Penale

Tuesday 29 April 2003

Niente ricettazione – ma falso in scrittura privata – per chi fa uso di certificato assicurativo falso. Tribunale di Napoli – Sezione terza penale – sentenza 10-17 aprile 2003, n. 3141

Niente ricettazione – ma falso in scrittura privata – per chi fa uso di certificato assicurativo falso

Tribunale di Napoli Sezione terza penale sentenza 10-17 aprile 2003, n. 3141

Giudice Pezzella imputato Pagano

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio ex articolo 452 Cpp emesso il  15.5.2002 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Pagano Raffaelle veniva tratto a giudizio per rispondere dellimputazione trascritta in epigrafe.

Alla prima udienza del 5.12.2002, nella dichiarata contumacia dellimputato, costituitasi parte civile la Sara Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, aperto il dibattimento, le parti operavano le proprie richieste introduttive e questo Gm ammetteva le prove richieste, dando atto che comunque risultavano già acquisiti al fascicolo per il dibattimento la denuncia-querela sporta in data 26.3.2002 dalla Sara Assicurazioni e, trattandosi di corpo di reato, certificato, polizza e contrassegno di assicurazione della medesima compagnia assicurativa sequestrati allimputato.

Si dava altresì atto della presenza nel fascicolo per il dibattimento del verbale di sequestro amministrativo dellautovettura Fiat Uno e del verbale di contravvenzione per infrazioni al Codice della Strada punite con sanzione amministrativa.

Si procedeva quindi allesame del teste daccusa Romano Rocco, ispettore tecnico commerciale della Sara Assicurazioni per la Campania, allesito del quale il Pm insisteva per lescussione degli altri propri testi di lista non comparsi per cui, associandosi alla richiesta il difensore di parte civile e quello dellimputato, il processo veniva rinviato.

Allodierna udienza si procedeva allescussione del teste daccusa Trovato Giacomo, in servizio allepoca dei fatti presso il 10° Btg Carabinieri Campania, Compagnia Intervento Operativo..

Allesito il Pm rinunciava allaltro teste non ancora escusso (Di Zazzo) e questo Gm, nulla osservando le altre parti, revocava lordinanza ammissiva della prova nella parte relativa.

Veniva pertanto dichiarata chiusa listruttoria dibattimentale, si procedeva alla lettura degli atti consentiti ed utilizzabili, quindi il Pm, la parte civile e la difesa concludevano come riportato in epigrafe e questo Gm, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.

Motivi della decisione

Ritiene questo Gm, che, alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale, risulti pienamente accertata la penale responsabilità dellimputato Pagano Raffaele in ordine al reato di cui al capo b) dellimputazione, mentre lo stesso vada mandato assolto perché il fatto non sussiste da quello di cui al capo a).

Ed invero, è rimasto provato, attraverso lescussione del teste Trovato che il 6.5.2001, nel corso di un servizio sul territorio da parte dei Cc in Napoli alla Via Taddeo da Sessa, lodierno imputato venne controllato mentre era alla guida di unautovettura Fiat Uno grigia.

Con lui -ha ricordato il Trovato- cera una donna.

Si procedette come per prassi -ha proseguito il carabiniere escusso- al controllo del possesso da parte dellinteressato di patente, libretto di circolazione e certificato assicurativo.

I Cc evidentemente si insospettirono nel vedere il contrassegno di assicurazione esposto, della Sara Assicurazioni, che sembrava contraffatto, per cui si fecero consegnare dallimputato anche certificato di assicurazione e polizza e disposero un controllo presso gli uffici della Sara, che ne confermò la falsità.

.La circostanza della falsità della polizza e dei relativi certificato e contrassegno è stata confermata in dibattimento da Romano Rocco, ispettore della Sara Assicurazioni, il quale ha riferito, anche dopo averli riesaminati in dibattimento, che si tratta di moduli non originali (e lo si desume secondo il teste dalla mancanza del numero di polizza prestampato e dal carattere di stampa diverso da quelli solitamente usati) e ha aggiunto che in ogni caso né lintestatario della polizza né lautovettura in essa indicata risultavano assicurati presso la Sara.

I fatti di cui allimputazione, pertanto, sono ampiamente provati. 

In punto di diritto, ritiene tuttavia questo Gm che non possano integrare entrambi i reati di cui allimputazione che, così come contestati, si palesano alternativi.

Ed invero, non si ritiene che limputato possa essere chiamato a rispondere di una ricettazione che abbia come reato presupposto la contraffazione della polizza.

La norma di cui allarticolo 648 Cp trova, infatti, applicazione solo «fuori dei casi di concorso nel reato», cioè solo qualora chi acquisti, riceva o occulti danaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare ricevere o occultare, non abbia concorso proprio nella realizzazione del reato presupposto.

Per comè strutturata la norma sulla ricettazione, non si può, dunque, rispondere al tempo stesso di tale reato e del delitto presupposto.

In un caso come quello allodierno esame, per poter dire sussistente il reato di ricettazione, occorrerebbe, in altri termini, che limputato avesse ricevuto la polizza già contraffatta da terzi senza essere stato concorrente nella falsificazione.

Se ciò fosse avvenuto, peraltro, il Pagano dovrebbe rispondere del reato di ricettazione e di quello di uso di atto falso ex articolo 489, commi primo e secondo, Cp (norma che punisce «chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso» nella parte in cui, per la scrittura privata, sanziona «chi commette il fatto&al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno») e non certamente di falsità in scrittura privata ex articolo 485 Cp.

Ciò non è tuttavia avvenuto, nel caso di specie, perché non si vede chi altri se non il proprietario dellauto, possa essere stato in possesso dei dati (in primis il numero di targa e poi i propri dati anagrafici) necessari per formare la falsa polizza.

Se anche limputato abbia commissionato a terzi la materiale redazione e compilazione della falsa polizza, limitandosi a comunicare il numero di targa dellauto e le proprie generalità, egli concorre in ogni caso nel reato di falsa scrittura privata e quindi non è punibile per ricettazione.  

Sul punto occorrerà spendere ancora qualche parola, atteso che, complice anche lingannevole doppia contestazione di due fattispecie di reato ictu oculi alternative, sono stati portati nel dibattimento dalla parte civile argomenti che non paiono conferenti con lodierno decidere.

Preme a questo Gm rilevare che è fuori di dubbio che le due ipotesi di reato di cui agli articoli 648 e 485 Cp possano in via teorica concorrere.

Per giurisprudenza pacifica il reato di falso e quello di ricettazione hanno, infatti, obiettività giuridica diversa, perché tutelano beni diversi e pertanto possono concorrere materialmente (cfr. sul punto Cassazione sentenza 9373/81.

È così, ad esempio, quando si tratti di polizze assicurative, nel caso in cui allesito dellistruttoria rimanga provato che limputato abbia ricevuto da terzi un modulo di una compagnia assicurativa in bianco rubato o contraffatto e labbia poi egli stesso falsificato, apponendovi i propri dati personali e quelli del proprio autoveicolo.

In tal caso -che non è quello allodierno esame- limputato si rende colpevole di una ricettazione che ha come reato presupposto il furto o la falsificazione non della polizza, ma del modulo prestampato di contratto di assicurazione in bianco, e delitto di falso in scrittura privata per la falsa polizza che egli stesso crea compilando il modulo con i propri dati.

Secondo possibile caso è che si abbia la prova che colui che viene trovato in possesso della polizza falsa a suo nome abbia ricevuto la stessa già compilata e pronta per luso da un terzo.

In questo caso -che nemmeno è quello allodierno esame nel quale tale prova non cè stata- pare evidente che la circostanza che la polizza rechi le esatte generalità dellimputato e i riferimenti allautovettura dello stesso presuppone che egli abbia avuto almeno due contatti con colui che gli ha fornito la polizza, un primo nel quale gli ha comunicato la targa dellauto e soprattutto i propri dati anagrafici e uno successivo in cui ha ricevuto la documentazione falsa pronta per luso.

E se così altrimenti non può essere stato, egli è concorrente nel reato di falsa scrittura privata.

Si tratta un tipico caso di concorso eventuale di persone nel reato, perché ci si trova di fronte ad un reato, quale quello di cui allarticolo 485 Cp, che può essere indifferentemente commesso da una o più persona.

Anche se limputato non abbia redatto personalmente la polizza, si tratta comunque di un caso di concorso materiale, in cui limputato interviene in prima persona nella realizzazione degli atti che integrano lelemento oggettivo del reato, e non di un concorso morale, cui ci si sarebbe trovati di fronte qualora limputato si fosse limitato a fornire alla commissione del reato -materialmente realizzato da altri- un mero impulso psicologico.

Con il fornire i dati necessari alla creazione della falsa polizza limputato fornisce un contributo causale determinante nella realizzazione del reato.

In materia di tale contributo causale, comè noto, la dottrina giuridica ha elaborato nel corso degli anni varie teorie.

La teoria tradizionale e più restrittiva, maggiormente risalente nel tempo, è quella della conditio sine qua non, secondo cui per esserci concorso di persona nel reato la condotta del partecipe deve risultare insostituibile per la realizzazione del reato.

Ben presto tale teoria è stata superata da quella oggi prevalente della causalità agevolatrice o di rinforzo, secondo la quale un soggetto risponde a titolo di concorso ogni qual volta si sia limitato ad agevolare o facilitare la commissione del reato.

Cè anche chi propende per la teoria della prognosi, secondo cui vi sarebbe un apporto causale di un soggetto alla realizzazione di un reato se il suo contributo risulti, con un giudizio prognostico ex ante (ma secondo alcuni ex post) ed in concreto, causalmente collegato allevento, ovvero ne abbia quanto meno incrementato la possibilità di verificazione.

Ebbene, non sfugge anche allinterprete più disattento, come la condotta di chi fornisca ad altri i dati per la creazione di una falsa polizza per lassicurazione Rca soddisfi, perché chi la pone in essere possa dirsi concorrente nel reato, anche la teoria più restrittiva della conditio sine qua non.

Senza dati anagrafici e numero di targa dellauto, infatti, non sarebbe possibile la falsificazione di alcuna polizza utile allo scopo.

Essendo dunque limputato concorrente nel reato presupposto, non può dirsi sussistente la ricettazione.

Il terzo possibile caso é quello allodierno esame, che è tra quelli più ricorrenti sulle strade italiane e, conseguentemente, più spesso posti allattenzione dei giudici nelle aule di giustizia.

Un soggetto, nel corso di un controllo della circolazione stradale, viene trovato in possesso di una polizza falsificata a lui intestata e recante i dati identificativi del proprio autoveicolo.

Le indagini preliminari prima e listruttoria dibattimentale non consentono di provare che la polizza sia stata ricevuta da un terzo, né che il modulo utilizzato sia stato rubato.

Si riesce ad appurare -solitamente attraverso lesame testimoniale di un funzionario della compagnia assicuratrice- che è stato utilizzato per la falsificazione un modulo fotocopiato o scannerizzato da una polizza originale, previa cancellazione dei dati originariamente impressi e nuova compilazione.

Ebbene, se queste sono le emergenze dibattimentali anche nel caso che ci occupa, e le si somma alla già citata presenza nella polizza di dati personali che solo linteressato può avere fornito o comunque normalmente sconosciuti ad un estraneo, nellalternativa tra il reato di ricettazione e quello di concorso nel falso ritiene questo Gm che debba propendersi per il secondo.

Una giurisprudenza ormai risalente nel tempo si portava alle soglie della presunzione per affermare che, a causa dei costi di macchinari quali fotocopiatrici a colori e scanner e dei software di ritocco delle immagini, appariva inverosimile che limputato potesse avere fatto tutto da solo e quindi la polizza doveva averla ricevuta da terzi.

Da tale affermazione si faceva discendere la conseguenza che limputato era quindi colpevole di ricettazione, reato in aggiunta al quale gli veniva normalmente contestato non quello di falso in scrittura privata ex articolo 485 Cp, ma quello di uso di atto falso ex articolo 489 Cp. 

Lobiezione che anche allora poteva farsi è che, anche se si fosse rivolto a terzi per ottenere la polizza falsificata, limputato avrebbe dovuto rispondere con questi di concorso nel reato di falso per avergli fornito i dati da scrivere nella polizza.

Ma anche la premessa dellinverosimiglianza che limputato avesse potuti fare tutto da solo  è tuttavia oggi superata dalla diffusione di massa delle nuove tecnologie.

Oggi la stragrande maggioranza delle famiglie dispone di un personal computer e strumenti una volta sofisticati e costosissimi quali gli scanner o i programmi software di fotoritocco costano ormai  poche centinaia di euro.

È perciò diventato perfettamente plausibile che una persona sia in grado, disponendo di un originale di polizza, di clonarne il modello, scannerizzandolo e rimuovendo i dati originari, per apporvi i propri.

Va dunque affermata la penale responsabilità di Pagano Raffaele in ordine al reato di cui allarticolo 485 Cp contestatogli al capo b) dellimputazione

È pacifico in giurisprudenza che la falsificazione della polizza e dei relativi certificato e contrassegno relativi allassicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli costituisce falsità in scrittura privata e non in atto pubblico in quanto «la natura giuridica delle compagnie di assicurazione è caratterizzata dallattività eminentemente commerciale, sicché gli atti giuridici posti in essere restano nellambito del diritto privato» (così Cassazione, sezione quinta, sentenza 9197/86 rv. 173808).

Il reato in questione si consuma -come avvenuto nel caso allodierno esame- nel momento in cui il documento viene usato (cfr. Cassazione, sezione sesta, 3893/82).

Trattasi di reato perseguibile a querela che risulta ritualmente sporta (cfr. querela della Sara Ass.ni in atti).

A Pagano Raffaele, atteso il recente precedente penale, non vanno concesse ad avviso di questo Gm le circostanze attenuanti generiche.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri espressi dallarticolo 133 Cp, appare congruo determinare la pena da irrogarsi per Pagano Raffaele in mesi dieci di reclusione.

Segue la condanna dellimputato al pagamento delle spese processuali.

Allimputato, non ostandovi lunico precedente penale, e ritenendo che lo stesso si asterrà per il futuro dal commettere nuovi reati, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ai sensi dellarticolo 537 Cpp va dichiarata la falsità della polizza, del certificato e del contrassegno in atti, e ne va ordinata la cancellazione totale a cura della Cancelleria.

Ai sensi degli articoli 538 e 539 Cpp Pagano Raffaele va altresì condannato al risarcimento del danno alla costituita parte civile Sara Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione alla medesima costituita parte civile delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 635,00, di cui Euro 35,00 per spese e il restante per diritti e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge da documentarsi con fattura.

Va pronunciata invece, come detto, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di ricettazione di cui al capo a).

PQM

Letti gli articoli 533 e 535 Cpp dichiara Pagano Raffaele colpevole del  reato ascrittogli al capo b) dellimputazione e lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Letto larticolo 530 Cpp assolve Pagano Raffaele dal reato ascrittogli al capo a) dellimputazione perché il fatto non sussiste.

Dichiara la falsità della polizza di assicurazione e dei relativi certificato e contrassegno in atti e ne ordina la cancellazione totale, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza. 

Condanna Pagano Raffaele al risarcimento del danno alla costituita parte civile Sara Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in separato giudizio.

Condanna Pagano Raffaele alla rifusione alla costituita parte civile Sara Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di assistenza e rappresentanza nel giudizio, che liquida in complessivi Euro 635,00, di cui Euro 35,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge da documentarsi con fattura.