Imprese ed Aziende

Tuesday 07 September 2004

Nuova normativa in materia di produzione e commercio di acqua e bibite nel D.P.R. 230 del 2.8.2004. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n.230

Nuova normativa in materia di produzione e commercio di
acqua e bibite nel D.P.R. 230 del 2.8.2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 2 agosto 2004, n.230

Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di
disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite
analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. (GU n. 209 del 6-9-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

Visto l’articolo 11 della legge 3
febbraio 2003, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.

719, ed in particolare
l’articolo 15;

Ritenuta la necessita’ di
aggiornare l’articolo 15 del citato

decreto
del Presidente della Repubblica
n. 719 del 1958, allo scopo

di
eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione

di bibite
analcoliche;

Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 30 giugno 2004;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella

riunione
del 23 luglio 2004;

Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e delle

attivita’ produttive,
di concerto con il Ministro della salute;

E m a n a

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita’
di impiego di sostanze alimentari

1. L’articolo 15,
terzo comma, del decreto del
Presidente della

Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e’ sostituito dal seguente:

«Nella preparazione delle
bevande analcoliche e’
consentito

utilizzare, oltre alle sostanze indicate
all’articolo 2, primo comma,

ivi
compresi gli additivi
di cui al
decreto del Ministro della

sanita’ 27 febbraio 1996, n. 209, ed a
quelle gia’ autorizzate, altre

sostanze comunque idonee all’alimentazione
umana. Tale idoneita’ deve

essere
confermata da dati
scientifici universalmente accettati. A

tale
fine, le imprese
interessate comunicano, prima di avviare la

produzione,
il nome scientifico
delle sostanze che
intendono

utilizzare
al Ministero della salute e alla regione o alla provincia

autonoma
competente per territorio,
individuata attraverso

l’ubicazione dello
stabilimento di produzione,
segnalando la

documentazione
scientifica, ove necessario.
Il Ministero della

salute,
previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio
dello Stato, della
effettiva idoneita’ delle
sostanze

oggetto
della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito

dopo
la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana;
cura, altresi’, con cadenza triennale, una pubblicazione

riassuntiva
delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli

elenchi pubblicati ai sensi del presente
comma puo’ essere utilizzata

da altre imprese senza ulteriori
comunicazioni.».

Art. 3.

Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni previste dal presente
regolamento si applicano

in
ciascuna regione fino
alla data di
entrata in vigore delle

disposizioni
regionali relative alle materie di cui al decreto del

Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958,
n. 719, e successive

modificazioni,
che provvedano a
disciplinare, in modo conforme al

diritto comunitario, la materia oggetto del
presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica

italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Marzano,
Ministro delle attivita’

produttive

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte
dei conti il 27
agosto 2004 Ministeri

istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110