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Thursday 08 September 2005

Niente multa se il vigile che sostiene il passaggio con il rosso era distanza di oltre 100 metri Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.15324/2005

Niente multa se il vigile che sostiene il passaggio con il rosso era
distanza di oltre 100 metri

Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Prima Civile, sentenza n.15324/2005 (Presidente: R.
De Musis; Relatore: P. Giuliani)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24/1/2001,
G. B. proponeva davanti al Giudice di Pace di Bressanone opposizione avverso
tre verbali di contestazione redatti dalla locale Polizia Municipale e relativi
ad altrettante violazioni del codice stradale per avere egli
contemporaneamente, in data 21/12/2000 ed alla guida della Renault
Twingo targata BB 793 LG, oltrepassato l’intersezione
tra V.le Mozart e Via S. Cassiano,
sita nel Comune omonimo, malgrado il semaforo proiettasse
luce rossa ed effettuato il sorpasso di altri veicoli lenti o in lento
movimento portandosi nella parte sinistra della carreggiata, nonché per non
aver particolarmente regolato la velocità in prossimità dell’anzidetta
intersezione.

Deduceva l’opponente che il vigile
gli avrebbe dovuto immediatamente contestare le infrazioni, mentre, invece, quest’ultimo aveva altresì omesso di avvisarlo in merito al
successivo invio dei verbali in questione.

Si costituiva l’Amministrazione
comunale, esponendo che il ricorrente di per se non
contestava le violazioni ascrittegli e che l’agente accertatore aveva
esplicitamente indicato nel verbale i motivi della mancata contestazione
immediata.

Il Giudice adito, con sentenza del
9-28/5/2001, rigettava il ricorso quanto alla prima delle anzidette infrazioni,
mentre lo accoglieva quanto alle rimanenti due, assumendo che mancassero prove certe in ordine alla responsabilità del B.
a quest’ultimo riguardo, segnatamente nel senso che
la distanza alla quale si trovava il verbalizzante dall’autoveicolo nel momento
delle pretese violazioni era tale da non consentire una credibile valutazione,
anche in considerazione del punto di osservazione, frontale rispetto al senso
di marcia e, quindi, suscettibile di facili errori prospettici, onde era
probabile che lo stesso verbalizzante avesse potuto apprezzare soltanto la
parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente, ricevendo
l’impressione di una velocità eccessiva e di un sorpasso irregolare.

Avverso tale
sentenza, ricorre
per cassazione il Comune di Bressanone, deducendo due motivi di gravame ai
quali non resiste il B.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., contraddittorietà
della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti, assumendo che il pubblico ufficiale il quale ha
redatto i verbali di contestazione delle infrazioni, sentito anche come
testimone, doveva essere ritenuto attendibile riguardo alle circostanze
relative a tutti gli atti impugnati, essendo stato ritenuto attendibile in
ordine ad uno di essi e costituendo, del resto, le violazioni un contesto unico
ed inscindibile.

Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente
si palesa l’opportunità involgendo ambedue le trattazioni di questioni
strettamente connesse, lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione
della norma di cui all’art. 2700 c.c. dato che la fede privilegiata dei verbali
di infrazioni doveva essere riconosciuta a tutti gli atti pubblici impugnati,
in assenza di querela di falso ed in presenza, anzi, di esplicite e decisive
ammissioni di responsabilità, da parte dell’opponente, nel giudizio di primo
grado.

I due motivi non sono fondati.

Giova premettere come il Giudice di
Pace, per quanto attiene al verbale di contestazione n. 3449, riguardante la
violazione degli artt. 41, undicesimo comma e 146,
terzo comma, del codice stradale, abbia, con incensurato apprezzamento,
rilevato che dalla relazione del vigile accertatore emerge che egli ha visto
chiaramente come il ricorrente abbia, a bordo della vettura Renault
Twingo rg. BB 793 LG,
oltrepassato l’intersezione semaforica posta ad ovest dell’incrocio di viale Mozart e via S. Cassino con luce
rossa, onde il riconoscimento che il verbale in questione, senza che il
ricorrente abbia fornito al riguardo alcuna prova contraria ne abbia, tanto
meno, proposto querela di falso avverso il contenuto del verbale stesso,
costituisca piena prova in merito a quanto ivi accertato, sul rilievo che dalla
posizione in cui l’agente si trovava, il semaforo era ben visibile e,
proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, (/egli) ha potuto
accertare che l’attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione.

Per converso, l’anzidetto Giudice,
riguardo alle altre due infrazioni contestate al ricorrente (di cui ai verbali
n. 3450 e n. 3451 rispettivamente relativi, il primo, alla violazione dell’art.
148, undicesimo e sedicesimo comma, del codice stradale per avere sorpassato
altri veicoli fermi o in lento movimento al semaforo, nonché,
il secondo, alla violazione dell’art. 141, terzo e ottavo comma, del codice
stradale per non aver regolato particolarmente la velocità in prossimità di
intersezione), ha ritenuto che la distanza che separava il vigile
dall’autoveicolo del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni (più di 150 m.) era tale da non
consentire una credibile valutazione anche in considerazione del punto di
osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di
facili errori prospettici.

È probabile che il vigile abbia
potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di sorpasso effettuata
dal ricorrente ricevendo l’impressione di una velocità eccessiva e di un
sorpasso irregolare.

Al riguardo, deve innanzi tutto
osservarsi come un simile apprezzamento vada esente da censure per quanto
concerne il mancato riconoscimento agli altri due verbali indicati da ultimo
della medesima fede privilegiata attribuita al primo, atteso che il Giudice di
merito, sulla base di accertamenti di fatto di per se
incensurati (rispettivamente relativi alla distanza che separava il vigile
dall’autoveicolo del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni ed al
punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia), ha puntualmente e
correttamente applicato il principio secondo cui, con riferimento al verbale di
accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena
prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art. 2700 c.c., in forza della sa natura di atto pubblico, oltre che
riguardo alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti,
anche relativamente agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige
attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste ne con
riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne con
riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in
ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e
controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano
potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di
apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una realtà statica (come,
ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento),
bensì all’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo
allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 10
aprile 1999, n. 3522).

Ne consegue che, una volta denegata
l’applicabilità, per le ragioni accennate, del richiamato art. 2700 c.c., del tutto corretto si palesa
il libero apprezzamento che dei due verbali in questione, al pari di un
qualsiasi elemento probatorio non coperto dalla fede privilegiata dell’atto
pubblico, è stato fatto dal medesimo Giudice, il quale ha considerato non
fondante le valutazioni del verbalizzante, ritenendole sostanzialmente
inattendibili, sulla base della motivazione sopra riportata, di per se immune
da vizi logici e giuridici, ovvero sulla base del rilievo che la distanza che
separava il vigile dall’autoveicolo del ricorrente nel momento delle presunte
infrazioni (oltre i 150 m.)
era tale da non consentire un credibile valutazione anche in considerazione del
punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi
suscettibile di facili errori prospettici.

È probabile che il vigile abbia
potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di sorpasso effettuata
dal ricorrente ricevendo l’impressione di una velocità eccessiva e di un
sorpasso irregolare, laddove, invece, quanto al verbale di contestazione n.
3449 relativo all’attraversamento dell’intersezione semaforica con luce rossa,
si è già visto come il Giudice di merito abbia rilevato che dalla posizione in
cui l’agente di trovava, il semaforo era ben visibile
e, proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, ha potuto
accertare che l’attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione.

Discende, poi, da quanto precede e,
segnatamente, dalle già indicate ragioni di inattendibilità,
che si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente altresì il mancato (o
insufficiente) apprezzamento della deposizione testimoniale resa dall’agente
accertatore (la dove questo, secondo l’assunto dell’odierno ricorrente, ha
confermato quanto scritto nei verbali di contestazione, affermando esattamente
nella posizione in cui mi trovavo ebbi modo di osservare esattamente come il
sig. G. effettuò il sorpasso dell’autoveicolo, credo
germanico, che si era fermato al semaforo regolarmente), come pure delle
dichiarazioni rese dall’agente stesso nella relazione di servizio prot. N. 1890/01 P.M. in data 4/5/2001 (la
dove questo, di nuovo secondo l’assunto del ricorrente, ha affermato il
conducente, giunto all’intersezione semaforica con via S, Cassiano
eseguiva manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, il quale si era
fermato regolarmente all’intersezione semaforica che emetteva luce gialla.

Quindi il conducente oltrepassava
l’intersezione semaforica con luce rossa a velocità pericolosa…).

Circa, infine le dichiarazioni rese
dal contravventore, si osserva che il Giudice di Pace ha preso in considerazione
tali dichiarazioni (la dove il medesimo contravventore, secondo l’apprezzamento
contenuto nella sentenza impugnata, ha affermato di aver iniziato il sorpasso
della vettura germanica, spostandosi a tal fine in parte sulla carreggiata
destinata al senso opposto di marcia, ad una distanza di 20 m. dal semaforo, in quanto
la predetta vettura di era accostata o comunque stava
per accostarsi al bordo del marciapiede, e di aver imboccato l’incrocio quando
si trovava di nuovo sulla propria destra), implicitamente rilevando, tuttavia,
con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici, come siffatte
dichiarazioni, peraltro in contrasto con le affermazioni del vigile (il quale
affermava che la vettura del turista germanico si trovava nell’imminenza del semaforo
diffondente luce gialla, ed arrestava la sua corsa, quando veniva sorpassato
dalla vettura condotta dall’odierno ricorrente) vero essendo, comunque, che lo
svolgimento del sorpasso è avvenuto ad una distanza di più di 150 metri dalla posizione
del vigile che difficilmente poteva vedere l’antecedente fase del sorpasso,
iniziato a dire del ricorrente circa 20 m. prima del semaforo in questione, non
implichino minimamente l’ammissione di aver eseguito la manovra in parola
nell’imminenza del semaforo, senza che, al riguardo, si palesi decisiva neppure
la prospettazione del Comune di Bressanone (la dove quest’ultimo
assume che il contravventore abbia riconosciuto di aver proceduto al sorpasso
dell’autovettura del predetto turista giunti in prossimità, una decina di metri
ca., dal semaforo di viale Mozart),
dal momento che, come appare palese, altro è sorpassare nell’imminenza del
semaforo altro è sorpassare in prossimità del semaforo, indipendentemente, poi,
in quest’ultimo caso, dal fatto che la distanza sia
di circa 20 m.
ovvero di una decina di metri ca

L’impugnata sentenza, peraltro, non soggiace alle censure dedotte dal ricorrente, onde il ricorso deve
essere rigettato.

Nulla è a pronunciare circa la sorte
delle spese del giudizio di cassazione non avendo l’intimato, in questa sede,
se resistito, ne comunque, svolto attività difensiva
alcuna.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 9 feb. 2005.

Depositata in Cancelleria il 21
luglio 2005.