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Thursday 17 March 2005

Nel Ddl 2717 previste pesanti sanzioni per chi diffonde messaggi pubblicitari ingannevoli

Nel Ddl 2717 previste pesanti sanzioni per chi diffonde messaggi pubblicitari ingannevoli

Ddl Senato 2717 – Modifiche all’articolo
7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione

Art. 1.

1. All’articolo 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore
pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287";

b) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:

"6-bis. Con la decisione che
accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli
5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro";

c) il comma 9 è sostituito dal
seguente:

"9. In caso di
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni";

d) il comma 10 è sostituito dal
seguente:

"10. In caso di
inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro";

e) al comma 11 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità".

Art. 2.

1. La lettera p)
del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, è abrogata.