Enti pubblici

Monday 28 April 2003

Niente espulsione per il clandestino se la mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ ingresso in Italia è dipeso da sottoposizione a custodia cautelare. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 20 novembre 2002-1 aprile 2003, n

Niente espulsione per il clandestino se la mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dallingresso in Italia è dipeso da sottoposizione a custodia cautelare

Cassazione Sezione prima civile sentenza 20 novembre 2002-1 aprile 2003, n . 4922

Presidente De Musis relatore Spirito

Pm Pivetti conforme ricorrente Vashurkin

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Igor Vashurkin propone ricorso per la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Prefetto di Milano in data 17 ottobre 2001.

Con il primo motivo il ricorrente lamentando la violazione dellarticolo 5, secondo comma, del decreto legislativo 286/98 censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto che la sottoposizione a custodia cautelare (per la durata di quattro mesi) non costituisce causa di forza maggiore impeditiva alladempimento dellobbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dallingresso in Italia.

Spiega di essere giunto allaeroporto di Milano, invitato in Italia da unazienda, in data 30 maggio 2001; il 2 giugno successivo venne sottoposto a fermo di polizia e, con ordinanza del 5 giugno 2001, venne sottoposto a custodia cautelare; alluscita dal carcere, il 16 ottobre 2001, venne invitato a presentarsi presso la Questura di Milano nel giorno successivo; il 17 ottobre 2001, presso quegli uffici, gli fu notificato il decreto despulsione in questione.

Con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione dellarticolo 4, primo comma, del decreto legislativo 286/98, censura il provvedimento impugnato per non avere deciso, né motivato in relazione al fatto che egli fosse munito di regolare visto di ingresso in Italia.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno accolti, per quando di seguito si dirà.

La problematica posta dal ricorso in esame consiste nello stabilire se lo straniero sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale successivamente al regolare ingresso nel territorio nazionale e prima del decorso del periodo di otto giorni, stabilito dal secondo comma dellarticolo 4 del decreto legislativo 286/98 per la richiesta del permesso di soggiorno, sia legittimamente soggetto ad espulsione a norma della lettera b) del secondo comma dellarticolo 13 dello stesso decreto legislativo (ossia, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore).

Come sè visto, il giudice ha fornito una risposta positiva al quesito, sul presupposto che lo stato di carcerazione non è idoneo ad integrare unipotesi forza maggiore, siccome non ostativo allesercizio delle facoltà previste dalle norme in oggetto; la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avrebbe potuto, infatti, essere inoltrata a mezzo del competente ufficio matricola del carcere o per il tramite del difensore.

Tale risposta non appare convincente se si considera la questione da due diverse prospettive. In primo luogo è incontroversa la circostanza che lo straniero sia regolarmente entrato nel territorio nazionale, ossia munito di passaporto valido (o documento equipollente), nonché di visto di ingresso (come prescritto dal primo comma dellarticolo 4 del testo legislativo in discussione). Lingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata, che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto (cfr. comma 4 del citato articolo 4). Da tale ultima previsione normativa è desumibile che, in forza di tale visto, lo straniero si trovasse legittimamente sul territorio nazionale allorquando, a distanza di pochi giorni dallattivo, fu sottoposto a custodia cautelare.

Per altro verso, lipotesi che legittima lespulsione dello straniero ai sensi della lettera b) del secondo comma dellarticolo 13 del decreto legislativo 286/98 consiste nellessersi egli «trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto»; comportamento, questo, che presuppone un atto volontario del soggetto interessato, il quale, pur conscio dei suoi doveri (i quali, ai sensi del secondo comma dellarticolo 4 gli vengono illustrati con comunicazione scritta contestualmente al rilascio del visto di ingresso), rimane sul territorio nazionale senza formulare tempestiva richiesta di permesso di soggiorno. Circostanza, questa, che non si è verifica nella fattispecie in esame, nella quale, benché non ricorra la forza maggiore impeditivi delladempimento del dovere (tale non può essere considerata la sottoposizione a custodia cautelare), sicuramente manca lelemento di volontarietà nel trattenersi nel territorio dello Stato, laddove si consideri che il soggetto vi è stato forzosamente trattenuto a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.

È per queste ragioni che la sentenza impugnata la quale non ha tenuto conto né delluna, né dellaltra delle suddette osservazioni va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito (ex articolo 384 Cpc) il provvedimento prefettizio impugnato va annullato.

Laccoglimento dei primi due motivi è assorbente nei riguardi del terzo e del quarto (rispettivamente aventi ad oggetto la mancanza del nulla osta dellAg penale competente e la nullità della notifica).

Sussistono i giusti motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 17 ottobre 2001 nei confronti di Igor Vashurkin, nato a Omek (Russia) il 28 dicembre 1964. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.