Imprese ed Aziende

Friday 18 March 2005

Nel Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 le misure urgenti per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Nel Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 le misure urgenti per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35 – Disposizioni urgenti nell’ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. – (Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16-3-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la
straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresi’,
la straordinaria necessita’ ed urgenza di dotare
l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti
con le determinazioni del Piano d’azione europeo, cosi’
da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario
europeo;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo
2005;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i
Ministri dell’interno, delle attivita’ produttive,
delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, per i beni e le attivita’ culturali,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le
tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E
APERTURA DEI MERCATI

Art. 1.

Rafforzamento del sistema doganale,
lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione
del sistema produttivo.

1. Per il rilancio del sistema
portuale italiano, con l’obiettivo di consentire l’ingresso e l’uscita delle
merci dal territorio doganale dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati
alle esigenze dei traffici, nonche’ per
l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu’ efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e’ definito, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle
procedure amministrative di sdoganamento delle merci,
con l’individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all’Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre
amministrazioni che concorrono allo sdoganamento
delle merci, e comunque nell’osservanza dei principi della massima riduzione
dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione,
dell’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita’, dell’adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu’ ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

E’ fatta salva la disciplina in
materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i
soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia
delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all’Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e
la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia
delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio
nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo
snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle
fraudolente, nonche’ assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalita’ internazionale, l’Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro,
le maggiori somme rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia
dall’Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per
l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento
delle attivita’ di accertamento, ispettive e di contrasto
alle frodi.

5. E’ istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con la
dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005, di 39.498.000 euro per l’anno
2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere
dall’anno 2008, per le esigenze connesse all’istituzione del Sistema
d’informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita’
organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati
membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al
presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti.

All’onere di cui al presente comma si
provvede:

a) quanto a
euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000
per ciascun degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;

b) a euro
22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dell’articolo 7, comma 3;

c) quanto a
euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000
per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100,
e’ elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero che riguardano attivita’ aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni
di imprese,

«joint-venture»
o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita’
produttive interne. Resta ferma la facolta’
del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima
accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro
qualita’ o per la condizione di chi le offre o per l’entita’ del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia
di proprieta’ intellettuale. La sanzione di cui al
presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza.

8. Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato
di previsione del Ministero delle attivita’
produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla
contraffazione.

9. All’articolo 4, comma 49, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di
provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All’articolo 517 del codice
penale, le parole: «due milioni»

sono sostituite dalle seguenti:
«ventimila euro».

11. Il comitato
anti-contraffazione di cui all’articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe
strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni
previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano
ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedano il
mantenimento sul territorio nazionale delle attivita’
di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche’
di una parte sostanziale dell’attivita’
produttive.

13. Le imprese italiane che hanno
trasferito la propria attivita’ all’estero in data
antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono
accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla
base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle
delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l’attivita’ di ricerca e innovazione delle imprese italiane
ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione,
le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990,
n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale
della societa’ nel caso in cui le imprese italiane
intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di
durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture
di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all’acquisizione di
beni e servizi nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base «Uffici all’estero» dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente
motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilita’,
all’ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro
degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
norme di cui al presente comma.

Art. 2.

Disposizioni in materia fallimentare
processuale civile e di libere professioni

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, di seguito denominato:

«regio decreto n. 267 del 1942», sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 67 e’
sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono
revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza
del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti
nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio’ che a lui e’ stato dato o
promesso;

2) gli atti estintivi di debiti
pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le
anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le
anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresi’
revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione
revocatoria:

a) i pagamenti di
beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attivita’
d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario, purche’ non abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;

c) le vendite a giusto prezzo
d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo
a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del
codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata, nonche’
dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per
prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed
altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione
controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo
articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.»;

b) l’articolo 70 del regio decreto n.
267 del 1942, e’ sostituito dal seguente: «70. Effetti
della revocazione. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa’ previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario
della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista
dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e’ ammesso
al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto
atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati,
il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo
raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e’ provata la conoscenza
dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui
si e’ aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto
restituito.»;

c) nella rubrica del Titolo III, del
regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli
accordi di ristrutturazione»;

d) l’articolo 160 del regio decreto
n. 267 del 1942 e’ sostituito dal seguente: «160.
Condizioni per l’ammissione alla procedura.

L’imprenditore che si trova in stato
di crisi puo’ proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base
di un piano che puo’ prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l’attribuzione ai creditori, nonche’ a societa’ da questi partecipate, di azioni,
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti
finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione
delle attivita’ delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori
anche i creditori o societa’ da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione
dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei;

d) trattamenti differenziati
tra creditori appartenenti a classi diverse.»;

e) l’articolo 161 del regio decreto
n. 267 del 1942 e’ sostituito dal seguente: «161.
Domanda di concordato. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo e’ proposta con ricorso, sottoscritto dal
debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al
deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il
ricorso:

a) una aggiornata
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo
delle attivita’ e l’elenco nominativo
dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;

c) l’elenco dei
titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta’
o in possesso del debitore;

d) il valore dei
beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili.

Il piano e la documentazione di cui
ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla
relazione di un professionista di cui all’articolo 28 che attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’
del piano medesimo.

Per la societa’ la domanda deve
essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.»;

f) l’articolo 163 del regio decreto
n. 267 del 1942 e’ sostituito dal seguente: «163.
Ammissione alla procedura. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarita’ della documentazione, con decreto non soggetto
a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano
previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo
comma:

1) delega un giudice alla procedura
di concordato;

2) ordina la convocazione dei
creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il
termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale
osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non
superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l’intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito
prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma
dell’articolo 173, quarto comma.»;

g) l’articolo 177 del regio decreto
n. 267 del 1942, e’ sostituito dal seguente: «177.
Maggioranza per l’approvazione del concordato. Il concordato e’
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato e’ approvato se riporta il
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni
caso la maggioranza di cui al primo comma, puo’
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu’ classi di creditori, se
la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, ancorche’ la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non
rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo’ essere anche parziale, purche’ non inferiore alla terza parte dell’intero credito
fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del
credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;
la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo
delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti
da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;

h) l’articolo 180 del regio decreto
n. 267 del 1942, e’ sostituito dal seguente: «180.
Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.
Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del
debitore e del commissario giudiziale.

Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori
dissenzienti.

Il debitore, il commissario
giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria
difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio, nonche’ l’indicazione dei mezzi istruttori
e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio
delle parti, assume anche d’ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di
cui al primo comma dell’articolo 177 e’ raggiunta,
approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi
di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma dell’articolo 177, puo’ approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o piu’ classi di creditori, se
la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.

Il decreto e’
comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne
notizia ai creditori, ed e’ pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal
tribunale, che fissa altresi’ le condizioni e le modalita’ per lo svincolo.»;

i) l’articolo 181 del regio decreto
n. 267 del 1942, e’ sostituito dal seguente: «181.
Chiusura della procedura. La procedura di concordato preventivo si chiude con
il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180.
L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del
ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine puo’ essere prorogato per
una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;

l) dopo l’articolo 182 del regio
decreto n. 267 del 1942 e’ inserito il seguente:
«182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il debitore puo’ depositare,
con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull’attuabilita’ dell’accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita’ ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L’accordo e’
pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato
possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni,
procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale e’ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo
183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel
registro delle imprese.

L’accordo acquista efficacia dal
giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».

2. Le disposizioni del comma 1,
lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di
procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940,
n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 133 del codice di
procedura civile, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«L’avviso di cui al secondo comma puo’ essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

b) all’articolo 134 del codice di
procedura civile, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«L’avviso di cui al secondo comma puo’ essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

c) all’articolo 176, secondo comma,
del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi»;

d) all’articolo 250 del codice di
procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo’ essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di
copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l’atto da
notificare con lettera raccomandata deposita nella
cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformita’ all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;

e) all’articolo 490 del codice di
procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal
seguente:

«In caso di espropriazione
immobiliare lo stesso avviso puo’ essere inserito in
appositi siti Internet.».

4. Alla legge 20 novembre 1982, n.
890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui
l’ufficiale giudiziario si avvalga per la
notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e’ sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.»;

b) all’articolo 4, secondo comma,
dopo le parole: «per telegrafo»

sono inserite le seguenti: «o in via
telematica»;

c) all’articolo 8 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non puo’
recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e’ depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla
consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza e’
data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve
contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo
eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica e’ stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o
della sua dipendenza presso cui il deposito e’ stato effettuato, nonche’ l’espresso invito al destinatario a provvedere al
ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il
termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,
decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sara’ restituito al mittente.»;

2) il terzo comma e’
sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di
ricevimento e’ immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data
dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione
"atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e’
stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e’
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei
motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione "non ritirato entro il
termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;

3) il quarto comma e’
sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole:
«presso l’ufficio postale»

sono inserite le seguenti: «o una sua
dipendenza»;

5) il sesto comma e’
abrogato.».

5. Nel caso in cui l’abilitazione
professionale costituisca requisito per
l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e’ obbligatoria
l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni. Ove gli
ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l’accesso alla professione,
quest’ultimo puo’ essere
svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita’ di un professionista, anche presso
amministrazioni e societa’ che svolgono attivita’ nel
settore.

6. Nelle commissioni per l’esame di
Stato per l’abilitazione professionale non piu’ della
meta’ dei commissari sono designati dall’ordine o
collegio territoriale tra gli iscritti all’albo.

7. Fatti salvi gli ordini
attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini e’ subordinata alla necessita’ di tutelare interessi costituzionalmente
rilevanti nello svolgimento di attivita’
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali
prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da
professionisti che non esercitano attivita’ regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel
rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DELLA
REGOLAMENTAZIONE

Art. 3.

Semplificazione amministrativa

1. L’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita’. 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio
di attivita’ imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
alla tutela della salute e della pubblica incolumita’,
del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonche’
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e’ sostituito da una
dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’
soltanto qualora non siano attestati in documenti gia’
in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L’attivita’
oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente
all’inizio dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in
caso di accertata carenza delle condizioni, modalita’ e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’
sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi,
fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i
quali l’amministrazione puo’ adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione
e’ data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di
legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per
l’inizio dell’attivita’ e per l’adozione da parte
dell’amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione
dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’ devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

2. La prima registrazione dei veicoli
nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) puo’ essere effettuata su istanza del venditore, attraverso
lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di
cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, con le modalita’ di cui all’articolo
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

3. Alla rubrica dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono
soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche’ l’allegato 1 del
citato decreto, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli
atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione
di diritti di garanzia sui medesimi e’ necessaria
l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo’
essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche’ dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia
competenti.

5. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il
Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita’ applicative dell’attivita’
di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della
progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L’eventuale estensione ad altre
categorie della possibilita’ di svolgere l’attivita’ di cui al comma 4 e’
demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
con cui sono altresi’ disciplinati i requisiti
necessari, le modalita’ di esercizio dell’attivita’ medesima da espletarsi nell’ambito dei rispettivi
compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Modificazioni alla legge 30 dicembre
2004, n. 311

1. Nell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 82 e’
soppresso;

b) al comma 344 e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle
contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel
decreto di approvazione del modello per la
comunicazione previsto dal presente comma.»;

c) al comma 362, dopo le parole: «in
conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative
a residui passivi perenti»;

d) il comma 540 e’
soppresso.

Capo III

POTENZIAMENTO DELLA RETE
INFRASTRUTTURALE

Art. 5.

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

1. Per le finalita’
di accelerazione della spesa in conto capitale di cui
al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita’
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria
per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di
infrastrutture materiali e immateriali delle citta’ e
delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita’
competitive.

3. L’individuazione degli interventi
strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito
programma regionale, e’ effettuata, valorizzando la capacita’
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai
Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre
2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita’ di
project financing possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti
nell’ambito delle concessioni autostradali gia’
assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la
cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al
comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la
normativa comunitaria in materia di appalti di lavori
pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e
successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente
alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, gia’
formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche’ destinati a concludersi
entro trenta giorni.

7. Per ciascuna delle opere di cui al
comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
Commissari straordinari eventualmente gia’ nominati.
Nel caso di opera di interesse regionale la proposta
di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata
sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la
proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere
formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata ovvero con il sindaco della citta’
metropolitana interessata.

8. I Commissari straordinari seguono
l’andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del
presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti,
ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque
si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. E’ fatta salva
l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67
del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali
di rigassificazione gia’ autorizzati ai sensi
dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata
deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi
entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita’
produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie
risorse di bilancio, provvede, senza necessita’ di
diffida, alla nomina di un commissario

«ad acta»
per gli adempimenti di competenza.

11. Nell’esercizio dei poteri e
compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari
straordinari provvedono, nel limite dell’importo approvato per l’opera dai
soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa
vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle normativa comunitaria.

12. Nei casi di risoluzione del
contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante
ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia’ allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante;

in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando
all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, puo’ depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita’ di
cui all’articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari
all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

13. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fara’ fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di
cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione,
riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e’ autorizzata la concessione di contributi in
favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine
integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall’anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle
riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli
acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono
prorogati fino all’aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all’articolo 83, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo’ essere utilizzato anche
per la realizzazione di incubatori per imprese
produttive.

Capo IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Art. 6.

Destinazione di quota parte del Fondo
rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita’ o enti pubblici di ricerca e per altre finalita’ di pubblico interesse.

1. Al fine di favorire la crescita
del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere
un’economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per
cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e’
destinata al sostegno di attivita’, programmi e
progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanita’, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS)

pubblici e privati, nonche’
gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288.

2. Gli obiettivi specifici della
quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della
ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva
annualmente su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita’
produttive, nei limiti delle finalita’ di cui al
comma 1, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.

3. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 354,
dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli
investimenti in ricerca»;

b) al comma 355, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i
seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad
innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita’
produttive;

b) programmi di innovazione
ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico
secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione
europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita’ produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche’
delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed
energetiche comunque ad essi collegate.».

4. Le risorse finanziarie di cui al
comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di
programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, universita’ ed
enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita’
dei settori industriali a maggiore capacita’ di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di
investimenti dall’estero e che comprendano attivita’
di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la
realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere
congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

c) stimolare gli investimenti in
ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese
di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle
imprese stesse.

5. Il CIPE, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita’
produttive, puo’ riservare una quota delle risorse
del fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell’ambito dei distretti
tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle
iniziative beneficiarie dell’intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell’imprese proponenti, anche al fine di promuovere
interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonche’
le modalita’ di accesso preferenziale ai benefici di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

6. Al fine di garantire la massima
efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni
stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate,
dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non
superiore all’originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta
una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti
per cento.

7. Il fondo di cui all’articolo 4,
comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche’
alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in
conto interessi sui prestiti stessi, e’ ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.

8. Al fine di promuovere e coordinare
gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttivita’
dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce
in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio
decreto, le modalita’ semplificate di funzionamento
del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno
del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.

9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle
prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale,
individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attivita’ produttive, delle politiche agricole
e forestali, dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita’ e la tempistica degli interventi settoriali,
indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti,
il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia
attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme,
anche facendo ricorso alle modalita’ previste dall’articolo
2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Il Comitato, inoltre, al fine di
promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l’innovazione e la produttivita’ delle imprese che si associano con universita’, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d’intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l’attuazione di progetti di sviluppo
innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalita’ previste dall’articolo 2, comma 206, della citata
legge n. 662 del 1996.

11. Al fine di dare attuazione a
quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e
risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa
ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate,
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.

12. Al fine di coordinare e
sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti
e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per
l’attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri stabilisce con proprio decreto le modalita’ semplificate di funzionamento del Comitato, anche
in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato
con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.

13. Per l’attrazione degli
investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi
generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a.
che svolge le funzioni di agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo in particolare
ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003
e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8
luglio 2003.

14. Il CIPE stabilisce annualmente le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate,
di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al
finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell’intervento di
Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.

Capo V

SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DELLA
DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Art. 7.

Interventi per la diffusione delle
tecnologie digitali

1. Gli interventi
per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al
programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati
in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE
stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa’
infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a
(Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per il tramite della societa’ Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla
fondazione Ugo Bordoni previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e’ rinnovato, per il triennio
2005-2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui.

3. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e’ sostituito dal
seguente:

«502. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i
requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione
e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi
6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di
tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti
attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita’ a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e’
preposto alla lettura dei dati e l’apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter
garantire l’effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla
osta dovra’ corrispondere almeno un sistema elettronico
di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio
dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».

Capo VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Art. 8.

Riforma degli incentivi

1. Al fine di favorire lo sviluppo
del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e,
quindi, l’effetto degli incentivi sulla competitivita’
del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per
investimenti in attivita’ produttive disposta ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e’ attribuita secondo i seguenti principi:

a) il contributo in conto capitale e’ inferiore o uguale al finanziamento con capitale di
credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e
da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

b) il CIPE, secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalita’
di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;

c) il tasso di interesse
da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e’ inferiore allo 0,50 per
cento annuo;

d) e’
previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;

e) gli indicatori per la formazione
delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell’obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l’altro, da
premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, per quanto riguardante le attivita’ della
filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in conformita’ alla vigente normativa di riferimento
sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita’
di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l’altro:

a) le attivita’
e le iniziative ammissibili;

b) i limiti minimi e massimi degli
investimenti ammissibili;

c) i meccanismi di
valutazione delle domande, con le modalita’ della
procedura valutativa a graduatoria;

d) gli indicatori
per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi
di cui al comma 1, lettera e);

e) la misura dell’intervento agevolativo, assicurando che l’intensita’
di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita’ massime consentite dalla normativa
dell’Unione europea;

f) il rapporto
massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di
credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);

g) le modalita’
e i contenuti dell’istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle
attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di terzieta’.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 non si applicano alla concessione di incentivi
disposta in attuazione di bandi gia’ emessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma
il cui finanziamento e’ assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino
formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

4. Il finanziamento bancario
ordinario e’ concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero,
fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da
altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. I finanziamenti
pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del
fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al
medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell’articolo
1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Nel primo biennio il CIPE, in
attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si conforma all’indirizzo di assegnare per il
finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di
cui al comma 1, una quantita’ di risorse in grado di
attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato
dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione,
nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi
a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove
risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua
una disponibilita’, non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da
utilizzare a copertura degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1.

7. Al decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani
imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;

b) all’articolo 5, comma 1,
all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: «composte
esclusivamente da soggetti di eta’
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni»

sono sostituite dalle seguenti: «composte
prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18
ed i 35 anni»;

c) all’articolo 5, comma 2,
all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1,
dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti:
«ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,»;

d) all’articolo 9, comma 1, le
parole: «gli agricoltori di eta’
compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani
imprenditori agricoli»;

e) dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente: «Art.
12-bis (Ampliamenti aziendali). – 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del
presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti
aziendali effettuati da societa’ in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano
economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l’attivita’ di impresa da almeno tre anni prima della
predetta data. Nel caso in cui le societa’
richiedenti abbiano gia’ beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare
dimostrazione di aver completato l’originario programma di investimenti ammesso
alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;

f) all’articolo 17,
comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla
seguente: «alla»;

g) all’articolo 23, dopo il comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20
del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del
CIPE.».

Art. 9.

Dimensione europea per la piccola
impresa e premio di concentrazione

1. Alle imprese rientranti nella
definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e’ attribuito,
nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di
imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione e comunque in caso di
effettiva realizzazione dell’operazione, secondo le condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione deve
essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e i
ventiquattro mesi successivi;

b) l’impresa risultante dal processo
di concentrazione, comunque operata, deve rientrare
nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003;

c) tutte le imprese che partecipano
al processo di concentrazione devono aver esercitato l’attivita’
nell’anno precedente alla data in cui e’ ultimato il
processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri
dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il contributo
di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa
imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate
dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute
dai familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per fruire del contributo,
l’impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un’apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle
entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di
avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze
secondo l’ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica,
entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti
desumibili dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34
milioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57
milioni di euro per l’anno 2007.

4. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate e’ approvato il modello da
utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabiliti i dati in esso
contenuti, nonche’ i termini di presentazione delle
istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e’ data notizia con successivo provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.

5. Per le modalita’
di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute
nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione
di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta non e’ rimborsabile, non concorre alla formazione del valore
della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ne’ dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

7. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 10.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. All’articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: «c)

le cooperative e loro consorzi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente
dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.»;

b) il comma 3 e’
soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente,
sia soggetto al regime ordinario.»;

d) il comma 10 e’
soppresso;

e) il comma 11 e’
sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui
ai commi precedenti che optino per l’applicazione
dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442.».

2. All’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per
ettolitro e per grado-Plato»

sono sostituite dalle seguenti: «Birra:
euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti
alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle
seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole
etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle
seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi
dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono rideterminatele percentuali di
compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori
entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere
dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di
accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1°
gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a
115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

5. All’articolo 66,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di
filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».

6. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita’ per l’attivazione
di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita’ di partecipazione attiva
ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n.
410.

7. In attuazione di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e’ soppresso.

8. All’articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma 5 dopo
le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche’ quelle previste dall’articolo 1, comma 512, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

b) dopo il comma 5 e’
inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri,
condizioni e modalita’ da stabilire con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.

Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa al sensi del comma 2, si
provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e’ elencata
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».

9. Il Fondo di cui all’articolo 1-bis
del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 2003, n. 268, e’ soppresso. Le disponibilita’ finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la
meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, gia’ destinate al Fondo per il risparmio idrico ed
energetico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente trasferite all’ISMEA per le finalita’
di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

102.

10. Allo scopo di favorire
l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari
italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un
programma di azioni al fine di assicurarne un migliore
accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra
comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per
l’attuazione del programma di cui al presente comma, della societa’
«Buonitalia»

S.p.a., di cui all’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e’
destinata, per l’anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro,
delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con riferimento all’attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ e le procedure per l’attuazione del
presente comma, ivi inclusa l’individuazione delle risorse effettivamente
disponibili da destinare allo scopo.

Art. 11.

Sostegno e garanzia dell’attivita’ produttiva

1. Il Fondo rotativo nazionale per
gli interventi nel capitale di rischio di cui all’articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ incrementato per
l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. e’ autorizzata ad utilizzare
le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive
che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre
innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali,
ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali
imprese, secondo le modalita’ indicate dal CIPE, nel
rispetto e nei limiti di cui all’articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.

3. E’ istituito il Fondo per il
finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta’ con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni
di euro per l’anno 2005.

4. All’onere derivante
dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le attivita’
di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si
avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la
valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.

6. Con delibera del CIPE, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita’
per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

7. All’articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 e’
soppresso;

b) dopo il comma 61-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«61-quater. Le caratteristiche delle
garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante
la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

8. Al fine di concorrere alla
soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione
e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi
al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi
intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali,
secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

9. Per gli interventi di cui al comma
8 e’ concesso un contributo straordinario pari a 50
milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro
per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle
regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di societa’
o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro
per l’anno 2005, 50 milioni di euro per l’anno 2006, 85 milioni di euro per
l’anno 2007 e 65 milioni di euro per l’anno 2008. Conseguentemente, per l’anno
2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ ridotto di 50
milioni di euro.

11. Al fine di consentire lo sviluppo
e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l’applicazione di
condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia
elettrica di cui all’articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83,
viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31
dicembre 2004.

12. Le condizioni tariffarie di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in
data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorita’
per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia
elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo,
argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per
forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della
regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le
condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono
riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d’intesa contenente
impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l’amministrazione
della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui
ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori
nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti piu’
elevato, dell’incremento percentuale del prezzo medio dell’energia elettrica
all’ingrosso registrato nelle principali borse dell’Europa centrale.

14. Allo scopo di ridurre i costi di
fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali
sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis,
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo
l’approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis
e la produzione di energia elettrica. La regione
Sardegna assicura la disponibilita’ delle aree e
delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione
delle offerte, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:

a) massimizzazione
del rendimento energetico complessivo degli impianti;

b) minimizzazione
delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli
inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro
equivalente;

c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;

d) presentazione di un piano
industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l’esercizio
della centrale di produzione di energia elettrica, che
preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi
della disponibilita’ di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell’Isola;

e) definizione e promozione
di un programma di attivita’ finalizzato alle
tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27
giugno 1985, n. 351.

Art. 12.

Rafforzamento e rilancio del settore turistico

1. Al fine di assicurare il
coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ istituito il Comitato
nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’attivita’
dell’Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente
della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori
regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni
di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalita’
indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l’immagine unitaria
dell’offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l’Ente
nazionale del turismo (ENIT) e’ trasformato
nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta
all’attivita’ di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle attivita’ produttive.

3. L’Agenzia e’
un ente dotato di personalita’ giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio
delle sue funzioni fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L’Agenzia provvede alle spese
necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni
statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attivita’ promozionali;

d) proventi
derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici
e privati, nonche’ dalle attivita’
di cui al comma
8;

e) contribuzioni diverse.

6. Per l’anno 2005, all’ENIT e’ concesso il contributo straordinario di 20 milioni di
euro.

7. Con decreto emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari
regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con
riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e
dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi
dell’agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria,
anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell’Agenzia e’ in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo
culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.

8. Per l’iniziativa volta a
promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia’ avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni,
alla realizzazione dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma
tecnologica, alla definizione delle modalita’ e degli
standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e
privati, in raccordo con l’Agenzia, con il Ministero delle attivita’
produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli
italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi
ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale
e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

9. Al finanziamento dell’iniziativa
di cui al comma 8 sono destinate anche le somme gia’ assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
137 del 14 giugno 2004, nell’ambito delle disponibilita’
del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico,
di cui all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche’ gli eventuali proventi derivanti da forme private
di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. E’ autorizzata la spesa di 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006
per la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
al Progetto Scegli-Italia.

11. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Capo VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E
POTENZIAMENTOAMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 13.

Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi al reimpiego nonche’ conferma dell’indennizzabilita’ della disoccupazione nei casi di
sospensione dell’attivita’ lavorativa.

1. Al fine di sostenere l’apparato
produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in
materia di previdenza complementare previste dall’articolo 1, comma 2, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e’ autorizzata, ai sensi
dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro
per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006 e 530 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006
e 506 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale»" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a
10 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311.

2. In attesa
della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli
incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti
interventi:

a) per i trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, e’ elevata a
sette mesi per i soggetti con eta’ anagrafica
inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale
di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita’
e’ elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi
ed e’ fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per
cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della
contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel
limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta’ anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi
per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e
speciali, ne’ all’indennita’
ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160. L’articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni, e’ abrogato. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Per le finalita’ di cui alla presente
lettera, e’ istituita, nell’ambito dell’INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l’anno 2005 l’importo di 307,55
milioni di euro e per l’anno 2006 l’importo di 427,23 milioni di euro;

b) all’articolo 1, comma 155, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro"» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni
di euro»; dopo le parole:

«entro il 31
dicembre 2005»" sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore
entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole:

«intervenuti entro il 30 giugno
2005»" sono inserite le seguenti:

«che recepiscono
le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro,
in caso di assunzione, o all’utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilita’
ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del
predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero
dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di
cessazione di attivita’, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed
all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Fino al 31 dicembre 2005 e con
riferimento ai predetti lavoratori l’applicazione del citato articolo 4, comma
3, e’ effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l’applicazione ivi
prevista delle riduzioni connesse con l’entita’ dei
benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con
riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita’
nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o di diverso settore di attivita’ che, al
momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;

d) nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
agevolare i processi di mobilita’ territoriale
finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro
privati, al mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in mobilita’
o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede
di lavoro distante piu’ di cento chilometri dal luogo
di residenza, e’ erogata una somma pari a una mensilita’
dell’indennita’ di mobilita’
in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o
pari a tre mensilita’ dell’indennita’
di mobilita’ in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del
distacco di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante piu’ di cento
chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene
erogata, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente,
una somma pari a una mensilita’ dell’indennita’ di mobilita’ in caso
di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita’
dell’indennita’ di mobilita’
in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le relative modalita’
attuative.

3. Per le finalita’
di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’
incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2005. Il predetto Fondo e’ altresi’ incrementato di 1,35
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

4. All’articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2005 la dotazione
finanziaria del predetto Fondo e’ stabilita in 10
milioni di euro.»;

b) al comma 2, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono
indicati i criteri di priorita’ per l’attribuzione delle
risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in
crisi, nonche’ i criteri di selezione dei soggetti di
gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.» .

5. Agli oneri derivanti dai commi 2,
3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l’anno 2005,
a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l’anno 2005,
per 402,23 milioni di euro per l’anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per
l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e quanto a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, 17 milioni di euro per l’anno
2006 e un milione di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo, per l’anno 2005,
di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 10,
comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate
di cui all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 9-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. L’INPS provvede al monitoraggio
degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione, per quanto
concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione,
da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. L’indennita’
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, e’ riconosciuta anche ai lavoratori
sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non
imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli
oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi
di misura di cui al comma 2, lettera a).

8. L’indennita’
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e’
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli
oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare,
ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli
stessi enti di attivita’ di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7
e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contatti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

L’indennita’
di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro.

10. La durata massima di ciascuno
degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non puo’
superare sessantacinque giornate annue di indennita’.

Per l’indennita’
ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto
quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino
corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore
di lavoro e’ tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego e alla sede dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione
dell’attivita’ lavorativa e le relative motivazioni, nonche’ i nominativi dei lavoratori interessati, che devono
aver reso dichiarazione di immediata disponibilita’
al lavoro al locale centro per l’impiego.

11. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai
lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7
e 8, nonche’ le procedure di comunicazione all’INPS
dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai
fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
12.

12. L’INPS provvede al monitoraggio
dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo
l’erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

13. All’articolo 118, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «I piani aziendali, territoriali
o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate.»;

b) al comma 2, le parole: «da due
rappresentanti delle regioni»

sono sostituite dalle seguenti: «da
quattro rappresentanti delle regioni».

Capo VIII

INCREMENTO DEGLI
INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DELSISTEMA SCOLASTICO E DEI
SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEILAVORATORI.

Art. 14.

ONLUS e terzo settore

1. Le liberalita’
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta
sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso
presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta,
da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a
rappresentare con completezza e analiticita’ le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei
redditi del soggetto erogatore delle liberalita’
siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate
in violazione dei presupposti di deducibilita’ di cui
al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e’ maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza,
in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita’, l’ente beneficiario e i suoi amministratori
sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione
alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita’
di cui al medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo la
lettera 1-ter) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
«1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’
e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all’articolo 100, comma 2, lettera
a), le parole: «o finalita’ di ricerca scientifica»
sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) e’
sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’
e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali;».

8. Gli atti relativi
ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti
da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti
dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli
articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12,
comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro
per l’anno 2005, 458 milioni di euro per l’anno 2006, e 368,5 milioni di euro
per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unita’ previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, all’uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell’accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unita’ previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 315 milioni di euro per l’anno
2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 133 milioni di euro per l’anno 2006 e a 65 milioni di euro per l’anno
2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

2. L’importo corrispondente alle
maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non
utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, e’ iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente
decreto.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
14 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Fini,
Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri

Follini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

Marzano, Ministro delle attivita’
produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio

Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e
dei trasporti

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’
culturali

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

La
Loggia,
Ministro per gli affari regionali

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli