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Friday 31 March 2006

Nelle aree destinate a verde agricolo è consentita l’ attività di trattoria tipica ma non quella di ristorante.

Nelle aree destinate a verde agricolo è consentita lattività di trattoria tipica ma non quella di ristorante.

TAR VENETO, SEZ. II – sentenza 9 marzo 2006 n. 586 – Pres. Zuballi, Est. Farina – Azienda Agricola Buglioni (Avv.ti Baciga e Sartori) c. Comune di S. Pietro in Cariano (Avv.ti Pasquini e Pinello)

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per quanto riguarda il ricorso 2666/05, del provvedimento comunale 29.8.2005 n. 9651 di diniego di titolo edilizio, e per quanto riguarda il ricorso 2787/05 del provvedimento comunale 7.9.2005 n. 16894 di rigetto istanza di condono edilizio.

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 10.11.2005 e il 16.11.2005 e depositati presso la Segreteria rispettivamente l1.12.2005 e il 13.12.2005, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S.Pietro in Cariano, depositati rispettivamente il 12.12.2005 e il 13.2.2006;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell8 marzo 2006, convocata a sensi dellart.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dallart. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Alessandra Farina – lavv. Baciga per la parte ricorrente e lavv. Pasquini per il Comune intimato;

Rilevata, a sensi dellart. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dallart. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere le cause con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto aventi per oggetto provvedimenti con i quali il Comune di S. Pietro in Cariano si è pronunciato sfavorevolmente in ordine alle richieste avanzate da parte ricorrente sostanzialmente per il medesimo intervento edilizio (così come confermato da parte istante nella richiesta di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 2787/05);

infatti, con il ricorso contraddistinto con il n. 2666/2005 R.G., è stata dedotta lillegittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria provvedimento n. 9651 del 29.8.2005 – relativamente alla destinazione a trattoria tipica di una costruzione agricola di proprietà posta in zona rurale, mentre con il ricorso contraddistinto con il n. 2787/2005 R.G. è stato censurato il provvedimento n. 16894 del 7.9.2005, con il quale è stata rigettata listanza di condono edilizio presentata, ai sensi della L. n. 326/2003, in data 13.5.2004 per il medesimo abuso edilizio, oltre alla realizzazione di un portico posto lateralmente alledificio;

ritenuto che, al fine della definizione della controversia, appare risolutivo concentrare lattenzione sul problema centrale costituito dalla configurazione dellattività posta in essere dalla ricorrente allinterno delledificio avente originariamente destinazione rurale;

che, in buona sostanza, atteso il cambio duso realizzato dalla ricorrente sullimmobile originariamente destinato a stalla e fienile, è necessario stabilire se la nuova destinazione data allimmobile sia riconducibile ad attività di ristorazione, quindi commerciale, incompatibile di per sè con quella agricola, o se trattasi, come sostenuto da parte ricorrente in entrambi i gravami, di attività compatibile con la destinazione rurale della zona in quanto svolta come “trattoria osteria tipica” con offerta dei piatti tipici della zona;

il Collegio osserva quanto segue.

Come già ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale confermata dal Consiglio di Stato (così come citata da parte ricorrente) dalla quale il Collegio non intende discostarsi, il concetto di “osteria” o “trattoria tipica” presuppone un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di modeste dimensioni, normalmente ad andamento familiare, con impiego dei prodotti propri, tipici della zona.

Come tale e proprio per tali caratteristiche tale attività è stata ritenuta compatibile ed ammissibile nellambito di zone aventi destinazione agricola, non contrastando con tale destinazione, salvo precise disposizioni ostative contenute nello strumento urbanistico locale.

Diversa è la nozione di “ristorante”, il quale indipendentemente dalla tipologia dei piatti serviti, che non si esclude possa comprendere piatti tipici della zona, non essendo questa unesclusiva della trattoria/osteria, ma solo un elemento di connotazione proprio di questultima ha dimensione e struttura diverse, che pacificamente lo riconducono alla destinazione duso commerciale.

Poiché, come costantemente ritenuto, sussiste la preclusione delle attività commerciali in ambiti a destinazione agricola, senza necessità di una specifica motivazione, in quanto derivante dallincompatibilità tra le due qualificazioni, diversamente considerate dallordinamento (v. C.d.S., V, 17.10.2002, n. 5656, ed id. n. 3639/2000 cit.), è di tutta evidenza che una tale destinazione duso dellimmobile posto in zona agricola non può essere ammessa .

Premesso e ribadito che la sola tipologia dei piatti offerti nel menù non esclude di per sè la classificazione dellesercizio nelluna o nellaltra categoria, il Collegio rileva come lintera vicenda che ha caratterizzato lintervento de quo (prima oggetto di richiesta di condono edilizio, estesa anche allutilizzo al piano superiore di alloggi da locare, oltre alla costruzione laterale di un portico, poi oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria limitatamente alla parte dellimmobile adibita alla somministrazione pasti) non consente di avallare la tesi di parte ricorrente e quindi di ritenere lintervento abusivo compatibile con la destinazione di zona.

Fermo restando che, ovviamente per le opere realizzate al piano terra, trattasi dello stesso intervento abusivamente realizzato ed implicante il mutamento della destinazione duso di un immobile avente destinazione agricola, oggetto sia della richiesta di condono che del permesso di costruire in sanatoria, esaminata la documentazione agli atti, con particolare riguardo alla prima istanza presentata dalla ricorrente, si rileva che:

– per espressa dichiarazione della richiedente, allatto della presentazione, in data 13.5 2004, dellistanza di condono ex lege n. 326/03, lillecito edilizio denunciato viene descritto come “cambio duso da agricolo a commerciale costruzione di un portico” e la destinazione duso dichiarata è quella “commerciale”;

– sempre a tale riguardo, anche in occasione della richiesta del parere preventivo da parte dellU.L.S.S. n. 22, è stato dichiarato il “&cambio di destinazione duso da fabbricato rurale a ristorante con camere”, ed in tal senso il parere favorevole espresso dallautorità sanitaria sotto il profilo igienico sanitario del 27.10.2004 è stato rilasciato con riferimento ad un fabbricato rurale modificato quanto a destinazione duso in “ristorante con camere”;

– la descrizione dellintervento da condonare, contenuta nelloriginaria relazione del tecnico della ricorrente, datata 20.5.2004, conferma lavvenuta realizzazione di un ristorante con relativi annessi (cucina, locali di deposito, servizi igienici) al piano terra, oltre ad una ulteriore sala da pranzo al primo piano;

– altra conferma di tale destinazione è poi rinvenibile nella richiesta di agibilità del 4.6.2004, ove ancora una volta viene fatto riferimento allattività di ristorante (richiesta peraltro respinta dal Comune con provvedimento del 9.6.2004, così come riportato nella relazione della Polizia Municipale allAutorità Giudiziaria del 16.5.2005, doc. n. 4 del Comune, dep. il 2.3.2006);

– infine, sempre in ragione della dichiarata finalità di avviare un ristorante, è stata chiesta dalla società Agenit lautorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico categoria “A”- Ristorante (richiesta peraltro respinta dal Comune, cui ha fatto seguito la sentenza di questo Tribunale, Sez. III, n. 3839/2004, di reiezione del gravame proposto dalla Agenit avverso il diniego di autorizzazione);

– tale destinazione è altresì confermata dal contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra la suddetta ditta Agenit e la società ricorrente in data 1.3.2004, ove chiaramente viene fatto riferimento allattività di ristorazione al pubblico, con annesso pernottamento (cfr. doc. n. 5 del Comune, dep. il 2.3.2006).

Sulla scorta della documentazione agli atti testè richiamata, non appare sufficiente, ai fini della corretta configurazione della natura dellabuso, la mera variazione della denominazione della tipologia del locale avviato, effettuata dallazienda ricorrente mediante la perizia giurata del 14.7.2005, depositata a distanza di un anno dalla presentazione della richiesta di condono dal tecnico incaricato, ove viene precisato che la destinazione duso del ristorante “&viene corretta in Trattoria Tipica, in quanto vengono serviti cibi e bevande per la maggior parte di produzione propria dellAzienda Agricola”.

Il mutamento meramente formale della denominazione della tipologia del locale, da ristorante a trattoria tipica, poi utilizzata anche per la successiva presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, non risulta, invero, idonea e sufficiente a superare le caratteristiche dellabuso commesso, così come fin dallinizio dichiarate dalla stessa ricorrente nellistanza di condono, avente sostanzialmente lo stesso oggetto.

Al contrario, tenuto conto anche delle rilevazioni della Polizia Municipale riportate nella richiamata relazione del 16.5.2005, ove si evidenzia che lattività di ristorazione viene esercitata in due saloni, uno al piano terra ed uno al piano primo, più due salette più piccole, idonei ad ospitare complessivamente non meno di 150 persone, risulta chiaro che, nella specie, il mero utilizzo del termine “trattoria tipica” al posto di “ristorante” ed il solo riferimento alla somministrazione di piatti tipici locali, non costituiscono elementi utili e sufficienti a superare la descrizione del mutamento di destinazione duso, da agricolo a commerciale, originariamente denunciato.

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con i due ricorsi indicati in epigrafe risultano legittimi, per quanto riguarda lutilizzo del piano terra, proprio con riguardo alla rilevata impossibilità di sanare o condonare labuso commesso per contrasto con la destinazione rurale della zona.

Va altresì rilevato, con riguardo al diniego di condono, che detto provvedimento risulta legittimo anche con riguardo alla richiesta avente per oggetto il portico ove sono stati collocati i servizi igienici ad uso della clientela del ristorante.

Invero, come risulta dalle prescrizioni urbanistiche comunali, per detto portico era prevista la demolizione, senza possibilità di ricostruzione, per cui il suo recupero, abusivamente realizzato dalla ricorrente, non poteva essere sanato.

Per quanto, infine, riguarda lutilizzo del piano superiore quale locazione di camere, che originariamente era strettamente connesso allattività di ristorazione esercitata al piano terra, va comunque sottolineato che, per espressa dichiarazione successivamente presentata dalla ricorrente in occasione della richiesta del permesso di costruire in sanatoria, la destinazione del piano superiore è rimasta residenziale e non più finalizzata ad alloggi per pernottamento.

In ogni caso, dalle indagini effettuate dalla Polizia Municipale per conto dellAutorità Giudiziaria, risulta avallata la circostanza per cui il completamento funzionale da intendersi quale esecuzione di tutti gli interventi necessari al fine di consentire lutilizzo del bene secondo la diversa destinazione duso da sanare – non è avvenuto entro la data stabilita dal Legislatore ai fini del conseguimento del condono.

In conclusione, stanti le considerazioni sin qui svolte, le quali risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata in giudizio, entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico dellAzienda ricorrente nella misura di ¬ 3.000,00 (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li rigetta.

Condanna lAzienda ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in ¬ 3.000,00 (tremila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell8 marzo 2006.

Depositata in Segreteria in data 9 marzo 2006.