Famiglia

Tuesday 23 September 2008

Non dormire con il marito può essere motivo di addebito della separazione.

Non dormire con il marito può
essere motivo di addebito della separazione.

Cassazione – Sezione prima –
sentenza 1 luglio – 19 settembre 2008, n. 23885

Presidente Luccioli – Relatore
Giancola

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6-7.02.2003, il
Tribunale di Ivrea dichiarava la separazione consensuale dei coniugi V. N. ed E.
B., ricorrente, respingeva le reciproche domande di addebito della separazione
ed imponeva al N. di corrispondere alla moglie per il suo mantenimento
l’assegno mensile rivalutabile di euro 3.000,00, preso anche atto che il
medesimo N. manteneva direttamente il figlio A., non più convivente con la
madre, divenuto nel frattempo maggiorenne ma non economicamente indipendente.

Con sentenza del 14.04-6.05.2004,
la Corte di
appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata
in via principale dal N. ed in via incidentale dalla B., addebitava a costei la
separazione, dichiarava che il marito nulla doveva per il mantenimento della
moglie, confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava le spese
processuali.

La Corte di merito osservava e
riteneva, tra l’altro e per quanto ancora rileva:

che
fosse infondato il motivo di appello incidentale della B. inerente al diniego
di addebito della separazione al marito, con censure limitate al profilo delle
violenze subite nell’ultimo periodo di convivenza coniugale ed alle iniziative
d’indole patrimoniale adottate dal coniuge in pendenza del giudizio di
separazione

che in
riferimento alla domanda di addebito della separazione alla moglie, il N. aveva
enucleato i seguenti comportamenti che a suo parere avevano determinato il
fallimento dell’unione coniugale:

a. il
ripetuto rifiuto della moglie di trasferirsi con il figlio da omissis a omissis
e poi a omissis, città in cui egli doveva permanere per gran parte della
settimana in ragione della sua attività lavorativa

b. di
contro, i soggiorni della moglie per lunghi periodi da sola nella sua casa di
omissis in omissis, con affidamento del figlio alle cure dei parenti

c.
l’iniziativa della moglie, antecedente di due anni l’introduzione del giudizio
di separazione, di dormire nella stanza del figlio e non più con lui

che la
sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto sostanzialmente provate le
circostanze di addebito dedotte dal N., peraltro riferite concordemente da più
testimoni, aveva escluso il nesso causale, ossia che ad esse fosse
riconducibile la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale

che tale
valutazione non potesse essere confermata dal momento che si poneva in
contrasto con le risultanze processuali e con le normali regole di esperienza

che i
testimoni escussi (N. E., N. D., B. F. e N. A.) avevano tutti concordemente
dichiarato che il problema (del trasferimento) era stato oggetto di frequenti
discussioni tra i coniugi, caratterizzate dalle continue richieste del marito
di mantenere unita la famiglia e dai sistematici rifiuti della moglie

che il
contegno della B. ingiustificatamente oppositivo al trasferimento e ostativo a
rapporti fisici con il marito non poteva costituire espressione di situazioni
“concordate o accettate (e comunque risalenti nel tempo)”, ma causa principale
di progressivo ed insanabile distacco, disagio, incomprensione e lontananza
affettiva tra i coniugi

che tale
conclusione trovava conforto anche nell’evoluzione temporale degli eventi, dal
momento che il giudizio di separazione era stato introdotto dalla B. nel gennaio
del 1997 e che la stessa aveva ammesso che gli episodi di violenza in suo danno
da parte del coniuge, i quali apparivano effetto di “forte e sottile
provocazione architettata dalla moglie”, erano avvenuti nel luglio del 1996,
quindi in epoca successiva a quella del suo ripudio del marito, attuato in
provata epoca anteriore di due anni all’inizio del suddetto processo

che
diretta conseguenza dell’addebito della separazione era l’esclusione del
diritto della B. di ottenere dal coniuge un assegno di mantenimento.

Avverso questa
sentenza la B.
ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 28.04.2005 ed illustrato in
memoria. Il N. ha resistito con controricorso notificato il 27.05.2005.

Motivi della decisione

Con il ricorso la B. denunzia:

Violazione di legge con
riferimento agli artt. 151-156 c.c. – art. 360 n. 3 c.p.c.

Omessa valutazione delle
risultanze processuali con riferimento all’art. 116 c.p.c. – art. 360 n. 3
c.p.c.

Difetto di motivazione circa un
punto decisivo della controversia – art. 360 n. 5 c.p.c.

La ricorrente si duole, in
sintesi, che la Corte
distrettuale

A) abbia omesso di valutare e
comunque travisato le risultanze istruttorie, correttamente, invece, a suo
parere analizzate dai primi giudizi, ed in particolare

che in
ordine alla questione del trasferimento familiare ad omissis, abbia
contraddetto la valutazione dei giudici di primo grado, secondo la quale le
deposizioni dei testi (N. A., N. E., N. D. e B. F.) erano generiche e facevano
propendere per un fisiologico disagio coniugale e comunque per una soluzione
concordata dalla coppia, forse a causa dei continui mutamenti della sede di
lavoro

che non
abbia considerato né che il marito non aveva palesato nemmeno ai suoi familiari
d’origine alcun disagio per il diniego opposto dalla moglie al trasferimento
nelle diverse sue sedi lavorative né il suo emerso e palesato disagio affettivo

che
abbia affermato, senza riscontro probatorio, che “i testimoni escussi hanno…
concordemente dichiarato che il problema era oggetto di frequenti discussioni
tra i coniugi, che erano caratterizzate dalle continue richieste del marito di
mantenere unita la famiglia e dai sistematici rifiuti della moglie”

che
abbia valorizzato deposizioni testimoniali de relato, prive di elementi di
riscontro

che non
abbia considerato il suo comportamento del tutto aderente ai doveri familiari,
quale evidenziato dalle deposizioni rese dai testi M., G. e
B., per le quali anche le sue permanenze in omissis non avevano concretizzato,
nemmeno per il profilo affettivo, un allontanamento dal marito e dal figlio

che
abbia travisato le deposizioni testimoniali in punto di sue ragioni
dell’accudimento in via esclusiva del figlio e delle sue “lunghe” permanenze a
omissis ed abbia valorizzato le generiche dichiarazioni del figlio inerenti al
suo rifiuto di condividere con il marito il talamo coniugale, dichiarazioni
che, invece, in primo grado erano state valutate come neutre

B) abbia erroneamente applicato
l’art. 51 c.c. relativamente al presupposto per l’addebito, secondo cui la
frattura del vincolo di affezione matrimoniale deve essere in diretto nesso
causale con il denunziato (in questo caso neppure provato) profilo di censura
in capo ad uno dei coniugi

C) abbia omesso di analizzare le
risultanze processuali a sostegno del proprio appello incidentale inerente al
rigetto della domanda di addebito della separazione al marito ed in particolare

di dare
credito alle deposizioni testimoniali da cui emergevano l’assenza del N. quale
padre e marito, il suo marcato distacco affettivo ed il suo progressivo
disinteresse per la moglie, i litigi con violenze ai suoi danni, il
depauperamento economico dei familiari e le sue relazioni extraconiugali

di
valorizzare il pervicace contegno del coniuge, pur successivo all’inizio del
giudizio di separazione, volto al progressivo impoverimento della moglie, con
iniziative puntualmente riferite e valutabili ai fini dell’addebito

di
considerare che per le violenze attuate in suo danno il N. era stato condannato
in sede penale, con sentenza ormai passata in giudicato, che smentivano
l’ipotesi della provocazione.

Occorre premettere che,
contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, il gravame proposto
dalla B. attiene anche alla statuizione di accoglimento della domanda di
addebito della separazione formulata dal N. ed al conseguente diniego di
assegno di mantenimento in suo favore, come chiaramente evidenziato dalla
rubrica e dall’illustrazione dei motivi del ricorso, cui unicamente si deve
avere riguardo per definire l’ambito dell’impugnazione, alcun rilievo
limitativo potendo al riguardo assumere l’incompleta trascrizione del
dispositivo della sentenza impugnata, richiamato nella premessa del medesimo
atto ed evidentemente frutto di mero errore materiale.

Peraltro, le censure dedotte
dalla B. sono in parte inammissibili ed in parte non
fondate.

In primo luogo la ricorrente
avversa l’apprezzamento, istituzionalmente riservato al giudice di merito
(200609877) ed ampiamente e logicamente argomentato, circa la sua
responsabilità nel determinarsi della crisi coniugale, con inammissibili
critiche generiche ed apodittiche e censure di merito non corredate dalla
trascrizione integrale del contenuto delle deposizioni testimoniali che si
assumono neglette o travisate o de relato, di cui è, quindi, così impedita ogni
verifica, pure di decisività.

Inoltre, dal contenuto della
pronuncia impugnata non risulta affatto tralasciata né la prescritta
valutazione globale dei reciproci reprensibili contegni, ivi compresi, quindi,
quelli tenuti dal N., di cui si evidenziano anche le dinamiche ed i riferimenti
temporali, né la verifica del nesso di causalità con il fallimento dell’unione
coniugale, che, anzi, appare essere stato oggetto di analisi particolarmente
puntuale ed approfondita e di ampia e logica motivazione quanto alla relativa
conclusione di sussistenza con i contegni tenuti dalla B.

D’altra parte, come noto (in
tema, tra le altre, Cass. 199706566), una volta iniziato il giudizio di separazione
e cessata di fatto la convivenza, non possono
logicamente più assumere autonomo rilievo i comportamenti successivi del
coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione
di addebitabilità, posto che l’addebito trova la sua collocazione
esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa
dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha quindi
ragion d’essere allorché la convivenza è cessata.

Conclusivamente il ricorso della
B. deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente
desunti dalla natura della controversia e dalle peculiarità della vicenda,
consigliano la compensazione integrale delle spese processuali relative al
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese del giudizio di legittimità.