Tributario e Fiscale

Friday 08 July 2005

Niente patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati di evasione di imposte sui redditi o IVA. La norma, secondo la Consulta,non è incostituzionale

Niente patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati di evasione di imposte sui redditi o IVA. La norma, secondo la Consulta,non è incostituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,

Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano

VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei
giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 91, comma 1,

lettera a)
del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle

disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di spese di

giustizia),
promossi con ordinanze
del 13 maggio 2004 dalla Corte

d’appello di
Torino e del 6 maggio 2004 dal giudice per l’udienza

preliminare del Tribunale di Venezia nei
procedimenti penali a carico

di
F.
B. e di
D. F.
F.
ed altri iscritte ai nn. 723 e 934 del

registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn.
38 e 48, 1ª serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di
intervento del Presidente
del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera
di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice

relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 maggio 2004 la Corte d’appello

di
Torino ha sollevato,
in riferimento all’art. 24, terzo
comma,

della
Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale

dell’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115

(Testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in

materia
di spese di giustizia), secondo cui l’ammissione al gratuito

patrocinio
e’ esclusa per l’indagato, l’imputato
o il condannato di

reati
commessi in violazione
delle norme per
la repressione

dell’evasione in
materia di imposte
sui redditi e
sul valore

aggiunto;

che, rileva
il rimettente, B. F. aveva
presentato ricorso

contro il
provvedimento di altra sezione
della Corte d’appello che

aveva rigettato la sua istanza di
ammissione al gratuito patrocinio;

che il
ricorrente era stato condannato per i reati di cui

agli
artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione
delle violazioni delle norme finanziarie), 110 cod. pen.

e
4 lettera d), del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429 (Norme per

la
repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore
aggiunto e per
agevolare la definizione delle
pendenze in

materia tributaria), convertito, con
modificazioni, in legge 7 agosto

1982, n. 516, per avere emesso
fatture per operazioni inesistenti nei

confronti
di diverse societa’ negli
anni 1995 e 1996
e aveva

documentato
i requisiti reddituali
richiesti dal d.P.R. n. 115 del

2002 per ottenere il gratuito
patrocinio;

che, pertanto,
la decisione della
questione di

costituzionalita’
e’, ad avviso
del rimettente, rilevante
nel

giudizio a quo;

che, quanto
alla non manifesta
infondatezza, la Corte

d’appello rileva che il legislatore costituzionale ha
previsto, come

unico
requisito per l’ammissione al gratuito patrocinio, lo stato di

non abbienza,
con esclusione di ulteriori limitazioni (art. 24, terzo

comma,
della Costituzione), mentre
con la norma
impugnata il

legislatore
ordinario ha apportato una deroga al principio sancito

dalla norma costituzionale;

che con
ordinanza del 6 maggio 2004 il giudice dell’udienza

preliminare
del Tribunale di
Venezia ha sollevato
questione di

legittimita’
costituzionale della stessa
norma impugnata con

l’ordinanza di
cui sopra, in
riferimento agli artt. 3, 24 e
27,

secondo comma, della Costituzione;

che, secondo
il rimettente, F. D. F., imputato del reato di

cui
all’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei

reati
in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto), per

aver
emesso, al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale, delle

fatture
relative ad operazioni
inesistenti, aveva chiesto di essere

ammesso
al gratuito patrocinio, e che la questione di legittimita’

costituzionale
aveva decisiva rilevanza nel processo, riguardando il

fondamentale diritto di difesa dell’imputato;

che la norma
costituzionale garantirebbe il diritto di difesa

dei
non abbienti, senza
alcuna limitazione, per cui non sarebbe

consentito
al legislatore escludere coloro che siano in possesso dei

requisiti
reddituali previsti solo perche’
e’ stato loro ascritto un

particolare tipo di reato;

che la
disposizione impugnata porrebbe,
invece, una

presunzione
assoluta per cui chi e’ indagato ovvero imputato di un

reato finanziario non possa essere in condizioni
economiche disagiate

o,
comunque, non sia meritevole della tutela a spese dello Stato, in

contrasto
con altra disposizione costituzionale per cui la
persona

non
puo’
essere considerata colpevole fino alla condanna definitiva

(art. 27,
secondo comma, della
Costituzione), ed in violazione,

altresi’,
di un semplice
criterio di ragionevolezza, giacche’ e’

evidente
che taluno possa essere incriminato erroneamente e
venire

poi assolto;

che la
limitazione introdotta dal legislatore creerebbe

inoltre,
a giudizio del rimettente,
un’ingiustificata disparita’ di

trattamento
nei confronti degli
indagati o imputati
di altre

violazioni
penali, in violazione
del principio di cui all’art. 3

Costituzione;

che, nel
caso di specie, peraltro, sarebbe stata contestata

non
gia’
una condotta di
vera e propria evasione fiscale bensi’,

sostanzialmente,
una condotta di
favoreggiamento dell’evasione di

altri;

che il
Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto,

con
il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio

introdotto
con l’ordinanza del Tribunale di
Venezia, ha chiesto che

la questione venga dichiarata
inammissibile o comunque infondata.

Considerato che i
due giudizi, avendo ad oggetto la medesima

questione, vanno riuniti per essere decisi con
unico provvedimento;

che i
provvedimenti di rimessione
omettono di fornire

qualsiasi
descrizione in ordine alle fattispecie concrete sottoposte

all’esame
dei giudici a quibus, dal momento
che, in particolare,

l’ordinanza del
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Venezia non
accenna alla sussistenza
dei presupposti reddituali

previsti
per la concessione del beneficio, mentre quella della Corte

d’appello di
Torino si limita
ad affermare che
il Fabbri «ha

documentato i requisiti reddituali
richiesti dal d.P.R. n. 115/2002»,

senza
tenere presente l’insufficienza della sola documentazione al

predetto
fine, ove non avvalorata dal riferimento al tenore di vita,

alle
condizioni personali e
familiari e alle attivita’ economiche

eventualmente
svolte (art. 96, secondo comma,
del d.P.R. n. 115 del

2002), dal
momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di

legittimita’,
la norma impugnata,
nell’escludere il beneficio del

patrocinio
dello Stato limitatamente ad una particolare categoria di

reati,
presume, non irragionevolmente,
l’impossibilita’ di verifica

delle
condizioni economiche dell’autore
sulla sola base documentale

(Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del
2000);

che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
il giudice

deve
rendere esplicite le
ragioni che lo inducono a
sollevare la

questione
di costituzionalita’
con una motivazione autosufficiente,

tale
da permettere la
verifica della valutazione sulla rilevanza,

cio’
che, per le evidenziate lacune,
non risulta possibile nei casi

di specie;

che tale
insufficienza della motivazione, non consentendo

alla Corte il controllo sulla rilevanza
della questione nei giudizi a

quibus,
determina la manifesta
inammissibilita’ della
questione

sollevata
(cfr., ex plurimis,
ordinanze n. 365, n. 309 e n. 257 del

2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,
e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Per questi
motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta
inammissibilita’ delle
questioni di

legittimita’
costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), del

d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle
disposizioni

legislative
e regolamentari in
materia di spese
di giustizia),

sollevate,
in riferimento all’articolo 24, terzo
comma, della

Costituzione, dalla Corte d’appello
di Torino, e, in riferimento agli

articoli 3,
24 e 27, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice

dell’udienza preliminare
del Tribunale di Venezia, con le ordinanze

in epigrafe.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno
2005.

Il Presidente: Capotosti

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere:Fruscella

Depositata in cancelleria il 1° luglio 2005.

Il cancelliere:Fruscella