Lavoro e Previdenza

Wednesday 10 September 2003

Non sono necessarie le ragioni speciali di cui all’ art. 2103 c.c. per il trasferimento del dirigente. Tribunale di Belluno – ordinanza 31 luglio 2003

Non sono necessarie le ragioni speciali di cui allart. 2103 c.c. per il trasferimento del dirigente

Tribunale di Belluno ordinanza 31 luglio 2003

Giudice Valle ricorrente Agenzia del Territorio ed altri

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Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, rileva quanto segue:

– ai dipendenti statali di qualifica dirigenziale non è applicabile, tanto in sede di conferimento degli incarichi quanto in sede di passaggio ad incarichi diversi, la disposizione dellart. 2103 c.c. (art. 19 decreto legislativo 165/01).

– La valutazione delle esigenze organizzative che determinano ladozione del provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale è sottratto, nel merito, al sindacato giurisdizionale.

– Lagenzia resistente ha dato ampio conto delle esigenze di utilizzo della ricorrente presso la recentemente costituita Direzione Regionale di Venezia, che portano tra laltro sicuramente al passaggio a più elevata fascia retributiva, funzioni che non possono considerarsi penalizzanti o riduttive sotto il profilo professionale;

– Il provvedimento 9 giugno 2003 non può considerarsi dunque lesivo del diritto della ricorrente allattribuzione di un incarico direttivo;

– Quanto previsto, unitamente al richiamato principio della mobilità dirigenziale a fronte del quale recedono motivi personali o familiari, ed al rilievo che lincarico presso lUfficio del Territorio di Belluno sarebbe comunque destinato a scadere entro il febbraio 2004, induce altresì a sostenere linsussistenza di pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio.

Il ricorso va dunque respinto, e spese compensate in ragione della natura della controversia e delle questioni esaminate.