Penale

Friday 04 April 2003

Non è reato la guida in stato di ebbrezza ?

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI RHO

SENTENZA

Imputato: del reato di cui allart. 186 commi 1 e 2 D.Lvo. 30-4-1992 n. 285, per avere circolato sulla pubblica via alla guida dellautovettura Opel Coupè targata ……., benchè fosse in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche.

Commesso in Rho (MI) in data 22-4-2002

MOTIVAZIONE

Limputato è stato citato in giudizio per rispondere del reato di cui al capo dimputazione.

In sede di udienza dibattimentale, sullaccordo delle parti, venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento il verbale di accertamento, nonché gli esiti delleseguito alcooltest.

Allesito della discussione, il PM chiedeva la condanna dellimputato alla pena di ¬. 1.200 di ammenda, mentre invece il difensore insisteva per lassoluzione dello stesso, ovvero in subordine per la dichiarazione di improcedibilità ex art. 34 D.ls. n. 274/00.

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Rileva questo giudice come dalla documentazione acquisita in giudizio – sia emerso quanto segue:

limputato è stato sottoposto ad alcooltest dalla Polizia Stradale di Milano, durante un normale controllo e non in quanto coinvolto in sinistro stradale, con danni a persone e/o a cose;

il tasso alcolico rinvenuto era pari a 0,92 g/l (prima misurazione) ed a 0,87 g/l (seconda misurazione) e – quindi di poco superiore a quello consentito (0,80 g/l) allepoca dei fatti per cui è giudizio;

limputato non ha precedenti penali, come risulta dal certificato del casellario agli atti;

il medesimo ha esibito al fine della identificazione patente di guida, nonché regolare permesso di soggiorno, da cui risulta residente in Italia dal 20-7-99.

Atteso quanto sopra, ritiene il giudicante come nel caso concreto considerata la natura della norma violata, nonchè:

la particolare tenuità del fatto commesso dallimputato, essendo il riscontrato tasso alcolico di poco superiore (0,07 in sede di prima misurazione e 0,12 g/l in sede di seconda), rispetto a quello consentito;

lassenza di danni arrecati a terzi dalla condotta illecita del medesimo;

loccasionalità di questultima, non risultando precedenti penali in capo allimputato (che risulta risiedere in Italia sin dal luglio 1999);

il pregiudizio che una eventuale condanna penale potrebbe comportare per lo stesso;

sia possibile applicare il disposto di cui allart. 34 D.ls n. 274/00, non risultando giustificato lesercizio dellazione penale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rho

visti gli artt.li 529 c.p.p. e 34 D.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di ******, per il reato di cui allart. 186 C.d.S., perché il fatto è di particolare tenuità.

Rho, lì 24 gennaio 2003

Il Giudice di Pace

(Dr. Marco Cavalleri)

Sentenza nr 07/03

Depositata il 28-1-2003