Civile

Monday 24 November 2003

Nessuna responsabilità (e obbligo di risarcimento) in capo al tour operator se la vacanza si conclude con un uragano non annunciato dalle previsioni meteorologiche. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 9 luglio-12 novembre 2003, n. 17041

Nessuna responsabilità (e obbligo di risarcimento) in capo al tour operator se la vacanza si conclude con un uragano non annunciato dalle previsioni meteorologiche

Cassazione Sezione terza civile sentenza 9 luglio-12 novembre 2003, n. 17041

Presidente Duva relatore Spirito

Pm Marinelli conforme ricorrente Pedron ed altri controricorrente Alpitour Italia Spa

Svolgimento del processo

I signori Pedron e Benedetti, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figura minore Arianna Pedron, convennero in giudizio la società Alpitur per il risarcimento dei danni biologico e morale subiti in occasione di unescursione marina effettuata durante una vacanza nei Carabi. In particolare, essi sostennero: di aver subito un trauma psichico durante un soggiorno nellisola di Santo Domingo al rientro dallescursione, organizzata dallAlpitur, alla vicina isola di Saona, allorquando si vennero a trovare nel mezzo delluragano Bertha; che lAlpitur organizzò lescursione nonostante lannuncio, da parte delle autorità e della stampa locale, del possibile arrivo delluragano; che, di fatto, durante il viaggio di ritorno il tratto di mare tra lisola di Saona e la costa fu interessato dalluragano, per cui limbarcazione su cui essi prendevano posto venne a trovarsi in una tempesta con onde grandi e mare agitato, che determinò unobiettiva situazione di pericolo, dalla quale essi furono tratti in salvo con difficoltà, dopo molto tempo in balia delle onde.

La domanda fu respinta dal Giudice di pace di Verona, il quale ritenne non provata né la colpa della società, né leffettiva situazione di pericolo. Lappello proposto dal Pedron e dalla Benedetti fu rigettato dal Tribunale di Verona con la sentenza che gli stessi ora impugnano per cassazione, svolgendo due motivi. Risponde con controricorso lAlpitur Italia spa. I ricorrenti depositano memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli articoli 116 Cpc, 2967 Cc, nonché vizi della motivazione sostengono: in primo luogo, che il giudice non avrebbe tenuto conto della lettera di protesta dei turisti dellAlpitur, nella quale si parlava della sconsiderata ed incauta escursione; in secondo luogo, di non aver considerato che la controversia non consisteva nello stabilire se essi erano rimasti coinvolti dal passaggio dellocchio del ciclone (non segnalato su Santo Domingo, bensì su Puertorico), ma se, in considerazione della semplice possibilità che la zona oggetto dellescursione venisse comunque interessata dalle turbolenze causate dal ciclone stesso, lorganizzazione dellescursione corrispondesse a requisiti di normale prudenza.

Tutto ciò, sulla base della nozione di comune esperienza secondo cui gli uragani tropicali provocano turbolenze notevoli in una zona considerevolmente più ampia rispetto al cosiddetto occhio.

Con il secondo motivo i ricorrenti nel denunziare la violazione dellarticolo 112 Cpc o lomessa motivazione lamentano il fatto che il giudice non abbia ammesso la prova principe, ossia la richiesta di informazioni sulle condizioni meteorologiche nella zona interessata, allepoca dei fatti.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno respinti.

I ricorrenti, pur censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e per vizi di motivazione, tendono, in realtà, allapprovazione di una loro personale tesi che non tiene affatto conto, né contraddice liter argomentativi seguito dal giudice. Ed, infatti, questi ha rilevato che gli attori non hanno fornito la prova in relazione a nessuno degli elementi caratterizzanti lillecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso causale tra condotta ed evento); essi non hanno soddisfatto lonere di provare (come, peraltro, da loro stessi dedotto in citazione) che il passaggio delluragano Bertha era stato su quella zona previsto e segnalato dal locale Ufficio Meteorologico e che, ciononostante, i responsabili dellAlpitur, disattendendo lavviso di pericolo e contravvenendo alle disposizioni impartite dallautorità marittima, avevano deciso di effettuare ugualmente lescursione.

Questo il nodo fondamentale della vicenda, rimasto sfornito di prova. Né è possibile, in tali circostanze, invocare lapplicazione del notorio, quando è indiscusso il principio secondo cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio (in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati), va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Sicché, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni (tra le varie, cfr. Cassazione 11946/02). E gli effetti a larghissimo raggio di un ciclone tropicale sicuramente non rientrano nella comune esperienza delluomo medio.

Quanto, poi, alla prova principale della quale sè detto in precedenza, la sentenza impugnata spiega (senza che i ricorrenti formulino alcun rilievo sul punto) che il giudice di pace, alludienza del 5 maggio 1998, aveva dichiarato gli attori decaduti dalla prova testimoniale (per non aver provveduto allintimazione dei testi indicati) e, con lordinanza fuori udienza del 18 maggio 1998, aveva respinto ogni ulteriore richiesta istruttoria (tra le quali, appunto, anche lacquisizione di ufficio delle informazioni meteorologiche nella zona interessata, allepoca dei fatti). Tali ordinanze non furono impugnate con la sentenza di primo grado, né nellatto dappello venne dedotto al riguardo alcun motivo di gravame. Di qui limpossibilità di ammettere in appello la prova della quale si discute.

Il ricorso va, dunque, respinto ed i ricorrenti, in ragione della soccombenza, vanno condannati a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00 di cui euro 1.500,00 per onorari difensivi.