Penale

Tuesday 22 June 2004

Non è punibile l’ extracomunitario che non ottempera all’ ordine di espulsione se si trova in stato di povertà . TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – Sentenza 8 Aprile 2004

Non è punibile lextracomunitario che non ottempera allordine di espulsione se si trova in stato di povertà.

Uninteressante applicazione della scriminante dello stato di necessità da parte del Tribunale Penale di Roma che giunge ad affermare la irresponsabilità penale dellextracomunitario che non ottemperi allordine di espulsione perché a ciò impedito dal suo stato di assoluta non abbienza.

Nel nostro sistema Giuridico cè ancora spazio per i valori di solidarietà, economica e politica, riconosciuti ormai quali diritti fondamentali dai Sitemi Giuridici Internazionali.

(che)

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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

in composizione monocratica

I sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice della Prima Sezione Penale, dottoressa Donatella Pavone

alla pubblica udienza del 8 aprile 2004, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di XXX imputata del reato di cui allart. 14 co. 5 ter D. L.vo 286/98 (così come modificato dalla legge 30.7.2002 n. 189) perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione dellordine impartito dal Questore di Roma in data 3.7.03 ed a lei notificato il 3.7.03. In Roma il 10/7/03.

FATTO E DIRITTO

In data 10 luglio 2003, XXX, in epigrafe indicata, veniva tratta in arresto per il reato di cui al capo di imputazione.

Portata, l11 luglio, la prevenuta avanti al tribunale in composizione monocratica il Giudice, sentiti loperante e la stessa XXX, convalidava larresto e disponeva limmediata liberazione dellimputata.

Adottato il rito abbreviato, alludienza dell8 aprile 2004, le parti concludevano come in epigrafe.

Al fine di giudicare nel merito il reato di cui al capo di imputazione occorre premettere alcune osservazioni generali, anche tenuto conto della sentenza del 12 dicembre 2003 con la quale la Consulta, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha affermato importanti principi di diritto alla luce dei quali va valutata la sussistenza della fattispecie penale concreta. Va inoltre tenuto conto della giurisprudenza di merito già formatasi e per tutta la sentenza del tribunale di Roma (del 16.1.03 imp. Porcaru Maria) che riporta alcune considerazioni condivise da questa giudice e sotto riportate.

Detta ultima pronuncia fonda lintero sistema di cui al DPR 286/98, come modificato dalla Legge Bossi-Fini sulla sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto ex art. 13 commi 2 e 3 T.U., del quale lordine del Questore costituisca poi mezzo di esecuzione; è del resto la violazione di questultimo a costituire condotta penalmente sanzionabile.

La sentenza elenca quindi una serie di requisiti del provvedimento prefettizio di espulsione alla mancanza dei quali consegue la illegittimità del provvedimento medesimo, illegittimità rilevabile dufficio anche dal giudice penale che deve in tal caso disapplicare latto amministrativo e quindi assolvere limputato per insussistenza del fatto; lillegittimità del decreto di espulsione comporta infatti anche lillegittimità dellordine del Questore poiché ne costituisce necessario presupposto.

Tra tali requisiti viene indicato quello della traduzione allo straniero che non comprende la lingua italiana nella lingua a lui comprensibile ovvero, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese e spagnola, secondo la preferenza indicata dallinteressato e motivazione in ordine alle scelte al riguardo adottate. La predetta sentenza enuclea una serie di requisiti anche con riferimento allordine del Questore dalla mancanza dei quali discende lillegittimità del provvedimento che pertanto può essere disapplicato dal giudice penale con conseguente assoluzione dellimputato per insussistenza del fatto venendo meno uno degli elementi oggettivi della fattispecie incriminatrice. Anche tra tali requisiti viene indicata la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero (13 comma 7 T.U.), ovvero, ove non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese e spagnola, secondo la preferenza indicata dallinteressato (ancora art. 13 comma 7 T.U., specificato da art. 3 3° comma DPR 394/1999).

La citata sentenza di merito fa alcune considerazioni in ordine allelemento del giustificato motivo del trattenimento sul territorio dello Stato da parte dello straniero che deve essere escluso per ritenere sussistente lelemento oggettivo della fattispecie incriminatrice.

A questo proposito, la sentenza della Consulta soccorre definendo la clausola senza giustificato motivo come una valvola di sicurezza del meccanismo repressivo poiché evita che la sanzione penale scatti allorché anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione losservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo e oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi configgenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. La Corte ha peraltro affermato come quegli stessi motivi che legittimano la pubblica amministrazione a non procedere allaccompagnamento coattivo alla frontiera (modalità che invece costituisce la regola) non possono costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di giustificati motivi per non ottemperare lordine del Questore riconoscendo peraltro che in tale contesto la formula senza giustificato motivo riduce notevolmente e di fatto lambito applicativo della norma, pur non contrastando con le norme costituzionali.

Ciò premesso in via generale, venendo al caso concreto in esame, si osserva quanto segue.

Come risulta dagli atti, e in particolare dal verbale di arresto e delludienza di convalida, limputata non parla che la lingua rumena; sia il decreto prefettizio che quello del Questore sono invece stati redatti in lingua italiana e inglese. In essi viene dato atto dellimpossibilità di reperire un interprete di lingua rumena, così come viene dato atto che la lingua inglese è stata indicata dalla XXX; si tratta con tutta evidenza di motivazioni di stile che peraltro vanno valutate alla luce della circostanza che sono di provvedimenti dellAutorità di una grande città come Roma.

Gli atti di espulsione sono quindi illegittimi, per carenza del requisito della traduzione in una lingua conosciuta dallimputata e per carenza di motivazione (non di stile) sulla scelta della lingua adottata, tenuto conto che la mancata comprensione dellordine incide sul diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la XXX non ha potuto comprendere le conseguenze penali della violazione dellordine impartito.

Disapplicato latto di espulsione per lillegittimità dello stesso, limputata va assolta come in dispositivo.

Ad analoga conclusione si perviene anche esaminando il merito poiché limputata, colpita dallordine di espulsione in data 3 luglio 2003, notificato in pari data, è stata tratta in arresto il 10 luglio cioè dopo pochissimi giorni dalla scadenza prevista per allontanarsi dal territorio italiano; tenuto conto che la XXX è senza fissa dimora, era in Italia solo da un mese al momento dellarresto, è priva di occupazione e ha dichiarato di non avere i mezzi per tornare in Romania, ritiene questa giudice che non possa affermarsi che la stessa fosse economicamente in grado di acquistare i biglietti di viaggio per allontanarsi dal territorio dello Stato, anche sul rilievo che lo stesso ordine del Questore indica lirreperibilità di un mezzo di trasporto.

La descritta situazione di non abbienza e di condizioni di degrado può ragionevolmente integrare quel giustificato motivo che, sotteso alla permanenza sul territorio dello Stato, esclude la sussistenza del reato. Deve infatti operarsi, come affermato dalla Consulta, un bilanciamento tra linteresse, perseguito dal legislatore, di regolare i flussi immigratori rimovendo situazioni di illiceità o pericolo correlate alla presenza dello straniero in Italia, con valori fondamentali come quello della solidarietà economica e politica che impegnano anche virtù di norme sopranazionali ormai generalmente riconosciute come costituenti diritti umani. In tale bilanciamento, a parere di questo giudice, la situazione in cui versa limputata (non smentita da alcuna risultanza probatoria) che ha dichiarato in sede di arresto di non sapere come fare (circostanza credibile attesa la sua situazione) non può che prevalere e la XXX deve essere assolta come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 ss c.p.p. assolve XXX dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata in gg 60.

Roma 8 aprile 2004 IL GIUDICE

Donatella Pavone