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Tuesday 02 December 2003

Non sempre il proprietario è anche responsabile dell’ abuso edilizio. Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 23 ottobre-24 novembre 2003, n. 45061

Non sempre il proprietario è anche responsabile dellabuso edilizio.

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 23 ottobre-24 novembre 2003, n. 45061

Presidente Savignano relatore Piccialli

Pm Meloni ricorrente DellAlbani P. ed altri

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe Salvatore DellAlbani e i di lui figli Paolo e Giacoma vennero dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, delle contravvenzioni di cui agli articoli 2 comma 1 e 13 legge 1086/71, 2 comma 2 e 13 legge 1086/71, 17 e 20 legge 64/1974, 18 e 20 legge 64/1974, quali ritenuti committenti di opere edilizie abusive (poi sanate ex articoli 13 e 22 legge 47/1985, sotto il profilo urbanistico), eseguite in Avola fino al 10 maggio 1999, anche in violazione delle disposizioni sulle costruzioni in cemento armato e di edilizia antisismica.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto, congiuntamente appello, che ai sensi dellarticolo 568 ultimo comma in rel. 593 Cpp (in ragione della non gravabilità di merito, conseguente allirrogazione della sola ammenda), è stato trasmesso a questa Corte, quale ricorso per cassazione.

Dalla settima sezione penale, alla quale limpugnazione era stata inizialmente assegnata ex articolo 610 comma 1 Cpp, il ricorso è poi pervenuto alla presente, non essendone stata ravvisata linammissibilità.

Limpugnazione, quanto alla posizione dei più giovani imputati, Paolo e Giacoma DellAlbani, lamenta linsufficienza della motivazione del giudizio di colpevolezza, in concorso con il genitore, in quanto basato sulla mera constatazione del loro diritto di proprietà, senza tener conto che il solo Salvatore DellAlbani, effettivo ed unico committente, per sua stessa ammissione, delle opere eseguite su suolo da lui acquistato ed intestato ai figli, era stato trovato sul posto. Comunque, viene soggiunto, anche una eventuale ed inerte consapevolezza dei figli circa liniziativa paterna, non sarebbe stata sufficiente ad integrare il concorso colposo nelle contravvenzioni.

Quanto alla posizione del suddetto, più anziano, imputato, unico responsabile delle violazioni edilizie, si invoca la prescrizione per le contravvenzioni alla normativa antisismica e la riduzione dellammenda per le rimanenti.

Il ricorso, per quanto riguarda le posizioni dei due giovani, è fondato.

Laffermazione di responsabilità dei medesimi, per concorso anche a titolo di colpa nellambito familiare, si basa esclusivamente su una ritenuta massima di esperienza, secondo la quale non sarebbe «sostenibile che un componente non sappia che altro componente costruisca una casa abusiva e pertanto contribuisca casualmente alla realizzazione dellevento».

A parte lopinabilità della suddetta presunzione, alla quale non si accompagnano altre considerazioni (circa la convivenza o meno dei due giovani con il genitore committente, la compresenza o meno suoi luoghi dellintervento abusivo e leventuale sottoscrizione di istanza di sorta, segnatamente di quella di sanatoria urbanistica), deve osservarsi che anche la mera inerzia, a fronte delliniziativa paterna, non sarebbe comunque sufficiente ad integrare il concorso o la cooperazione nelle contravvenzioni contestate, in difetto di un preciso obbligo di impedirne levento e di provvedere agli adempimenti formali, nella specie omessi, che la legge pone esclusivamente a carico del committente.

Si rende pertanto necessario, relativamente a tali due imputati, un annullamento, con rinvio al Tribunale di provenienza, che va peraltro limitato alle sole contravvenzioni alla legge 1086/71 (capi 1 e 2), essendosi nelle more del processo prescritte, ex articoli 157 n. 6 e 160 ultimo comma, quelle alla legge 64/1974, punibili con la sola ammenda ed estinte, tenuto conto delle interruzioni, dopo tre anni dalla consumazione.

Copia della sentenza va trasmessa, ai sensi degli articoli 25 e 26 legge 64/1974 allufficio tecnico della Regione, per quanto di competenza.

Il ricorso di Salvatore DellAlbani è, invece, inammissibile, considerato che alla data della pronunzia della sentenza di secondo grado, come rilevato dal primo giudice, erano già utilmente intervenuti atti interrottivi (decreto penale di condanna e disponente il giudizio abbreviato) e che, pertanto, non era ancora maturato il triennio richiesto per la prescrizione delle due contravvenzioni alla legge 64/1974; né può pronunziarsi lestinzione sopravvenuta, ostandovi la natura originaria dellinammissibilità dellimpugnabilità (vedi Cassazione Sezioni unite 32/2000), per il resto derivante dalla palese genericità ed attinenza al merito delle residue doglianze proposte, in ordine al trattamento sanzionatorio, da tale imputato.

Consegue, a carico del medesimo, la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria ex articolo 616 Cpp, determinandosi questultima nelladeguata misura di cui in dispositivo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di DellAlbani Paolo e DellAlbani Giacoma, senza rinvio, quanto alle contravvenzioni di cui alla legge 64/1974, ascritte ai capi 3 e 4 della rubrica, perché estinte per prescrizione, e, quanto alla residue contravvenzioni, con rinvio al Tribunale di Siracusa.

Dichiara inammissibile il ricorso di DellAlbani Salvatore, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 in favore della Casa delle ammende.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza allufficio tecnico della Regione siciliana.