Lavoro e Previdenza

Tuesday 26 October 2004

Non è nullo il ricorso di lavoro se dall’ esame complessivo dell’ atto e dei documenti allegati sono evincibili gli elementi formali richiesti dal codice di rito. Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 7 aprile-21 settembre 2004, n. 18930

Non è nullo il ricorso di lavoro se dallesame complessivo dellatto e dei documenti allegati sono evincibili gli elementi formali richiesti dal codice di rito

Cassazione Sezione lavoro sentenza 7 aprile-21 settembre 2004, n. 18930

Presidente Sirena Relatore Fumu

Pm Galasso difforme ricorrente Adao De Almeida Di Giannatale

Svolgimento del processo

Con sentenza 19 giugno-20 agosto 2001 la Corte dappello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di Adao Almeida Vittorina Di Giannatale, tendente ad ottenere la condanna dellInps al pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei di una prestazione previdenziale (pensione dovuta in regime di convenzione internazionale Sos n. 70235205), corrisposti in ritardo.

I giudici di appello osservavano che nellatto introduttivo non vi era alcun riferimento alla misura del credito né ai ratei di pensione per i quali si chiedeva il pagamento di interessi e rivalutazione.

Il ricorso era da ritenersi, pertanto, privo di quei requisiti minimi previsti dallarticolo 414 Cpc per la esatta identificazione della domanda.

La nullità della domanda era rilevabile dufficio, indipendentemente dalla proposizione di apposita censura dellIstituto previdenziale. La stessa non era, del resto, sanabile per effetto della costituzione della parte convenuta.

Avverso tale decisione la Adao De Almeida Vittorina Di Giannatale ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

LInps ha depositato solo procura.

Motivi della decisione

Con lunico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 414 Cpc, degli articoli 163, 164 e 437 Cpc in relazione allarticolo 360 n. 3 Cpc.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la nullità del ricorso, in quanto privo dei requisiti minimi richiesti dallarticolo 414 Cpc.

In realtà nel caso di specie erano chiaramente indicati sia il petitum che la causa petendi.

Infatti, la unica richiesta era quella di condanna dellIstituto previdenziale al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui ratei di pensione corrisposti in ritardo, cioè oltre il termine di 121 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa di pensione.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che non si abbia nullità dellatto introduttivo per mancata determinazione delloggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) sui quali la domanda si fonda, tutte le volte in cui sia comunque possibile la individuazione di tali elementi attraverso lesame complessivo dellatto ed i riferimenti anche documentali dellistanza, attesa la sua natura di componente della domanda dellunitario processo di cognizione (Cassazione 3269/95; 817/99; 10154/01; 12059/03).

Come è stato ritenuto nelle decisioni sopra indicate, rappresenterebbe un formalismo eccessivo, in possibile contrasto con evidenti ragioni di economia e chiarezza espositiva e, talvolta, persino con le concrete e ragionevoli possibilità espositive degli atti giudiziari, richiedere che, inderogabilmente, nel ricorso siano precisati tutti i dettagli del petitum e della causa petendi.

Non è possibile, ovviamente, indicare in astratto quale possa essere la linea di demarcazione tra quanto deve inderogabilmente desumersi dal ricorso e quanto possa, invece, trovare integrazione nella documentazione ad essa allegata.

Si tratta di valutazioni da compiersi, in maniera ragionevole, con concreto riferimento alle varie situazioni, assicurando in ogni caso che siano adeguatamente tutelati il diritto di difesa del convenuto e la funzionalità del giudizio.

Tanto premesso in linea generale, occorre riconoscere che nel caso dì specie i giudici di merito non si sono attenuti ai principi sopra indicati, poiché hanno considerato unicamente il testo del ricorso, senza verificare se in effetti lo stesso non consentisse la identificazione, pure approssimativa, dei periodi cui si riferivano le domande di pagamento di interessi e rivalutazione, con adeguata individuazione delloggetto del giudizio.

Inoltre, i giudici di appello non hanno preso in considerazione gli elementi desumibili dalla documentazione allegata e, prima di tutto, delle domande amministrative prodotte dalla ricorrente, le quale avrebbero dovuto essere già in possesso dellIstituto previdenziale (ed, anzi, condizionando la stessa proponibilità in giudizio delle pretese dellassicurato, devono in ogni caso essere verificate dallIstituto previdenziale in relazione alle domande contro di esso proposte).

Del resto, la ricorrente aveva indicato nellatto introduttivo il tipo di prestazione ed il numero della stessa (Sos 70235205), la decorrenza del diritto (dicembre 1983).

Aveva inoltre versato il modello 0bis rilasciato dallIstituto previdenziale, richiedendo gli accessori di legge, interessi e rivalutazione, sui ratei corrisposti in ritardo, cioè dopo i 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa di pensione.

Aveva anche indicato limporto complessivo richiesto, sottolineando che il calcolo degli interessi e rivalutazione era stato predisposto con decorrenza dal 2 novembre 1990 (essendo stata la domanda presentata in data 2 luglio 1990) e fino al 31 dicembre 1991.

La stessa ricorrente ha spiegato che la domanda era limitata ai soli interessi legali dall1 gennaio 1992 all1 dicembre 1992 (data di materiale pagamento dei ratei arretrati).

Significativamente, nessuna eccezione di nullità del ricorso introduttivo era stata proposta dallIstituto convenuto, che si era difeso invece nel merito della domanda.

I giudici di appello non hanno preso in esame il modello Plci, in quanto prodotto dalla ricorrente in sede di gravame, spiegando che le eventuali carenze dei requisiti previsti dai numeri 3 e 4 dellarticolo 414 Cpc non possono essere superate mediante precisazioni, aggiunte o modifiche successive, non essendo consentito al giudice lesame di elementi di prova tardivamente acquisiti ritenendo del resto «inammissibile la rimessione al giudice di una indagine ad explorandum sulla posizione dedotta in giudizio, al fine di estrapolare i dati necessari alla individuazione dei termini effettivi di questa».

Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto lammissibilità dellacquisizione di documenti nuovi in secondo grado. Né tiene conto del disposto dellarticolo 164 comma 4 e 5 e dellarticolo 156/2 Cpc.

«Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dallarticolo 437, comma 2, Cpc, si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti unulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile a prescindere dal carattere effettivamente nuovo della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado di giudizio» (Cassazione, 309/98).

I giudici di appello non si sono attenuti a tali princìpi; così incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dappello di Roma in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.