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Tuesday 30 September 2003

Normativa antiusura. Rilevazione del TAEG relativamente al periodo ottobre – dicembre 2003. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 19 settembre 2003

Normativa antiusura. Rilevazione del TAEG relativamente al periodo ottobre dicembre 2003

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2003

  Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003. (GU n. 226 del 29-9-2003) 

                      IL CAPO DELLA DIREZIONE V

                     del Dipartimento del tesoro

  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in

materia  di  usura  e,  in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al

quale  «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio

italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale

medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi

titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno

degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari

finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei

cambi  e  dalla  Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del

decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del

trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

  Visto   il  proprio  decreto  del  16 settembre  2002,  recante  la

«classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,

ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati

dagli intermediari finanziari»;

  Visto  da  ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2003, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2003 e, in particolare,

l’art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio

italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile

2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi

praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso

effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull’usura» emanate

dalla  Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari

finanziari  iscritti  nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del

decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

n.  5  dell’8 gennaio  2003)  e  dall’Ufficio  italiano dei cambi nei

confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale

di  cui  all’art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);

  Visto  l’art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in

base  al  quale  «a  decorrere  dal  1° gennaio  1999 [….] la Banca

d’Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce

quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di

sconto)  [….]  al  fine dell’applicazione degli strumenti giuridici

che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali

segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con

riferimento  al  periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 e tenuto conto

della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce

quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di

sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con

modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante

interpretazione  autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, e

l’indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca

d’Italia  e  dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione

di   intermediari   secondo   le   modalita’   indicate   nella  nota

metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita

contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente

l’attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive

modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione

dell’ambito  di  responsabilita’  del  vertice  politico  e di quello

amministrativo;

  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di

rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell’art. 2

della  legge  n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilita’ del

vertice amministrativo;

  Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

                               Decreta:

                               Art. 1.

  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati

dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi

dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente

al  trimestre  1° aprile  2003-30 giugno  2003,  sono  indicati nella

tabella riportata in allegato (allegato A).

  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo

scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale   media  della

commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento

e’ riportata separatamente in nota alla tabella.

                               Art. 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e  fino  al  31 dicembre  2003,  ai  fini  della determinazione degli

interessi  usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del

presente decreto devono essere aumentati della meta’.

                              Art. 3.

  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere

in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente

visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

  2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare

il  rispetto  del  limite  di  cui  all’art.  2, comma 4, della legge

7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle

«istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai

sensi   della  legge  sull’usura»  emanate  dalla  Banca  d’Italia  e

dall’Ufficio italiano dei cambi.

  3.  La  Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per

il  trimestre  1° luglio  2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei

tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli

intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni

indicate  nell’apposito  decreto  del Ministero dell’economia e delle

finanze.

  4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del

presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora

contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.

L’indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla   Banca

d’Italia  e  dall’Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con

riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di

intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente

per  i  casi  di  ritardato  pagamento e’ mediamente pari a 2,1 punti

percentuali.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 19 settembre 2003

                                     Il capo della direzione: Maresca