Civile

Monday 04 December 2006

Nuovi interventi del governo per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali (Il (disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 e presentato alla Camera dei Deputati il 16 novembre 2006)

Nuovi interventi
del governo per la riduzione del disagio abitativo di particolari categorie
sociali (
Il (disegno di legge approvato dal Consiglio dei
Ministri del 10 novembre 2006 e presentato alla Camera dei Deputati il 16
novembre 2006)

DISEGNO DI LEGGE recante

"Interventi per la
riduzione del disagio abitativo di particolari categorie sociali."

(Testo del disegno di legge approvato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 novembre 2006)

Articolo 1
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da
casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive
di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi
con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel
proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni,
figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità
superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione
adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva
di rilascio di cui ai commi 1 e 3 è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione
resa nelle forme di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148,
e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4. La
sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. In caso di accesso, ai
fini della fissazione di una nuova data, l’ufficiale giudiziario deve comunque
tenere conto dei termini di cui ai commi 1 e 3.

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai
soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione,
istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per
conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l’attività di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione il conduttore
corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se
non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall’articolo 5 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l’applicazione
dell’articolo 55 della medesima legge. La decadenza si verifica anche
nell’ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda all’intervento di cui all’articolo 3, comma 1, nel
termine previsto.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme
di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità
sopraggiunta dell’abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita
locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, si applica quanto previsto
dall’articolo 6, comma 4, delle medesima legge.

Articolo 2
(Benefici fiscali)

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell’articolo 1 si applicano, per il periodo di sospensione della procedura
esecutiva, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo
2006, n. 86. A
favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o
riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili.

Articolo 3
(Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionata e agevolata e per
la graduazione degli sfratti)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni individuati nell’articolo 1 predispongono, d’intesa
con la regione, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica,
con particolare riferimento alle categorie di cui all’articolo 1 già presenti
nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, un piano straordinario pluriennale da inviare ai Ministeri delle
infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la
famiglia.

2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni
individuati nell’articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni per
l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il
passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché
per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Gli Uffici territoriali del Governo definiscono il funzionamento e la
composizione delle commissioni di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre
che del sindaco e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle
associazioni della proprietà edilizia.

Articolo 4
(Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione
generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro trenta giorni, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della
solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, per le politiche giovanili
e le attività sportive, delle politiche per la famiglia, le Regioni, l’Anci, la
Federcasa, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli inquilini, le associazioni della proprietà
edilizia, le associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

2. In
relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma
1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della
solidarietà sociale, dell’economia e delle finanze, delle politiche giovanili e
le attività sportive, delle politiche per la famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone,
entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il programma nazionale contenente:

a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione
regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche
mediante l’acquisizione ed il recupero di edifici esistenti, di alloggi in
locazione a canone sociale e concordato ed alla riqualificazione di quartieri
degradati;

b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del
mercato immobiliare.

Articolo 5
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2
si provvede ai sensi del comma 2.

2. A
valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 63 milioni di euro relativo all’anno 2006 è conservato al 31 dicembre 2006 nel conto dei
residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere
successivamente riversato all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di
10,5 milioni di euro nell’anno 2007 e nella misura di 52,5 milioni di euro
nell’anno 2008.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.