Assicurazione ed Infortunistica

Thursday 09 December 2021

Novità sulle piste da sci: non solo green pass, c’è anche il D.Lgs 40/2021

La stagione sciistica è alle porte.
Le discipline sportive invernali – non parliamo soltanto di sci, ma anche di snowboard, telemark o altre tecniche di discesa – devono essere praticate in sicurezza.
Il 3 aprile 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 40/2021.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili sono elencate a partire dall’art. 17: si parte dall’obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni 18, alla velocità che deve essere commisurata alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, all’obbligo di rispettare la precedenza per evitare collisioni, al sorpasso dopo essersi assicurati di poterlo effettuare in sicurezza; all’omissione di soccorso per chiunque nella pratica dello sci o  di  altro  sport della  neve,  trovando  una  persona  in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica  immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente; al concorso di responsabilità in caso di scontro tra sciatori; si giunge infine alla previsione della esecuzione di accertamenti alcolemici e tossicologici.

L’art. 33 del decreto in commento disciplina il regime sanzionatorio in capo ai trasgressori con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato.
Una interessante e importante novità è stata introdotta dall’art. 30, rubricato “assicurazione obbligatoria”, il quale stabilisce che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

Il gestore delle aree sciabili avrà l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
In caso di trasgressione agli obblighi di legge, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e il ritiro immediato dello skipass.
Le regioni dovranno adeguare le proprie normative alle disposizioni di cui al  presente  decreto, entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del decreto stesso.
I gestori delle aree sciabili ex art. 4  e degli impianti di risalita dovranno adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto entro due  anni  dalla sua entrata in vigore.

 (avv. Alessandra Castorio)