Enti pubblici

Friday 28 April 2006

Nelle località turistiche è consentito aprire farmacie stagionali.

Nelle località turistiche è
consentito aprire farmacie “stagionali”.

Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, Sentenza n. 2389/2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

SEZ. I TER

nelle
persone dei signori

Luigi Tosti PRESIDENTE

Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore

Maria Ada Russo COMPONENTE

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul
ricorso n.9615/2005 R.G.R., proposto dal dottor G. S., elettivamente
domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n.2, presso gli avv.ti
Paolo Leopardi e Francesca Romana Fuselli, che lo rappresentano e difendono
per mandato;

– ricorrente –

contro

la
Regione Lazio, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n.27,
presso l’avv. Elisa Caprio, che la rappresenta e difende per mandato;

– resistente –

e nei
confronti

del
Comune di Rocca di Papa, elettivamente domiciliato in Rocca di Papa, via San
Francesco d’Assisi n.24, presso l’avv. Piergiorgio Abbiati, che lo rappresenta
e difende per mandato;

– controinteressato –

– per l’annullamento

della
deliberazione giuntale n.733 del 4.8.2005, con la quale si è istituito un
dispensario farmaceutico stagionale in località "Campi d’Annibale"
del Comune di Rocca di Papa.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del
9.3.2006 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come
da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto
segue:

FATTO e DIRITTO

Deducendo –
anche attraverso la proposizione di "motivi aggiunti" – eccesso di
potere sotto svariati profili e violazione dell’art.6 della legge
n.362/91[1], il dott. G. S. ha impugnato – con contestuale
richiesta di tutela cautelare (la cui delibazione, aderendosi ai desideri
manifestati dall’interessato nella competente sede camerale, è peraltro stata
"rinviata al merito") – la deliberazione n.733 del 4.8.2005, con la
quale la Giunta Regionale del Lazio ha istituito un dispensario farmaceutico
stagionale in località "Campi d’Annibale" del Comune di Rocca di
Papa.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 9.3.2006, il Collegio –
trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale
fondatezza.

Risulta, infatti, "per
tabulas"

– che, col provvedimento
impugnato, è stato dato motivato riscontro ad un’istanza
dell’Amministrazione interessata;

– che tale istanza
era corredata da considerazioni e documenti tali da rappresentare compiutamente
la sussistenza di un interesse pubblico all’espletamento del servizio "de
quo";

– che l’Autorità regionale, nel
corso della rituale istruttoria, ha comunque
verificato l’esistenza dei presupposti richiesti – "in subjecta
materia" – dalla vigente normativa di settore: alla quale ci si è sempre,
scrupolosamente, attenuti.

Si rileva, in proposito

– che
l’area denominata "Campi d’Annibale", per la sua peculiarità
storico-geografica, può esser considerata (gli atti prodotti in giudizio dal
Comune di Rocca di Papa lo comprovano chiaramente) come una vera e propria
"località" (non avente alcuna continuità con la zona del "Centro
Storico");

– che in tale località, non solo
durante il periodo estivo (ma anche nelle festività e nei
fine-settimana in genere), si registra un consistente incremento di
popolazione (con circa 3000 unità in più rispetto agli ordinari residenti).

Ciò posto; si osserva

– che, ai sensi dell’art.1, 5°
comma, della legge 8.3.’68 n.221 [2] (nel testo modificato dall’art.6 della
legge 8.11.’91 n.362), "nelle località climatiche…e, comunque,
di interesse turistico…può esser autorizzata l’apertura…di dispensari
farmaceutici…tenuto conto della media giorna-liera delle presenze annuali
rilevate dalle AA.P.T.";

– che, nell’interpretare tale
norma, la più recente giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare
che non è assolutamente necessario che dette località costituiscano un Comune a
se stante: essendo sufficiente che, in esse, si registri – in alcuni periodi
dell’anno – un incremento costante di presenze (cfr., sul punto, C.d.S., IV^,
n.1554/2003).

Nel condividere un simile
orientamento (e nel constatare che buona parte delle argomentazioni addotte dal
ricorrente attengono, inammissibilmente, al "merito" dell’azione
amministrativa), il Collegio – che pur ravvisa giustificati motivi per
compensare tra le parti le spese di lite – non può
(appunto) che concludere per l’infondatezza
della proposta impugnativa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE I
TER

– rigetta il ricorso indicato in
epigrafe;

– compensa tra le parti le spese
del giudizio.

Così deciso in Roma, addì
9.3.2006.

Luigi Tosti PRESIDENTE

Franco De Bernardi ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2006