Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 12 March 2005

Nuove norme per le polizze di assicurazione sulla vita.

Nuove norme per le polizze di assicurazione sulla vita.

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. CIRCOLARE N. 551/D dell1 marzo 2005

  Oggetto: Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita.

Premessa

LIstituto ha emanato negli scorsi anni una serie di Circolari attraverso le quali ha regolato i doveri di informativa e di trasparenza da parte delle imprese nei confronti degli assicurati e ha stabilito le modalità per la redazione della Nota informativa relativa alle diverse tipologie di contratti di assicurazione sulla vita. Levoluzione che ha contrassegnato il livello di offerta del settore assicurativo, la necessità di rendere sempre più chiari per gli assicurati gli obiettivi perseguibili con lutilizzo delle varie tipologie di polizze di assicurazione sulla vita, lesigenza di fornire strumenti in grado di consentire la comparabilità dei contratti hanno portato lIstituto a rivedere le regole che le imprese devono osservare in materia di trasparenza nella distribuzione dei prodotti vita. Le innovazioni introdotte sono molteplici e riguardano in particolare la rivisitazione degli schemi di Nota informativa per tutte le tipologie contrattuali, nonché lintroduzione, per i contratti di assicurazione sulla vita con partecipazioni agli utili, per i contratti unit linked, index linked e per quelli destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, di una Scheda sintetica che riporta le caratteristiche essenziali del contratto garanzie, costi e eventuali rischi finanziari in termini facilmente percepibili dal potenziale contraente. Le disposizioni della presente Circolare costituiscono quindi il nuovo testo unitario in materia di trasparenza dei prodotti di assicurazione sulla vita. In relazione alla inscindibilità – caratteristica dei contratti vita – tra norme sostanziali sulla natura, qualità ed entità degli investimenti e quelle in materia di trasparenza, sono state introdotte anche alcune regole dispositive relative alle attività sottostanti i prodotti.

PARTE I

INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

Capo I – Informativa precontrattuale

Articolo 1 Definizioni

Agli effetti della presente Circolare si intendono per:

a) “contratto con partecipazione agli utili”: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione;

b) “contratto di capitalizzazione”: contratto con il quale limpresa assume limpegno a pagare, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, una somma di danaro quale corrispettivo del versamento di premi unici o periodici al decorso di un termine non inferiore a cinque anni (art. 40, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);

c) “contratto index linked”: contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (art. 30, comma 2, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);

d) “contratto a prestazioni rivalutabili”: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata;

e) “contratto unit linked”: contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno oppure al valore delle quote di OICR (art. 30, comma 1, decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995);

f) “contratto di puro rischio”: contratto di assicurazione in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, linvalidità, linabilità dellassicurato;

g) “contratto destinato ad attuare forme pensionistiche individuali”: contratto di assicurazione sulla vita di cui allart. 9 ter del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993;

h) “fondo interno”: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dallimpresa ed espresso in quote (unit);

i) “gestione interna separata”: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dallimpresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

j) “impresa” o “compagnia” o “impresa di assicurazione”: società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui allallegato I del decreto legislativo n.174 del 17 marzo 1995; k) “intermediari assicurativi”: soggetti che, ai sensi della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, esercitano a titolo oneroso le attività di presentazione o di proposta di contratti di assicurazione, compiono altri atti preparatori o relativi alla conclusione dei contratti, collaborano alla loro gestione e esecuzione;

l) “Isvap” o “Istituto”: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n.576;

m) “OICR”: Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

n) “operazioni di switch”: trasferimento di risorse investite da un fondo interno ad altri fondi interni o gestioni interne separate e viceversa.

Articolo 2 Documentazione

1. Le imprese predispongono, affinché gli intermediari assicurativi lo consegnino al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita, un Fascicolo informativo, anche in formato componibile, contenente esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

a) Scheda sintetica;

b) Nota informativa;

c) Condizioni di assicurazione, comprensive di: c1) Regolamento del fondo interno (per i contratti unit linked); c2) Regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili);

d) Glossario;

e) Modulo di proposta. Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 3

2. I documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine (1 di 6, 2 di 6 ecc..) e, a conclusione del Fascicolo, della data dellultimo aggiornamento dei dati in esso contenuti.

3. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente:

a) la denominazione, il logo e il simbolo dellimpresa e del gruppo di appartenenza;

b) lintestazione: “Contratto di . (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)”;

c) la frase in grassetto: “Il presente Fascicolo informativo, contenente (inserire lelenco dei documenti di cui al comma 1) deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione”;

d) lavvertenza in grassetto: “Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa”.

4. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte lonere economico connesso al pagamento dei premi ovvero sono – direttamente o tramite i loro aventi causa portatori di un interesse alla prestazione, limpresa di assicurazione inserisce nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di questultimo delle condizioni di polizza agli assicurati.

Articolo 3 Criteri di redazione

1. Nella redazione dei documenti precontrattuali e contrattuali le imprese:

a) utilizzano espressioni chiare e sintetiche affinché il contraente sia in grado di comprendere il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere, con le relative prestazioni offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a suo carico;

b) predispongono un Glossario nel quale spiegano il significato dei termini tecnici;

c) adottano caratteri di stampa non inferiori a 11 e utilizzano accorgimenti graficotipografici e redazionali tali da rendere agevole la lettura; nella redazione del solo modulo di proposta tali accorgimenti possono trovare opportuno adattamento in presenza di specifiche esigenze tipografiche;

d) illustrano con caratteri grafici di particolare evidenza le clausole che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del contraente nonché le “Avvertenze” contenute nella Scheda sintetica e in Nota informativa;

e) assicurano la coerenza delle informazioni e delle clausole allinterno di uno stesso documento e tra i documenti di cui allart. 2, comma 1;

f) utilizzano termini quali “garanzia, garantito” solo con riferimento a contratti per i quali limpresa presta direttamente la garanzia finanziaria, evitando luso di tali termini nellipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi prestabiliti;

g) utilizzano il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è prevista ladozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo;

h) non inseriscono espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

Articolo 4 Doveri di informativa

1. Relativamente alle ipotesi di omessa consegna sia in fase precontrattuale che in corso di contratto, da parte della impresa o dellintermediario assicurativo, dellinformativa prescritta dalla normativa vigente e dalla presente Circolare, si Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 4 richiama, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative, lart. 1337 c.c. che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Considerato che tra gli obblighi precontrattuali rientra quello di fornire alla controparte ogni informazione in merito alle obbligazioni che scaturiranno dal contratto in via di formazione, la violazione di tale obbligo comporta il sorgere di una responsabilità precontrattuale anche agli effetti di cui allart. 1228 c.c..

Articolo 5 Proposta di assicurazione

1. Il modulo di proposta forma parte integrante del Fascicolo informativo ed è predisposto su più fogli di carta copiativa staccabili. Qualora le imprese adottino procedure informatiche di emissione dei contratti, possono essere impiegate modalità alternative di predisposizione del modulo di proposta, purché sia garantita lidentità tra le informazioni acquisite dallimpresa e quelle riportate nella copia consegnata al contraente e venga rispettata la numerazione progressiva allinterno del Fascicolo informativo.

2. Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute dellassicurato, le imprese richiamano in proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c) anche nei casi non espressamente previsti dallimpresa, lassicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare leffettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

3. La proposta di assicurazione prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, comprovante la consegna del Fascicolo informativo.

4. Nella proposta di assicurazione le imprese prevedono inoltre un apposito spazio nel quale vengono descritte le modalità di pagamento del premio consentite dalla compagnia. Nel caso siano ammessi mezzi di pagamento non direttamente indirizzati allimpresa, ovvero allagente nella sua qualità di intermediario dellimpresa, deve essere inserita, con particolare evidenza tipografica, la seguente avvertenza: “Attenzione: nel caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati allimpresa, ovvero allagente nella sua qualità di intermediario dellimpresa, la prova dellavvenuto pagamento del premio alla compagnia è rappresentata dalla indicazione dellimporto pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta”. In tali casi la proposta di assicurazione contiene una apposita sezione nella quale sono indicati lammontare del premio riscosso, le generalità e la firma autografa del soggetto incaricato della riscossione.

Articolo 6 Scheda sintetica

1. Le imprese predispongono per i contratti con partecipazione agli utili, per i contratti unit linked, index linked e per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 5 individuali una Scheda sintetica, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5. Ai fini della compilazione della sezione della Scheda sintetica relativa alle prestazioni offerte, le imprese si avvalgono dellelenco delle tipologie di prestazioni assicurative di cui allallegato 6.

2. Nel caso di polizze consistenti nellabbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di una adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto le imprese predispongono la Scheda sintetica integrando gli schemi delle diverse tipologie contrattuali.

3. Il tasso di rendimento da utilizzare per la determinazione dellindicatore “Costo percentuale medio annuo” previsto nelle Schede sintetiche dei contratti con partecipazione agli utili, dei contratti unit linked e dei contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali (allegati 1, 2, 4 e 5) è individuato dallIstituto che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. In fase di prima applicazione il tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.

4. Nelle Schede sintetiche sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dellIstituto.

Articolo 7 Nota informativa

1. Le imprese predispongono Note informative differenziate per le diverse tipologie di contratto, sulla base degli schemi di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e 11. Nel caso di contratti di puro rischio, la Nota informativa (allegato 7) contiene la rappresentazione delle tabelle illustrative dei premi di cui allallegato 12. Linserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dagli schemi deve essere limitato allesigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.

2. Nel caso di polizze consistenti nellabbinamento di diverse tipologie contrattuali, ai fini di unadeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto le imprese predispongono la Nota informativa integrando gli schemi delle diverse tipologie contrattuali.

3. Nelle Note informative sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del loro contenuto da parte dellIstituto.

Articolo 8 Progetto esemplificativo

1. La Nota informativa dei contratti con partecipazione agli utili contiene un Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, redatto secondo lo schema previsto dalla Sezione F della Nota informativa (allegato 7), e basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, scelte dallimpresa secondo criteri che assicurino una adeguata rappresentatività dellesemplificazione rispetto al portafoglio in essere. Le proiezioni sono effettuate in base al tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e ad una ipotesi di rendimento finanziario individuata dallIstituto che provvede, ove necessario, al relativo aggiornamento. In fase di prima applicazione il predetto tasso di rendimento è fissato nella misura del 4% annuo.

2. Le imprese predispongono il Progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata in base ai dati del contraente/assicurato da consegnare al contraente al più tardi al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso. La consegna del progetto personalizzato non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva

3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali le imprese, al fine di consentire ai contraenti una valutazione orientativa del fabbisogno previdenziale, consegnano al contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata, secondo lo schema di cui alla Circolare Isvap 445/2001. LIstituto provvede, ove necessario, allaggiornamento delle ipotesi di redditività reale media indicate nella predetta Circolare. Eventuali aggiornamenti del Progetto esemplificativo, tenuto conto dei risultati maturati sulla posizione previdenziale, possono essere forniti al contraente nel corso della durata contrattuale, utilizzando le ipotesi di proiezione delle prestazioni in vigore al momento della elaborazione.

4. I Progetti esemplificativi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 contengono lavvertenza, con caratteri grafici di maggiore evidenza, che le proiezioni elaborate sulla base delle ipotesi di rendimento finanziario hanno solo carattere orientativo e che pertanto i valori espressi non costituiscono impegno per limpresa.

Articolo 9 Dati storici di confronto previsti dalle Schede sintetiche

1. LIstituto provvede entro il 15 febbraio di ciascun anno alla comunicazione del tasso di inflazione determinato sullindice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai e del tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni da inserire nelle Schede sintetiche. Per i contratti le cui prestazioni sono espresse in valuta lIstituto fornisce, nel medesimo termine, laggiornamento dei tassi di interesse dei titoli a lungo termine nonché le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro leuro. Per lanno 2005 fare riferimento alla circolare Isvap 550/2005.

Articolo 10 Aggiornamento dei documenti precontrattuali

1. Le imprese aggiornano entro il 31 di marzo di ciascun anno le Schede sintetiche e le Note informative. Qualora, nel periodo antecedente allaggiornamento annuale, intervengano modifiche alle informazioni contenute nella predetta documentazione, le imprese integrano opportunamente i documenti informativi in circolazione e ne danno tempestiva notizia sul proprio sito Internet. Capo II – Informativa in corso di contratto

Articolo 11 Lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked

1. Le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (giorno a cui il valore delle quote si riferisce), lammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio devono essere indicate anche le relative date.

2. Relativamente ai premi successivi le imprese comunicano al contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, lammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, le imprese possono trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.

Articolo 12 Pubblicazione sui quotidiani e sui siti Internet

1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito Internet il valore della quota del fondo interno o dellOICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. Lobbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota dellOICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale a cura dei soggetti abilitati ai sensi del d. lgs. 58/98.

2. Le imprese, ferme restando le disposizioni impartite con la Circolare Isvap 533/2004, pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito Internet: a) il valore dellindice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione;

b) la denominazione e il rating aggiornato dellemittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con lindicazione dellAgenzia di rating che lo ha attribuito. I valori pubblicati devono rappresentare lunivoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per leventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dellemittente o di altri soggetti in base ai patti di riacquisto di cui alla sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare Isvap 451/2001.

3. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, le imprese pubblicano sul proprio sito Internet:

a) il Fascicolo informativo;

b) il rendiconto annuale della gestione interna separata;

c) il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;

d) il rendiconto annuale di gestione del fondo interno.

Articolo 13 Modifiche in corso di contratto

1. Le imprese comunicano tempestivamente per iscritto al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Articolo 14 Estratto conto annuale

1. Per i contratti con partecipazione agli utili le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dellestratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dellestratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati nellanno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed unavvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

c) valore dei riscatti parziali rimborsati nellanno di riferimento;

d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dellestratto conto;

e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dellestratto conto;

f) per i contratti con prestazioni collegate a gestioni interne separate, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Per i contratti che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quella sopraindicata, lestratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nellanno di riferimento. Per i contratti a premio unico e per i contratti in riduzione le imprese inviano linformativa prevista al comma 1, entro i medesimi termini. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, le predette informazioni sono integrate con lindicazione del valore della posizione individuale trasferibile alla data di riferimento dellestratto conto. Nella fase di erogazione della rendita lestratto conto annuale contiene lindicazione dellammontare della rendita assicurata alla data di riferimento dellestratto conto precedente e di quello in corso, nonché le informazioni di cui alla lettera f).

2. Per i contratti unit linked le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dellanno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dellanno precedente;

b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nellanno di riferimento;

c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;

d) numero delle quote eventualmente trattenute nellanno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;

e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nellanno di riferimento;

f) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nellanno di riferimento (solo per i contratti direttamente collegati ad OICR);

g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dellanno di riferimento;

h) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

Unitamente allestratto conto annuale è inviato laggiornamento dei dati storici di cui alla sezione F dello schema di Nota informativa e della sezione 6 della Scheda sintetica. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, le predette informazioni sono integrate con lindicazione del valore della posizione individuale trasferibile alla data di riferimento dellestratto conto. Nella fase di erogazione della rendita lestratto conto annuale contiene lindicazione dellammontare della rendita assicurata alla data di riferimento dellestratto conto precedente e di quello in corso, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettera f). 3. Per i contratti index linked le imprese inviano per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dellanno precedente; b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nellanno di riferimento;

c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nellanno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali…);

d) indicazione del valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore corrente al 31 dicembre dellanno di riferimento;

e) valore della prestazione garantita (solo per i contratti con garanzie finanziarie).

Articolo 15 Comunicazione in caso di perdite

1. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto allammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui levento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti index linked, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto allammontare complessivo dei premi investiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui levento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Articolo 16 Variazione del tasso di interesse garantito

1. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nelle condizioni di polizza e nel rispetto dellart. 23 del d. lgs. 174/95 e del provvedimento Isvap 1036/98, le imprese comunicano preventivamente per iscritto al contraente la variazione del tasso, precisando che il nuovo tasso si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione. Articolo 17 Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali 1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni le imprese, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto allavente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie. Detta descrizione contiene anche limpegno dellimpresa a trasmettere, prima dellesercizio dellopzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali lavente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Articolo 18 Trasformazione di contratto

1. Le imprese, in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica – in qualunque forma realizzata – delle prestazioni maturate sul contratto originario, forniscono al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 10 preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano al contraente un documento informativo, redatto secondo le indicazioni di cui allallegato 13, nonché il Fascicolo informativo del nuovo contratto, conservando prova dellavvenuta consegna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la trasformazione venga di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità delloperazione inducano comunque a ritenere configurabile lipotesi della trasformazione.

Articolo 19 Istituzione di nuovi fondi interni assicurativi o comparti

1. Qualora le imprese intendano proporre ai contraenti di contratti unit linked di effettuare versamenti di premi o operazioni di switch in fondi o comparti istituiti successivamente alla stipulazione del contratto, consegnano preventivamente al contraente lestratto1 della Nota informativa aggiornata a seguito dellinserimento del nuovo fondo o comparto, nonché il relativo regolamento di gestione, conservando prova dellavvenuta consegna.

Articolo 20 Comunicazioni mediante tecniche a distanza

1. Gli obblighi relativi alla trasmissione al contraente di comunicazioni in corso di contratto possono essere assolti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo e che il contraente abbia reso per iscritto preventiva ed espressa accettazione di tali modalità.

Articolo 21 Archiviazione e conservazione dei documenti

1. Le imprese adottano procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova delladempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui alla presente Circolare, anche facendo ricorso a supporti informatici. Le predette procedure devono consentire lordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate ai contraenti e agli assicurati, anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati nellambito del rapporto con gli intermediari assicurativi e con limpresa.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 22 Parametro oggettivo di riferimento per i contratti unit linked

1. Nella Circolare Isvap 474/2002, Sezione 1, punto 2.2., il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: “Le imprese individuano un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del fondo interno assicurativo a cui sono collegate le prestazioni. Il benchmark deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo elaborati e diffusi da soggetti terzi;

b) essere coerente con i rischi connessi alla politica di investimento del fondo nonché con le tipologie di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche;

c) essere chiaro e trasparente nella formula di calcolo, nella composizione del paniere e nella attribuzione dei pesi;

d) consentire una facile reperibilità dei dati relativi alle componenti cui fa riferimento. Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, limpresa ne illustra le motivazioni in Nota informativa e indica, in suo luogo, ai fini dellindividuazione del profilo di rischio del fondo, la misura della volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile.”

Articolo 23 Costi applicati ai contratti unit linked mediante prelievo di quote

1. Alle imprese non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso dette commissioni possono essere previste solo in presenza di una attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di polizza.

Articolo 24 Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione interna separata

1. Alle imprese non è consentito indicare nella documentazione relativa ai contratti a prestazioni rivalutabili aliquote di partecipazione al rendimento della gestione interna separata qualora lindicazione sia tale da generare una errata informativa sulla misura di partecipazione effettivamente attribuibile, come nel caso di prelievi sul rendimento a qualsiasi titolo effettuati (prelievo di commissioni di gestione, minimi trattenuti).

Articolo 25 Sicurezza degli attivi a copertura dei contratti index linked

1. Nella Circolare Isvap 451/2001, Sezione III, punto 1. 2., lettera b) sono soppresse le parole “Tale requisito di rating minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento allo strumento finanziario”.

2. Nella Circolare Isvap 451/2001, Sezione III, punto 1.2. è aggiunta la seguente lettera: “d) non contengano clausole di subordinazione che attribuiscano allattivo strutturato un grado inferiore rispetto ai crediti di altri creditori”.

Articolo 26 Disposizioni relative ai contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali

1. Nella Circolare Isvap 434/2001, punto 2, alla rubrica “Caratteristiche dei contratti”, al terzo capoverso, lettera d) le parole “Tale preavviso dovrà essere inviato con congruo anticipo rispetto ai tempi di applicazione delle nuove basi e precisare le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata” sono sostituite con le seguenti: “Tale preavviso deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e deve descrivere le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Alla comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato. Limpresa deve assegnare al contraente un termine non inferiore a sessanta giorni per chiedere leventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione. In tal caso limpresa non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.”

2. Nella Circolare Isvap 434/2001, punto 2, alla rubrica “Caratteristiche dei contratti” dopo lultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: “Al fine di garantire leffettivo Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12 esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui sostengano in ununica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dellesercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante limputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi. Nei casi in cui la tariffa preveda il recupero dei costi precontati mediante il prelievo periodico della relativa rata di ammortamento, non sono consentite alle imprese previsioni contrattuali che, in qualsiasi forma, siano volte al recupero dei costi non ammortizzati al momento dellesercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto. Gli eventuali oneri amministrativi connessi al riscatto e al trasferimento della posizione previdenziale individuale sono indicati esclusivamente in cifra fissa e in misura tale da non ledere lesercizio di tali diritti.”

PARTE III

ADEGUATEZZA DELLOFFERTA ASSICURATIVA E CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 27 Regole di comportamento

Nellofferta di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e nellesecuzione del rapporto contrattuale le imprese e gli intermediari assicurativi devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei medesimi ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;

b) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Articolo 28 Adeguatezza dei contratti offerti

1. Le imprese devono impartire istruzioni agli intermediari assicurativi affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare ladeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio del medesimo. A tal fine gli intermediari chiedono al contraente notizie, delle quali dovrà essere conservata traccia documentale, inerenti le sue caratteristiche personali, con particolare riferimento alletà, allattività lavorativa e al nucleo familiare, alla sua situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata e rischi finanziari ad esso connessi. Leventuale rifiuto, da parte del contraente, di fornire le informazioni richieste deve risultare da dichiarazione appositamente sottoscritta dal medesimo, da allegare alla proposta.

2. Gli intermediari assicurativi sono tenuti a:

a) prospettare al contraente, in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, le caratteristiche del contratto offerto, illustrando analiticamente la natura e gli Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 13 eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del contratto ed ogni altro elemento utile a fornire uninformativa completa e corretta;

b) astenersi dalloffrire contratti non adeguati alle effettive esigenze assicurative e previdenziali ed alla propensione al rischio dei contraenti. Qualora, comunque, lintermediario assicurativo riceva proposte assicurative non adeguate, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 1 e di ogni altra notizia disponibile, ne informa il contraente, illustrando i motivi della inadeguatezza. Di tale informativa deve essere fatta specifica menzione in apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, da allegare alla proposta.

Articolo 29 Conflitto di interessi

1. Nellofferta e nella esecuzione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le imprese devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le imprese devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

2. In ogni caso le imprese devono:

a) effettuare operazioni nellinteresse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;

b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) astenersi dalleffettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

3. Le imprese pongono in atto idonee procedure per lindividuazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le imprese individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti e assicurano che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti. In particolare le imprese assicurano che i contraenti beneficino comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

5. Le imprese rispondono dellapplicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche qualora affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

Articolo 30 Contratti unit linked – Limiti allattività di investimento dei fondi interni assicurativi

1. Nella Circolare Isvap 474/2002, Sezione 1, punto 2.3 è aggiunto il seguente paragrafo: “Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dellimpresa di assicurazione (OICR “collegati”), sul fondo acquirente non possono gravare spese e Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 14 diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, le imprese non addebitano alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dallimpresa per il servizio prestato per lasset allocation degli OICR collegati e per l amministrazione dei contratti.”

2. Nella Circolare Isvap 474/2002, Sezione 3, punto 2, quinto paragrafo, il limite del 30% per gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo deve intendersi riferito anche al gruppo di appartenenza dellimpresa di assicurazione. 3. Nella Circolare Isvap 474/2002, Sezione 3, punto 2, dopo il quinto paragrafo, sono inseriti i seguenti paragrafi: “Il fondo interno non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati. Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività . In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo. Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dellimpresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria.”

Articolo 31 Contratti index linked – Limiti allesposizione verso il gruppo di appartenenza

1. Nella Circolare Isvap 451/2001, Sezione III, punto 1.3. “Concentrazione dei rischi”, le disposizioni relative allesposizione massima verso singolo emittente o gruppo devono intendersi riferite anche al gruppo di appartenenza dellimpresa di assicurazione.

Articolo 32 Revoca e recesso

1. In caso di esercizio del diritto di revoca e di recesso le imprese possono trattenere dal premio da rimborsare le spese effettivamente sostenute per lemissione del contratto, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta o nel contratto e che corrispondano alle spese di emissione indicate nella tabella dei costi presente in Nota informativa.

2. Qualora, nei contratti unit linked, per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso le imprese intendano tenere conto dellandamento del valore delle quote attribuite, rimborsano il controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento delle stesse) maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per lemissione del contratto e del premio per il rischio corso.

PARTE IV

FUSIONE TRA GESTIONI SEPARATE E TRA FONDI INTERNI

Articolo 33 Condizioni per la fusione

1. Le imprese possono effettuare fusioni tra gestioni separate o tra fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a perseguire linteresse dei contraenti. Tale interesse può ad esempio ravvisarsi qualora la fusione sia motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti. Anche la fusione di gestioni separate o di fondi interni conseguente a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio deve essere ispirata al richiamato criterio di perseguimento dellinteresse dei contraenti.

2. Le operazioni di fusione tra gestioni separate e tra fondi interni possono realizzarsi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) loperazione persegua linteresse dei contraenti coinvolti nella fusione;

b) il regolamento delle gestioni o dei fondi interni preveda lipotesi della fusione. In assenza di tale clausola limpresa integra la comunicazione di cui al comma 3, lettera e) con la previsione della facoltà per il contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso limpresa senza lapplicazione di alcun onere. Loperazione di fusione potrà essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente;

c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano similari;

d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano omogenee;

e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri o spese per i contraenti;

f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate. 3. Le imprese comunicano preventivamente allIstituto lintenzione di procedere ad una operazione di fusione tra gestioni separate o tra fondi interni. La comunicazione è corredata da una relazione nella quale sono precisati:

a) gli obiettivi perseguiti con la fusione, con particolare riferimento allinteresse dei contraenti;

b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati dalla fusione;

c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;

d) le varie fasi delloperazione, con lindicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;

e) le modalità e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovrà illustrare, come minimo, le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, della fusione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione, la data di effetto della fusione. Per i fondi interni dovranno inoltre essere indicati i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;

f) per i fondi interni: f1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile; f2) i criteri seguiti per lattribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;

g) per le gestioni separate: g1) levidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla più recente chiusura mensile; g2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nelloperazione ed i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi; g3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla più recente chiusura mensile; g4) lammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito;

Con la medesima comunicazione le imprese trasmettono allIstituto il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dalla fusione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.

4. LIstituto valuta:

a) la rispondenza del progetto di fusione delle gestioni separate o dei fondi interni alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) nel caso siano state apportate modifiche ai regolamenti delle gestioni separate o dei fondi interni, la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti;

c) la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dellinformativa ai contraenti e la congruità delle modalità di comunicazione prescelte. Loperazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione allIstituto della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo il termine di cui al comma 2, lettera b). Il termine è sospeso qualora lIstituto chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, alle scissioni di gestioni separate o di fondi interni e alle operazioni di trasferimento di portafoglio tra imprese che comportino il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Articolo 34 Ambito di applicazione

1. La presente Circolare si applica alle imprese italiane e alle Rappresentanze in Italia di imprese estere aventi la propria sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano le attività indicate al punto A) della tabella di cui allallegato I al d. lgs. 174/95.

2. Le imprese aventi sede legale in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo ed ammesse ad operare in Italia ai sensi degli articoli 69 e 70 del d. lgs. 174/95 sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Circolare, fatta eccezione per le Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 17 disposizioni di cui allart. 12, limitatamente agli obblighi di pubblicazione sul sito Internet, nonché agli articoli 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31 e 33.

Articolo 35 Abrogazioni

1. Sono abrogate le Circolari: 6 novembre 1986, n. 60; 26 marzo 1987, n. 71/D, fatta eccezione per i paragrafi n. 1, 4 e 5; 17 dicembre 1993, n. 210/D; 19 giugno 1995, n. 249/D; 2 ottobre 1996, n. 282/D; 4 febbraio 1997, n. 294/D; 16 febbraio 1999, n. 363/D; 14 novembre 2000, n. 421/D; 12 febbraio 2001, n. 434/D, limitatamente al punto 3; 1 giugno 2001, n. 445/D, limitatamente al terzultimo e ultimo paragrafo; 24 luglio 2001, n. 451/D, limitatamente alla Sezione II (trasparenza dellinformativa precontrattuale e contrattuale) punti II.1 e II.2; 21 febbraio 2002, n. 474/D, limitatamente alla Sezione 1, punto 2.4, secondo paragrafo e alla Sezione 2 (informativa precontrattuale e contrattuale); 10 giugno 2003, n. 506/D. Le indicazioni relative allinformativa precontrattuale e contrattuale contenute nella sezione 1 secondo paragrafo e nella sezione 2 della lettera Isvap di chiarimenti del 25 luglio 2002 sono da ritenersi superate.

Articolo 36 Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore dalla data di emanazione.

2. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 comma 3, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 30 comma 1 e 32 entro il 1° dicembre 2005. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20, 21 e 24 si applicano anche ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.

3. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 11, 15, 26 e 29 comma 4 entro il 1° settembre 2005. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 si applicano anche ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.

4. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui allart. 12, comma 2, lettera b) entro il 1° aprile 2005, relativamente ai contratti index linked emessi successivamente alla data di emanazione della Circolare. Per i contratti index linked in vigore alla data di emanazione della Circolare le imprese pubblicano, secondo le modalità di cui allart. 12, il rating dellemittente o del garante dello strumento finanziario, o in alternativa quello dello strumento finanziario, entro il 1° aprile 2005.

5. Le disposizioni di cui allart. 25 si applicano ai contratti stipulati successivamente al 1° aprile 2005.

6. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui allart. 22 entro il 1° aprile 2005. Con riferimento ai fondi operanti alla data di emanazione della Circolare per i quali il regolamento già prevede lindicazione del benchmark e per i fondi la cui operatività inizi successivamente alla predetta data, le imprese indicano nelle tabelle di confronto Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 18 previste nel Fascicolo informativo la serie storica del parametro oggettivo di riferimento per tutto il periodo richiesto. Per i fondi già operanti per i quali non è stato indicato il parametro oggettivo di riferimento, le imprese modificano il regolamento entro il 1° settembre 2005 ed elaborano la richiamata tabella di confronto riportando i rendimenti del fondo per lultimo anno – o qualora coerente con le politiche di investimento adottate dal fondo per il maggior periodo utile – nonché quelli del benchmark per tutto il periodo richiesto.

7. Le imprese e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni di cui allarticolo 28 entro il 1° dicembre 2005. A tal fine le imprese impartiscono le istruzioni agli intermediari assicurativi entro il 1° agosto 2005.

8. Con riferimento allarticolo 29, comma 1, 2 e 3 le imprese si adeguano alle relative disposizioni entro il 1° giugno 2005, anche con riferimento ai contratti in vigore alla data di emanazione della Circolare.

9. Con riferimento ai fondi interni già operanti alla data di emanazione della Circolare le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui allarticolo 30, comma 3, entro il 1° marzo 2006. Nel caso in cui tale adeguamento non risulti compatibile con il regolamento in vigore e con gli attivi esistenti nei fondi interni, le imprese sono tenute a darne comunicazione allIstituto entro trenta giorni dalla data di emanazione della Circolare, al fine di consentire ladozione di specifiche disposizioni.

10. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni della Circolare le imprese sono tenute allosservanza delle disposizioni delle Circolari abrogate.

11. Al fine di facilitare la identificazione dei tempi di entrata in vigore e lapplicabilità ai contratti già in essere, si allega un prospetto riepilogativo (all.14).

Articolo 37 Disposizioni finali

1. In fase di prima applicazione della Circolare, le imprese comunicano allIstituto, entro dieci giorni dalla prima emissione di ciascuna tipologia contrattuale, lavvenuta pubblicazione sul proprio sito Internet del Fascicolo informativo di cui allarticolo 2. Le comunicazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica fascicolo_info@isvap.it.

2. Entro il 1° settembre 2005 le imprese trasmettono una dettagliata nota illustrativa delle soluzioni operative adottate per il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, comma 4. Le comunicazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: “disposizioni_vita@isvap.it“.