Penale

Friday 08 July 2005

Non è incostituzionale la previsione di reato di cui all’ art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) Corte costituzionale – sentenza 23 giugno – 7 luglio 2005, n. 265

Non è incostituzionale la previsione di reato di cui all’art. 707 c.p.
(possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli)

Corte costituzionale – sentenza 23
giugno – 7 luglio 2005, n. 265 – Presidente Capotosti
– relatore Neppi Modona

Ritenuto in fatto

1. – Con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Viterbo ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 707 del Cp (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di
grimaldelli), in riferimento agli articoli 3, 13, 24, secondo comma, 25,
secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Facendo proprie le considerazioni del
pubblico ministero che ha prospettato il dubbio di
costituzionalità, il rimettente osserva
che l’articolo 707 Cp «appartiene alla
generale categoria dei reati c.d. ’senza offesa’»,
della cui conformità a Costituzione si dubita «per contrasto con il principio
di offensività, in ragione dell’eccessivo grado di
anticipazione della tutela del bene giuridico-penale».
In particolare, l’articolo 707 configurerebbe un reato «di sospetto»,
incriminando comportamenti in se stessi non lesivi né pericolosi, «che lasciano
presumere l’avvenuta commissione non accertata o la futura commissione di
reati», e sarebbe «annoverabile anche nella sotto-specie […] dei così detti
’reati ostativi’ […] che non colpiscono comportamenti offensivi di un bene,
ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o
pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione
di altri reati».

La disposizione censurata anticipa a
tal punto la tutela penale da sanzionare una condotta che rappresenta «soltanto
un pericolo di una situazione pericolosa per il bene», ponendosi in tal modo in
contrasto in primo luogo con i principî costituzionali di materialità e di offensività, enucleabili
dall’articolo 25, secondo comma, Costituzione L’articolo 707 Cp incriminerebbe «una condotta esteriore (id est: il possesso di certe cose)» che rappresenta
soltanto un fatto «indiziante, anche in connessione con determinate condizioni
personali, di reati non accertati od ancora da compiere». La norma, «in palese
trasgressione della ratio garantista sottesa al
moderno diritto penale del fatto», punirebbe perciò dei semplici stati
soggettivi. Sicché la sentenza 14/1971 della Corte costituzionale, che ha
negato «il contrasto dell’articolo 707 Cp con il
principio di materialità del reato», qualificando il possesso come conseguenza
di una condotta presupposta, si fonderebbe su una argomentazione
«apodittica ed opinabile».

Quanto alla violazione del principio di offensività, desumibile non
solo dall’articolo 25, ma anche dagli articoli 27 e 13 Costituzione, la norma
censurata, rendendo «legittimo» il sospetto che certi oggetti posseduti da chi è
stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro servano per
commettere reati contro il patrimonio, penalizzerebbe (come tutti i reati di
pericolo presunto) la mera «violazione del dovere di obbedienza alle norme
statali, pure in mancanza di un pericolo concreto». Al riguardo, il giudice a
quo lamenta che nella sentenza 370/96 la Corte costituzionale abbia escluso
l’illegittimità dell’articolo 707 Cp tralasciando
«del tutto in sede motiva il profilo dell’inoffensività della condotta,
limitandosi a ribadire la non irragionevolezza
dell’incriminazione e la sufficiente determinatezza della fattispecie».

Il reato in esame violerebbe anche i
principî di eguaglianza, di «colpevolezza» (articolo
27, primo comma, Costituzione) e della finalità rieducativa
della pena (articolo 27, terzo comma, Costituzione), facendo dipendere la
punibilità del soggetto «non dal fatto in sé, bensì da elementi a questo del
tutto estranei […] rispetto ai quali non può muoversi alcun rimprovero
’colpevole’ all’imputato» e trasformando in elementi costitutivi del reato
«fatti per i quali è già intervenuta una condanna irrevocabile».

Il rimettente rileva poi che in
successive e più recenti pronunce la
Corte avrebbe però sostenuto che «lo
status personale di condannato per taluni delitti» non può legittimare la
sanzione penale. In particolare, la sentenza 354/02 conterrebbe affermazioni
che, «mutatis mutandis,
possono e debbono essere fatte proprie anche per
l’articolo 707 Cp», posto che in tale norma «l’avere
riportato una precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro, o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio,
[…], rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro
soggetto, non assume alcun disvalore sul piano
penale». La contravvenzione avrebbe, perciò, «i tratti di una sorta di reato
d’autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta
costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale».

Infine la norma censurata violerebbe gli articoli 24 e 27, secondo comma, Costituzione, in
quanto, facendo carico all’imputato di «giustificare» il possesso fornendo la
prova della destinazione lecita degli oggetti indicati nella previsione normativa,
imporrebbe al giudice di presumerne, nel dubbio, l’illegittima
destinazione, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con il
diritto di difesa garantiti dalla Costituzione.

2. – E’ intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.

L’Avvocatura premette che analoghe
questioni sono già state dichiarate infondate dalla
Corte costituzionale con le sentenze numeri 14/1971, 236/75, 370/96, e
manifestamente infondate con le ordinanze numeri 146/77 e 36/1990; del pari la Corte di cassazione ne
ha più volte escluso la non manifesta infondatezza.

In particolare, non sarebbe
ravvisabile la violazione dell’articolo 3 Costituzione, da un lato perché è
ragionevole che si «tenga conto dell’eventualità che
stia per commettere un reato chi, colto in possesso di grimaldelli, chiavi
ecc., sia stato già condannato per i reati specificati nell’articolo 707 Cp» (sentenza 236/75), dall’altro perché ben diversa è la
situazione di colui che risulti pregiudicato per delitti determinati da motivi
di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il
patrimonio rispetto a chi non sia mai stato condannato per tali reati.

Neppure sussisterebbe alcuna violazione del
principio di colpevolezza, in quanto l’articolo 707 Cp
prevede la punizione per una condotta che certamente può essere evitata,
essendo ovvio che se il possesso non è volontario il reato non sussiste.

Inoltre il rimettente fonderebbe le
censure sull’assunto, più volte sconfessato dalla
Corte, che l’articolo 707 Cp incrimini «uno stato
soggettivo e non una condotta»; al contrario, la norma punisce il possesso,
volontario e senza valida ragione, di «certi arnesi», vietandone la detenzione
a chi può ragionevolmente ritenersi ne farebbe «cattivo uso» per commettere
reati contro il patrimonio (sentenze 14/1971 e 236/75).

Il divieto e la conseguente sanzione
non sarebbero perciò affatto in contrasto con il principio di
offensività; anzi, «il possesso ingiustificato
degli arnesi di cui all’articolo 707 Cp […] è
comunemente sentito come una situazione pericolosa per la società». A
differenza dell’articolo 708 Cp, la norma censurata
costituirebbe tuttora un «utile strumento di difesa sociale».

Non pertinente sarebbe d’altro canto
il confronto con l’articolo 688, secondo comma, Cp,
dichiarato illegittimo dalla sentenza 354/02, posto che il possesso
ingiustificato a cui si riferisce l’articolo 707 Cp
genera «uno specifico (per concretezza ed intensità) pericolo di delitti contro
il patrimonio», mentre un analogo pericolo «di delitti contro la vita o
l’incolumità fisica delle persone o più in generale di fatti violenti» non è
riscontrabile nello stato di ubriachezza di chi ha
riportato una delle condanne indicate nell’articolo 688, secondo comma, Cp.

Sotto altro profilo l’Avvocatura sottolinea che l’articolo 707 non pone affatto a carico
dell’imputato l’onere di provare la liceità del possesso, ma esige soltanto che
sia fornita «un’attendibile e circostanziata giustificazione, da valutarsi, in
concreto, nelle singole fattispecie, secondo i principî della libertà delle
prove e del libero convincimento» (sentenza 14/1971), sì che deve escludersi qualsiasi
violazione degli articoli 24 e 27 Costituzione (sentenza 236/75).

Infine nessun contrasto può
ravvisarsi con il principio della finalità rieducativa
della pena. L’assunto del rimettente sarebbe viziato dall’erroneo presupposto
che l’articolo 707 punisca uno stato personale, mentre
la norma in esame incrimina un fatto specifico.

Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze di identico tenore, il Tribunale di Viterbo dubita, in
riferimento agli articoli 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27,
primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’articolo 707 Cp (Possesso
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli). Il rimettente adduce la violazione dei principî di ragionevolezza e di eguaglianza, della presunzione di non colpevolezza, della
finalità rieducativa della pena e del diritto di
difesa, ma il nucleo centrale delle censure si basa sul contrasto con i
principî di materialità e, soprattutto, di offensività
del reato, riconducibili all’articolo 25, secondo comma, anche in collegamento
con gli articoli 13 e 27, primo, secondo e terzo comma, Costituzione, dalla cui
violazione discenderebbe la lesione degli altri parametri evocati.

Stante l’identità delle
argomentazioni e delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, va
disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. – Le questioni non sono fondate.

3. – Quanto alla violazione del
principio di materialità, il rimettente lamenta che la fattispecie in esame non
descrive una condotta oggettivamente apprezzabile, ma dei meri «stati
soggettivi», in quanto la condotta esteriore, ravvisabile nel possesso di alcune cose, costituirebbe soltanto un fatto «indiziante,
anche in connessione con determinate condizioni personali, di reati non
accertati od ancora da compiere».

Sin dalle prime sentenze che hanno
preso in esame analoghe questioni di legittimità costituzionale, questa Corte
ha avuto occasione di rilevare che il reato di cui all’articolo 707 cod. pen. «presuppone una necessaria condotta, di cui il
possesso attuale di determinate cose che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza»
(sentenza 14/1971), ribadendo poi, in conformità a
quanto sostenuto in dottrina, che «il possesso concreta già una condotta o, comunque,
fa seguito ad una condotta, tanto è vero che se il possesso non è volontario
[…], il reato non sussiste» (sentenza 236/75). In effetti, la fattispecie in
esame è caratterizzata non solo da una condotta positiva,
rappresentata, appunto, dal possesso – ovviamente cosciente e volontario – di
chiavi o di «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature», ma anche dalla
presenza di un requisito ’negativo’, costituito – come meglio si vedrà in
seguito – dalla mancanza di elementi idonei a giustificare l’attuale
destinazione di tali oggetti.

4. – Escluso che la norma censurata
si ponga in contrasto con il principio di materialità
del reato, quanto alla asserita violazione del principio di offensività,
ad avviso del rimettente l’articolo 707 Cp incriminerebbe,
in mancanza di un pericolo concreto, la mera «violazione del dovere di
obbedienza», e configurerebbe «una sorta di reato d’autore» a carico di chi ha
riportato precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, a
prescindere dall’offesa o dalla messa in pericolo di un interesse penalmente
rilevante.

Questa Corte ha già avuto modo di
precisare che il principio di offensività
opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di
precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in
astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o
interesse oggetto della tutela penale («offensività
in astratto»), e dell’applicazione giurisprudenziale («offensività
in concreto»), quale criterio interpretativo-applicativo
affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia
effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato (v.
sentenze numeri 360/95, 263 e 519 del 2000, ove viene appunto definita la
duplice sfera di operatività, in astratto e in concreto, del principio di
necessaria offensività, quale criterio di
conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici
e quale canone interpretativo per il giudice).

La censura del giudice rimettente è
ovviamente riferita alla violazione del principio di offensività in astratto, in quanto gli elementi che
concorrono a descrivere il modello legale del reato di cui all’articolo 707 Cp non consentirebbero di individuare alcun interesse
meritevole di tutela penale, ma l’analisi dell’insieme degli elementi
costitutivi della contravvenzione in esame consente di delineare in termini
sufficientemente determinati l’oggettività giuridica della norma.

Ove si tenga presente, da un lato,
che il soggetto attivo deve essere persona già condannata per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
di delitti contro il patrimonio, dall’altro che la condotta si sostanzia nel
fatto che l’agente «è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte,
ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature»,
senza essere in grado di giustificarne l’attuale destinazione, la fattispecie in
esame – come del resto si ricava dalla intitolazione
della sottosezione in cui la stessa è collocata – mira evidentemente a
prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro
il patrimonio. Appare infatti non irragionevole la previsione
che quel determinato soggetto, colto in possesso di quei determinati strumenti,
stia per commettere reati contro il patrimonio mediante violenza sulle cose
(quali, ad esempio, furti in alloggi, in altri luoghi muniti di difese a tutela
della proprietà, ovvero su autovetture).

L’insieme degli elementi costitutivi
descritti dall’articolo 707 Cp consente pertanto di concludere che la norma è volta a tutelare, sotto forma di
esposizione a pericolo, un interesse penalmente rilevante, nel rispetto del
principio dell’offensività in astratto.

Si deve però
tenere presente che la particolare configurazione della contravvenzione in
esame lascia aperta la possibilità che si verifichino casi in cui alla
conformità del fatto al modello legale non corrisponde l’effettiva messa in
pericolo dell’interesse tutelato. Il giudice chiamato a fare applicazione della
norma dovrà pertanto operare uno scrutinio particolarmente rigoroso circa la
sussistenza del requisito dell’offensività in
concreto, verificando la specifica attitudine funzionale degli strumenti ad
aprire o forzare serrature (v. ordinanza 36/1990, nonché
sentenza 370/96), e valutando – soprattutto quando gli strumenti di cui
l’imputato è colto in possesso non denotino di per sé tale univoca destinazione
– le circostanze e le modalità di tempo e di luogo che accompagnano la
condotta, dalle quali desumere l’attualità e la concretezza del pericolo di
commissione di delitti contro il patrimonio.

5. – L’individuazione della
materialità della condotta incriminata e dell’interesse tutelato dall’articolo
707 Cp, nonché la
conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un
incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell’offensività
in concreto, dimostrano l’infondatezza delle censure sollevate in riferimento
all’articolo 25, secondo comma, Costituzione Rimangono così privi di autonomo
rilievo gli ulteriori profili di incostituzionalità, aventi portata sussidiaria
e conseguente, dedotti con riferimento ai parametri di cui agli articoli 3, 13,
24, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, Costituzione

PQM

la Corte costituzionale riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 707 del Cp,
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo
comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Viterbo con le ordinanze in epigrafe.