motivi prima di respingerli.

I numerosi motivi dannullamento formulati da tutte le ricorrenti nellimpugnazione o da alcune di esse riguardavano, ad esempio, la autorità del giudicato, il principio ne bis in idem, linvalidità degli atti del procedimento precedenti la decisione PVC I e lobbligo per la Commissione di rinnovare taluni di quegli atti procedurali. Un secondo gruppo di motivi riguardava il lasso di tempo trascorso, con riferimento tanto alle norme sulla prescrizione, quanto al principio del termine ragionevole. La Corte ha esaminato anche numerosi motivi formulati dalle ricorrenti con riguardo allasserita violazione dei diritti della difesa, allesame incompleto dei fatti e al loro snaturamento da parte del Tribunale, nonché alla mancata risposta sui motivi o alla contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Questultima era impugnata anche per motivi relativi al merito della causa.

Ci occuperemo particolarmente nellambito della presente relazione della soluzione fornita dalla Corte riguardo alle censure attinenti alla presunta violazione del principio del termine ragionevole. La Corte ha approvato lanalisi del Tribunale nella parte in cui considera che tale principio era stato osservato nel corso di ciascuna delle due fasi del procedimento amministrativo precedenti ladozione della decisione PVC II, nonché nel corso di tale procedimento amministrativo nel suo complesso. Essa ha anche considerato che la durata del procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza impugnata, pur essendo considerevole, è giustificata in considerazione della particolare complessità del caso di specie e non ha violato, di conseguenza il principio del termine ragionevole. In risposta ad un motivo formulato da diverse ricorrenti, la Corte ha aggiunto che «anche ammesso che lesame di un motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole richieda non soltanto una disamina separata di ciascuna fase procedurale, ma anche una valutazione globale dellinsieme costituito dal procedimento amministrativo e da eventuali procedimenti giurisdizionali, si dovrebbe comunque constatare che, nel caso di specie, il principio del termine ragionevole non è stato violato, malgrado leccezionale durata del periodo trascorso tra linizio del procedimento amministrativo e la presente sentenza» (punto 230). La Corte ha statuito che la durata complessiva di tale periodo si spiega e si giustifica in virtù del

sommarsi di un procedimento amministrativo complesso con quattro procedimenti giurisdizionali successivi. Essa ha in particolare rilevato che la parte più rilevante del periodo in questione è stata dedicata allesame giurisdizionale della causa, il quale ha rappresentato loccasione, per le ricorrenti, di esercitare pienamente i loro diritti della difesa. La Corte ha fatto anche riferimento alle prescrizioni del regime linguistico applicabile ai giudici comunitari, nonché al numero assai rilevante di motivi che hanno costituito loggetto di un esame approfondito, alcuni dei quali sollevavano questioni

giuridiche nuove e complesse.

Ricorderemo del pari altri passaggi importanti di questa sentenza: «Il principio ne bis in idem, principio fondamentale del diritto comunitario, sancito peraltro dallarticolo 4, n. 1, del Protocollo n. 7 della CEDU, vieta, in materia di concorrenza, che unimpresa venga condannata o perseguita di nuovo per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più suscettibile di impugnazione.

(…) Lapplicazione di tale principio presuppone dunque che vi sia stata una pronuncia sui fatti materiali costituenti la violazione o che la legittimità del giudizio formulato intorno a questultima sia stata verificata. (…) [I]l principio ne bis in idem vieta soltanto una nuova valutazione nel merito dei fatti materiali costituenti la violazione, la quale avrebbe come conseguenza linflizione di una seconda sanzione, che si cumula con la prima, nel caso in cui venga nuovamente ritenuta sussistente una responsabilità, ovvero linflizione di una prima sanzione, nellipotesi in cui la responsabilità, esclusa dalla prima decisione, sia reputata sussistente dalla seconda» (punti 59-61).

«La semplice presentazione di un ricorso in sede giurisdizionale non comporta un trasferimento definitivo, al giudice comunitario, del potere di infliggere sanzioni. La Commissione viene definitivamente privata del suo potere una volta che il giudice ha effettivamente esercitato la propria competenza giurisdizionale anche di merito. Per contro, quando il giudice si limita ad annullare una decisione a motivo di unillegittimità, senza statuire direttamente sulleffettiva sussistenza della violazione e sulla sanzione, listituzione da cui promana latto annullato può riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata lillegittimità accertata ed esercitare nuovamente il proprio potere sanzionatorio» (punto 693)Nella sentenza Roquette Frères (sentenza 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Raccolta pagina I-9011), la Cour de cassation francese aveva chiesto alla Corte di precisare la portata del sindacato che può essere esercitato da un giudice nazionale, competente in forza del diritto interno ad autorizzare ispezioni nei locali di imprese sospettate di infrazioni alle norme sulla concorrenza, qualora detto giudice sia investito di una richiesta dassistenza formulata dalla Commissione ai sensi dellarticolo 14, n. 6, del regolamento n. 17 (8).

La Corte ha potuto chiarire e sviluppare la sua giurisprudenza in materia, e più specificamente la sua sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione (Raccolta pagina 2859), tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo successiva alla detta sentenza e segnatamente delle sentenza Niemitz/Germania 16 dicembre 1992 (serie A n. 251-B) nonché Colas Est e a./Francia del 16 aprile 2002 (non ancora pubblicata). Nella sua sentenza Hoechst/Commissione, cit., la Corte aveva riconosciuto che lesigenza di una tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona che siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto comunitario, il cui rispetto si impone in capo alle autorità competenti degli Stati membri quando sono chiamate a dar seguito ad una richiesta dassistenza formulata dalla Commissione. La Corte aveva anche stabilito che spetta allautorità nazionale competente esaminare se gli atti coercitivi previsti non siano arbitrari o sproporzionati rispetto allo scopo dellaccertamento e che la Commissione doveva, da parte sua, vigilare a che lautorità nazionale disponesse di tutti gli elementi necessari per esercitare tale controllo e vigilare sullosservanza delle norme del diritto comunitario durante lesecuzione degli atti coercitivi.

Chiamata a precisare tale giurisprudenza la Corte ha indicato anzitutto che il sindacato esercitato dal giudice nazionale competente deve avere ad unico oggetto i provvedimenti coercitivi richiesti e non può andare oltre lesame volto ad accertare lassenza di arbitrarietà e la proporzionalità di tali provvedimenti rispetto alloggetto dellaccertamento. Tale esame esaurisce la competenza del giudice nazionale in ordine alla fondatezza dei detti provvedimenti.

La Corte ha poi esaminato lesatta portata di tale sindacato e gli elementi di informazione che possono essere chiesti alla Commissione. La Corte ha indicato che la Commissione è tenuta a fornire al giudice nazionale «spiegazioni che facciano emergere in maniera circostanziata che la Commissione dispone, nel proprio fascicolo, di elementi e di indizi seri che legittimano il sospetto di violazioni delle norme sulla  concorrenza da parte dellimpresa interessata» (punto 61). «Viceversa, il giudice nazionale competente non può esigere che gli siano trasmessi gli elementi e gli indizi contenuti nel fascicolo della Commissione e sui quali questultima fonda i propri sospetti» (punto 62). Potendo gli atti coercitivi essere chiesti a titolo preventivo, «spetta alla Commissione fornire al giudice nazionale competente spiegazioni che gli permettano di accertarsi che, qualora la Commissione non potesse disporre in via preventiva dellassistenza richiesta al fine di superare leventuale opposizione dellimpresa, il rilevamento delle infrazioni sarebbe destinato allinsuccesso ovvero sarebbe ostacolato in maniera rilevante» (punto 75). Considerato che il sindacato sulla proporzionalità ha anche lo scopo di dimostrare che i provvedimenti richiesti non generano inconvenienti eccessivi e intollerabili rispetto agli scopi perseguiti dallaccertamento, il giudice nazionale deve poter rifiutare i provvedimenti coercitivi richiesti «quando il danno alla concorrenza sospettato sia troppo irrilevante, il probabile grado di coinvolgimento dellimpresa sia troppo debole ovvero ciò che si ricerca sia troppo secondario per far sì che lintrusione nella sfera dattività privata di una persona giuridica, che implica una perquisizione con ricorso alla forza pubblica, non appaia sproporzionata ed intollerabile rispetto agli obiettivi perseguiti mediante laccertamento» (punto 80). Ne consegue che la Commissione «deve, in linea di principio, informare tale giudice delle caratteristiche essenziali dellinfrazione sospettata, così da permettergli di valutarne il livello di gravità, indicando il mercato che si presume interessato e la natura delle restrizioni alla concorrenza sospettate, nonché il presunto grado dimplicazione dellimpresa considerata» (punto 81). La Commissione deve del pari indicare, «con la maggiore precisione possibile, ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dellaccertamento» (punto 83). Tuttavia non è indispensabile che le informazioni comunicate determinino una delimitazione precisa del mercato o lindicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse e non può pretendersi dalla Commissione che si limiti a chiedere la produzione di documenti o di fascicoli che essa sia già a priori in grado di identificare con precisione.

La Corte ha infine precisato, che qualora il giudice nazionale competente ritenga che le informazioni comunicate dalla Commissione non soddisfino i requisiti formulati dalla Corte, a lui spetta di informare la Commissione o lautorità nazionale da cui è stato adito su richiesta di questultima, nel più breve tempo, delle difficoltà incontrate, sollecitando eventualmente informazioni complementari, rimanendo nel contempo particolarmente attento alle esigenze di coordinamento, di celerità e di discrezione atte a garantire lefficacia degli accertamenti. La Commissione, dal suo canto, deve preoccuparsi di fornire, nel più breve tempo possibile, le eventuali informazioni complementari, senza che il diritto comunitario preveda una forma particolare per la comunicazione di tali informazioni. Tali obblighi reciproci promanano dal principio di leale cooperazione di cui allarticolo 10 CE.