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Tuesday 04 November 2003

Niente pubblicità negli opuscoli di informazione giornalistica. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 8919/2003

Niente pubblicità negli opuscoli di informazione giornalistica

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 8919/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I,

composto dai Signori:

1) dott. Antonino Savo Amodio Presidente f.f.

2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore

3) dott. Germana Panzironi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 38441995 Reg. Gen., proposto dalla ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. avv. Vito Scialla, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Bonomo e Antonio Pacifico, nonché dalla MEDIOLANUM VITA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Ennio Doris, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Morese e Antonio Pacifico

c o n t r o

lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallAvvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

dellAssociazione FEDERCONSUMATORI, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

per lannullamento

del provvedimento assunto dallAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelladunanza del 931995, comunicato il successivo giorno 28, con il quale la medesima qualificava come pubblicità ingannevole (ai sensi degli artt. 2 lett. b) e 4 comma 1 del d.lgs. n. 74 del 2511992) lopuscolo “Come farsi la pensione da soli” diffuso dalla società editrice ricorrente quale supplemento allegato al suo periodico “EPOCA” del 27 settembre del 1994, e ne vietava lulteriore diffusione, imponendo altresì la pubblicazione di un estratto della pronuncia.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio dellAmministrazione intimata;

VISTE le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 15102003 il relatore ed altresì gli avv.ti A. Pacifico e W. Ferrante;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelladunanza del 931995 qualificava come pubblicità ingannevole (ai sensi degli artt. 2 lett. b) e 4 comma 1 del d.lgs. n. 74 del 2511992) lopuscolo “Come farsi la pensione da soli” diffuso dalla società Arnoldo Mondatori Editore quale supplemento allegato al suo periodico “EPOCA” del 27 settembre del 1994, e ne vietava lulteriore diffusione, imponendo altresì la pubblicazione di un estratto della pronuncia. Ciò nella convinzione che il relativo inserto avesse natura pubblicitaria (e non già giornalistica), ma non fosse chiaramente riconoscibile nella sua indole da parte dei lettori, dissimulando la propria finalità promozionale a favore di un determinato prodotto assicurativo offerto dalla società Mediolanum Vita sotto le parvenze di una comunicazione informativa obbiettiva apparentemente solo sponsorizzata dalla medesima compagnia.

Avverso tale provvedimento insorgevano le società Mondatori e Mediolanum proponendo la presente impugnativa, notificata in data 3131995 e depositata il successivo giorno 44, con la quale venivano criticate sotto più profili le conclusioni dellAutorità circa la natura pubblicitaria dellopuscolo.

A fondamento del gravame venivano dedotti motivi così rubricati:

1) violazione dellart. 2 lettera b); falsa applicazione dellart. 4 comma 1 del d.lgs. n. 74 del 1992 [1]; eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, e disapplicazione dei criteri generali di cui al d.m. 9121993 n. 581;

2) falsa applicazione dellart. 7, comma 6, d.lgs. cit. [2]..

Le ragioni di parte ricorrente venivano riprese ed ulteriormente sviluppate con una successiva memoria, con la quale si insisteva per laccoglimento dellimpugnativa.

LAvvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per lAutorità intimata, deduceva dal canto suo linfondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 15102003 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1 Forma oggetto di controversia la natura dellopuscolo “Come farsi la pensione da soli” pubblicato dalla società Arnoldo Mondatori Editore quale supplemento allegato al suo periodico “EPOCA” del 27 settembre del 1994, inserto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto, con il provvedimento impugnato, costituire una pubblicità occulta, mentre secondo la tesi di fondo dell’editrice ricorrente avrebbe avuto natura informativa e quindi giornalistica.

LAutorità ha reputato che il relativo testo avesse natura pubblicitaria, ma non fosse chiaramente riconoscibile nella sua autentica indole da parte dei lettori, dissimulando la propria finalità promozionale a favore di un ben determinato prodotto assicurativo offerto sul mercato dalla società Mediolanum Vita sotto le parvenze di una comunicazione informativa obbiettiva apparentemente solo sponsorizzata da tale compagnia.

2 Data la materia del contendere, conviene introduttivamente ricordare che il d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, prevedendo che la pubblicità deve essere palese (art. 1 cpv.), impone con ciò il requisito della “trasparenza” della comunicazione pubblicitaria, in forza del quale la stessa deve “essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione” (art. 4).

Il d.lgs. n. 741992 vieta, quindi, ogni forma di pubblicità occulta, in considerazione della sua notevole insidiosità. Essa, infatti, elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria scoperta; è più autorevole ed affidabile, per il fatto che il messaggio ha lapparenza di uninformazione neutrale e disinteressata; è, infine, particolarmente efficace, in quanto si presta a carpire lattenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi pubblitari palesi. La pubblicità occulta, dunque, nella multiformità delle sue espressioni, disorienta il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione, oltre, naturalmente, ad alterare la ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale.

Nell’ambito del divieto di pubblicità occulte ricadono, in particolare, le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata “redazionale”, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione.

La inammissibilità della pubblicità c.d. redazionale fa sorgere, allora, in materia di comunicazioni al pubblico, l’esigenza di distinguere tra le comunicazioni che dell’informazione giornalistica hanno, oltre all’apparenza, anche la sostanza, costituendo perciò espressione della libertà di stampa tutelata dall’art. 21 della Costituzione, e i messaggi di contenuto, invece, pubblicitario, camuffati in un contesto -solo apparentemente- informativo.

Questa distinzione è assai delicata e richiede una particolare prudenza, in quanto la difesa dei consumatori e del mercato non può andare in alcun modo a detrimento della salvaguardia della libertà di stampa e, più in generale, della libertà di manifestazione del pensiero nelle sue molteplici espressioni (così come, in altro ambito, della libertà di creazione artistica).

Non si può negare, inoltre, che si tratti di una distinzione in concreto non sempre agevole ed univoca, anche per il carattere per definizione occulto della pubblicità redazionale.

Al riguardo va precisato che perché una comunicazione possa essere ritenuta pubblicitaria non basta che essa sia idonea a generare un oggettivo effetto promozionale. Anche un genuino articolo giornalistico potrebbe produrre indirettamente un risultato del genere, ad esempio citando un prodotto e riferendo ad esso eventuali apprezzamenti positivi nellambito di un contesto informativo, senza per questo smarrire la propria natura.

La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto, secondo il d.lgs. n. 741992 (art. 2, c. 1°, lett. a)), sulla circostanza della presenza di “uno scopo di promuovere la vendita di beni … oppure la prestazione di opere o di servizi”, fine che è evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire uninformazione obiettiva. In presenza dellindicato scopo promozionale, infatti, la citazione del prodotto non è espressione di una valutazione di opportunità compiuta in modo disinteressato ed indipendente dal giornalista, ma integra gli estremi di una comunicazione che, per il fatto di essere dettata dallanzidetta finalità pubblicitaria, è diretta ad influire sui comportamenti economici dei consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, I, n. 5836 del 272001, n. 7274 del 792001, n. 2638 del 2832002 e n. 4563 del 2252002).

Venendo al profilo dellaccertamento dellesistenza in concreto di questo decisivo elemento va detto che, ove manchino delle prove dirette circa la presenza di uno scopo promozionale (id est, in carenza di prove storiche del rapporto c.d. di committenza, che di tale scopo costituisce il consueto fondamento), deve riconoscersi alla luce dei principi generali la possibilità per lAutorità di procedere, come è avvenuto nella specie, per presunzioni -naturalmente, gravi, precise e concordanti- argomentate alla luce delloggettivo modo di presentarsi dellarticolo redazionale (cfr. ad es. le sentenze della Sezione n. 58362001 e n. 45632002). A ritenere diversamente, del resto, data la normale indisponibilità in questa materia di prove dirette, si rivelerebbe sostanzialmente impossibile far emergere e perseguire una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza della pubblicità.

Da questo punto di vista va però notato che esorbiterebbe dai compiti del Giudice Amministrativo un ipotetico rifacimento delliter deduttivo seguito caso per caso dall’Autorità (quasi che il Tribunale fosse un “Giudice Pubblicitario” di secondo grado, il che, naturalmente, non è), come pure ogni altra forma di controllo del merito delle valutazioni operate dalla stessa resistente. Quello che il Giudice adito può svolgere in materia è un sindacato soltanto indiretto, inteso essenzialmente a verificare la ragionevolezzacoerenza dell’iter logico percorso dallAutorità, la congruità dell’istruttoria compiuta, la sufficiente univocità degli elementi indiziari disponibili e la sufficienza della motivazione addotta.

3 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte può pervenirsi ad un adeguato inquadramento della materia che forma oggetto del primo e principale motivo di ricorso.

3a LAutorità con il proprio provvedimento ha ritenuto, come si è visto, che sotto le sembianze di un inserto “apparentemente solo sponsorizzato” dalla società Mediolanum Vita venisse surrettiziamente raccomandata al lettore una formula assicurativa sostanzialmente coincidente con la tipologia offerta sul mercato dalla stessa compagnia, ed oggetto della pubblicità riprodotta in più punti dello stesso opuscolo.

Le ricorrenti premettono che nellinserto in discorso esisterebbe una netta distinzione tra la pubblicità ed il testo informativo, e che la Mediolanum era stata indicata con la massima trasparenza quale sponsor dellopera mediante lusuale espressione “in collaborazione con”.

Posta questa premessa, nel ricorso si oppone che la formula assicurativa consigliata dallopuscolo corrisponderebbe, in realtà, ad una tipologia di genere (lo schema della rendita vitalizia differita con premio annuale e prestazioni rivalutabili), coltivata non solo dalla Mediolanum Vita ma da tutte le più importanti compagnie assicuratrici. Ora, poiché nella parte informativa dellopuscolo non esisterebbe alcun riferimento alla suddetta compagnia qui ricorrente, ma la raccomandazione indirizzata al pubblico atterrebbe soltanto alle caratteristiche oggettive della cennata tipologia di genere (tanto che è stato suggerito al lettore, ai fini della scelta della compagnia, di contattare almeno due società diverse, al fine di poter fare gli opportuni confronti), da ciò discenderebbe lillegittimità della qualificazione dellintero inserto come comunicazione pubblicitaria

3b Osserva il Tribunale che queste considerazioni non possono essere condivise.

E necessario in primo luogo evidenziare linfondatezza dellasserto di parte ricorrente circa la presunta netta distinzione che lopuscolo rispetterebbe fra il testo informativo (mancante, in tesi, di qualsiasi riferimento ai prodotti dellassicuratrice-sponsor), da una parte, ed i messaggi pubblicitari dallaltra. Nella pag. 17 della pubblicazione, allatto di introdurre una casistica di rilevante valenza di orientamento per il lettore viene chiaramente detto che la stessa era stata svolta da “EPOCA con la collaborazione di Mediolanum Vita Assicurazioni”; nelle pagg. 22 e 23 dello stesso testo, inoltre, è stato riprodotto un modello di nota informativa recante proprio lintestazione ed il marchio della stessa società, fatto assurgere così in tale contesto a paradigma di completezza.

Piuttosto che la “netta distinzione” rivendicata dalle ricorrenti, quindi, quel che si rinviene è secondo quanto ha ben detto la difesa di parte resistente- un mescolamento di elementi informativi e pubblicitari.

A ciò deve essere poi soggiunto che la circostanza che lopuscolo ospiti messaggi reclamistici dellimpresa sponsor (ma, si noti, di nessun altro operatore del settore) inerenti proprio alla specifica tipologia contrattuale consigliata nel relativo testo determina una inevitabile associazione ideale nel pubblico, il quale, consultando lopera nella sua interezza in modo organico, è portato inevitabilmente a tradurre le considerazioni pur apparentemente generiche contenute nel testo della “guida” in chiave di connessione di fatto praticamente esclusiva con il prodotto dello sponsor indicato.

E pacifico, infine, che il contenuto di un prodotto editoriale non possa essere influenzato dal suo sponsor (come viene rammentato anche alla pag. 6 della memoria delle società).

Gli elementi addotti dalle ricorrenti, conseguentemente, non valgono ad infirmare il convincimento dellAutorità che la pubblicazione in questione si atteggi nella sua globalità in modo incompatibile con la finalità del-lesercizio obiettivo e disinteressato del diritto di cronaca e di informazione ed integri una comunicazione pubblicitaria, dal momento che la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato si presenta esente da vizi, rivelando anche ad una semplice lettura del suo testo, al contrario, la piena congruità del suo apparato motivatorio e la razionalità delliter logico seguito dalla resistente.

Di qui linfondatezza di questo primo mezzo dimpugnativa.

4 Il secondo motivo di gravame verte specificamente sulla misura, posta a carico delle ricorrenti, della pubblicazione di un estratto del provvedimento impugnato.

4° Viene dedotto nel ricorso che a distanza di sei mesi dallaccaduto la pubblicazione prescritta non consisterebbe più in una misura restitutoria o riequilibratrice, ma in una “immeritata mortificazione” delle società interessate, che verrebbero così ingiustamente esposte alla pubblica riprovazione.

La tesi di fondo di parte ricorrente è quindi, in pratica, nel senso che con la formale conclusione della singola campagna pubblicitaria sospetta di ingannevolezza l’Autorità Garante verrebbe con ciò stesso più o meno automaticamente privata di ogni potere di intervento repressivo.

Questo punto di vista, però, come la Sezione ha già avuto modo di rimarcare più volte (sentenze n. 848 del 3051997, n. 7288 del 792001 e n. 2638 del 2832001), non trova riscontro nel sistema del d.lgs. n. 741992, il quale ha per scopo quello di tutelare i concorrenti, i consumatori e, più ampiamente, il pubblico, non solo “dalla pubblicità ingannevole” in corso, ma anche “dalle sue conseguenze sleali” ancora attuali. Tanto ciò è vero che l’art. 7, comma 6, del decreto, nel delineare il potere dell’Autorità di applicare la misura della pubblicazione, ne individua la finalità tipica nell’ “impedire che la pubblicità ingannevole o … comparativa … continuino a produrre effetti”.

Ciò che è decisivo, dunque, ai fini della permanenza del potere di intervento dell’Autorità non è, come mostrano di ritenere le ricorrenti, il fatto che la campagna pubblicitaria sia tuttora in corso (sarebbe ben facile, altrimenti, eludere le garanzie di cui al d.lgs. n. 741992), bensì la circostanza che ne siano ancora attuali le conseguenze, vale a dire che sia ancora vivo l’ingiustificato maggior credito acquisito dall’impresa presso i consumatori attraverso leffetto promozionale del messaggio ingannevole. E poiché l’esperienza comune insegna che tale indebito maggior credito normalmente sopravvive, almeno per un certo periodo, alla conclusione della campagna pubblicitaria, come pure che il messaggio pubblicitario contenuto in un periodico (a maggior ragione se sotto forma di guida) può rimanere per molto tempo ancora nella disponibilità del pubblico, non può essere ricollegato in alcun modo al dato formale della cessazione delliniziativa pubblicitaria sub judice l’effetto della caducazione dei poteri dell’Autorità.

4b Parimenti infondato è il rilievo per cui le scarne proposizioni dellestratto da pubblicare potrebbero far pensare ad una pratica fraudolenta delle società interessate, così ingenerando uno spropositato allarme presso la clientela. Il tenore del testo del quale è stata imposta la pubblicazione è in verità chiaro nellidentificare laddebito in questione negli specifici termini di una pubblicità occulta.

4c La natura delladdebito, inoltre, è tale che il pericolo di una potenziale lesione per la concorrenza è in re ipsa: sicché priva di pregio è la doglianza che ha investito la presenza del corrispondente passaggio nel testo dellestratto da pubblicare.

4d Per quanto attiene, infine, alle modalità estrinseche da seguire ai fini dellesecuzione della pubblicazione (dimensioni dei caratteri da utilizzare, forma del messaggio, ecc.), appare chiaro come questi aspetti siano naturalmente rimessi alla discrezionalità dellAutorità, che nella specie risulta essere stata esercitata in modo immune da vizi.

4e Donde linfondatezza anche di tutti i profili di doglianza articolati con il secondo mezzo dimpugnativa.

5 Il ricorso, essendo risultato per le ragioni esposte carente di fondamento, deve essere in conclusione respinto.

Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P Q M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La decisione sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 15102003.

Il Presidente

L’estensore

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2003