Famiglia

Thursday 19 May 2005

Nella determinazione dell’ assegno di mantenimento il riferimento è al reddito reale e non a quello fiscalmente dichiarato.Cassazione – Sezione prima civile -sentenza 9 dicembre 2004-17 maggio 2005, n. 10344

Nella determinazione dellassegno di mantenimento il riferimento è al reddito reale e non a quello fiscalmente dichiarato.

Cassazione Sezione prima civile  -sentenza 9 dicembre 2004-17 maggio 2005, n. 10344

Presidente Panebianco relatore Sangiorgio

Pm Russo parzialmente conforme ricorrente Morra controricorrente Miseria

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 febbraio 1995, Anna Maria Morra chiese al tribunale di Roma di pronunciare la sua separazione dal marito, Franco Miseria, con il quale aveva contratto matrimonio civile il 12 dicembre 1990, con addebito allo stesso, assegnazione a lei stessa della casa coniugale e attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento dellimporto di 9.000.000 mensili a carico del coniuge.

Il resistente aderì alla domanda di separazione, peraltro con esclusione delladdebito, e chiedendo altresì la condanna della ricorrente al rimborso della metà dellimporto del debito, pari a 193.059.000 lire, che nei suoi confronti vantava lErario, motivando tale richiesta alla stregua della considerazione dellavere la Morra concorso al mantenimento di un tenore di vita superiore alle disponibilità finanziarie della coppia. Assunti, in sede presidenziale, i provvedimenti di competenza, con cui veniva stabilita lassegnazione della casa coniugale al Miseria e la corresponsione da parte dello stesso in favore della Morra di un assegno di mantenimento di lire 2.800.000 mensili, con sentenza 1 febbraio – 28 maggio 1999, il Tribunale dichiarò la separazione personale delle parti, rigettando la domanda di addebito al Miseria, e confermando le statuizioni presidenziali in materia patrimoniale, relative allassegnazione della casa coniugale al marito ed alla imposizione allo stesso dellobbligo di versare un assegno di mantenimento, che il Tribunale indicava in lire 2.500.000 mensili.

Propose appello il Miseria, chiedendo la esclusione dellobbligo della corresponsione dellassegno mensile di mantenimento, posto a suo carico dalla sentenza impugnata, e insistendo nella domanda di declaratoria dellobbligo della moglie di concorrere alladempimento del debito di 193.059.000 lire che nei confronti dello stesso vantava lErario, con conseguente condanna della moglie al rimborso, anche rateale, della metà di tale somma e degli interessi. La Morra si costituì proponendo ricorso incidentale, riformulando la domanda di addebito della separazione al marito, deducendo un nuovo capitolo di prova, e chiedendo laumento dellimporto dellassegno a lire 9.000.000, oltre alla condanna del coniuge alla corresponsione di interessi e rivalutazione a far tempo dal 1 febbraio 1999, data della emanazione della decisione impugnata, sulla somma mensile a lei assegnata dal Tribunale, indicata dalla appellante incidentale in lire 2.800.000.

La Corte dappello, con sentenza depositata il 4 luglio 2001, rigettò la domanda di addebito proposta dalla Morra, ritenendo carenti gli elementi offerti dallappellante incidentale ai fini della dimostrazione del suo assunto, concernente il rifiuto da parte del marito di rapporti sessuali e le sue tendenze particolari, e confermò la statuizione di primo grado nella parte relativa alla misura dellassegno di mantenimento, osservando che alla intensa attività professionale del Miseria, ed al livello anche qualitativamente elevato della stessa, non potevano non riconnettersi compensi superiori a quelli da lui dichiarati, a fronte della mancanza di autonome fonti di reddito della moglie, pur idonea al lavoro, ma ancora prossima allevento destabilizzante della separazione dal coniuge, e conclusivamente ritenendo congrua, in mancanza di elementi di quantificazione certa dei redditi del Miseria, congrua la misura dellassegno decisa dal giudice di primo grado. La Corte escluse ogni altra pronuncia in ordine a statuizioni patrimoniali favorevoli alla Morra, alla stregua del rilievo che la sentenza di primo grado costituiva già di per sé titolo per lesecuzione da parte della stessa di tali statuizioni. La Corte rigettò altresì la domanda del Miseria intesa al conseguimento della metà dellimporto del suo debito verso lErario, alla stregua della considerazione della inesistenza di un titolo giuridico al quale ricondurre la richiesta.

Avverso tale sentenza Anna Maria Morra ha proposto ricorso per cassazione, affidato a controricorso, illustrato anche da successiva memoria

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione dellarticolo 112 Cpc e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il Tribunale, dopo aver confermato i provvedimenti assunti in sede presidenziale, in cui si era stabilito a favore della Morra un assegno di mantenimento dellimporto di lire 2.800.000 mensili, lo aveva poi erroneamente indicato in lire 2.500.000. La Morra, sottolineato, nel primo motivo di appello incidentale, lerrore materiale in cui era incorso il Tribunale, aveva poi chiesto alla Corte dappello, aveva poi formulato le proprie conclusioni chiedendo la condanna del Miseria alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione maturati sulla somma di lire 2.800.000 a far tempo dalla emanazione della sentenza impugnata, implicitamente richiedendo la rettifica dellerrore commesso dal Tribunale nella trascrizione della somma fissata quale importo dellassegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente: la Corte non aveva provveduto alla rettifica, in tal modo violando larticolo 112 Cpc, che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, comprese le richieste non espressamente richiamate nella formulazione letterale delle conclusioni finali, se dette richieste costituiscono parte integrante o un diretto accessorio di quelle specificamente indicate.

Il motivo è infondato. A prescindere dal rilievo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 335/04 – con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 2 Costituzione, dellarticolo 287 Cpc limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello», e, quindi, nella parte in cui la citata disposizione del codice di rito escludeva la sentenza di primo grado già investita dellappello dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dallo stesso articolo 287, di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore materiale – , è al primo giudice che la Morra avrebbe dovuto richiedere la correzione dellerrore lamentato, va comunque rilevato che, nella specie, risulta che la Corte ha ritenuto congruo lassegno di mantenimento in favore della Morra disposto dal Tribunale, prendendo allevidenza in considerazione la somma indicata nella sentenza (pari a lire 2.500.000), e non già quella attribuita alla ricorrente in via provvisoria in sede di pronuncia di provvedimenti presidenziali. In tale ordine di idee, la Corte ha chiaramente escluso che la circostanza che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato di confermare detti provvedimenti, avesse ritoccato il quantum dellassegno di mantenimento, sia di per sé idonea a configurare un errore materiale di trascrizione del giudice di prime cure.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 1 e 2 comma, Cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte dappello non avrebbe dovuto rigettare la richiesta avanzata dalla ricorrente di elevare limporto dellassegno di mantenimento a carico del marito sul solo presupposto della mancata dimostrazione, da parte della Morra, delleffettivo reddito prodotto dal coniuge, senza far uso del potere – attribuito al giudice del merito, con riferimento alla determinazione dellassegno divorzile, dallarticolo 5, 9 comma, della legge 898/70, applicabile anche alla separazione personale – di disporre indagini sul reddito, sul patrimonio e sulleffettivo tenore di vita del Miseria.

La censura è fondata. Larticolo 5, 9 comma, della legge 898/70, nel testo novellato dallarticolo 10 della legge 74/1987 – il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dellassegno divorzile, stabilisce che, «in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria», deve ritenersi applicabile in via analogica – stante lidentità di ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dellassegno in questione – anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo allassegno di mantenimento. E pur vero che lesercizio di detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sullonere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Ma esiste un limite a tale discrezionalità, da rinvenire nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di detto potere, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dellassegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, facendo capo in tal caso allo stesso lobbligo di disporre accertamenti di ufficio (vedi, in tal senso, Cassazione 8417/00).

Nella specie, la Corte di merito, una volta dato atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, comprovante la intensa attività artistica del coniuge quale coreografo, nonché come gestore di un centro di lezioni di danza, conosciuto lelevato livello professionale dellattività svolta dal Miseria, e riconosciuto che da tale documentazione emergeva un livello professionale elevato dellattività dello stesso, associato a notevole popolarità, con conseguente, presumibile conseguimento di compensi superiori a quelli, «eccessivamente modesti», dichiarati dal Miseria, avrebbe dovuto far uso dei sopra menzionati poteri di disporre indagini di ufficio, e no n limitarsi ad emettere – contraddittoriamente con le proprie stesse conclusioni circa il presumibile carattere elevato dei compensi da riconnettere alle prestazioni professionali dellintimato – un giudizio

di congruità dellassegno dì mantenimento, fondato sulla sola mancanza di elementi certi di quantificazione del reddito dello stesso.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 112 Cpc, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente aveva riproposto con lappello incidentale la domanda di addebito della separazione al marito in considerazione vuoi del mancato adempimento del debito coniugale vuoi dellinadempimento da parte di questo dellobbligo di corresponsione dellassegno di mantenimento.La Corte dappello aveva rigettato la domanda per aver ritenuto non provato il rifiuto alladempimento del debito coniugale, senza fare riferimento allaspetto ulteriore della mancata corresponsione dellassegno di mantenimento.

Il motivo non merita accoglimento. La pretesa in questione esula infatti dal tema della decisione impugnata in quanto riferita a fatti successivi alla separazione (vedi, Cassazione 3098/95; 6566/97).

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso, e vanno rigettati gli altri. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte dappello di Roma, la quale provvederà alle determinazioni di propria competenza in ordine alla misura dellassegno di mantenimento in favore della ricorrente alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte dappello di Roma.