Enti pubblici

Tuesday 15 July 2003

Nel D.lgs. 173/2003 la riorganizzazione del Ministero dell’ Economia e delle finanze e delle agenzie fiscali – DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n.173 (GU n. 161 del 14-7-2003)

Nel D.lgs. 173/2003 la riorganizzazione del Ministero dellEconomia e delle finanze e delle agenzie fiscali

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n.173

Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 161 del 14-7-2003)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto  l’articolo  11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni;

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

  Visto  l’articolo  9  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

  Visto  l’articolo  1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede

la  possibilita’ di emanare uno o piu’ decreti legislativi correttivi

o   modificativi  di  decreti  legislativi  gia’  emanati,  ai  sensi

dell’articolo  11,  comma  1,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni;

  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 2002, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;

  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui

all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 19 giugno 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                                Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1.  Al  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive

modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 24:

      1) al comma 1:

        a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole: «gestione del debito

pubblico»,   sono   inserite  le  seguenti:  «;  alla  valorizzazione

dell’attivo  e  del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla

gestione  di  partecipazioni»  e’  soppressa  la congiunzione «e»; in

fine,  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «alla monetazione; alla

prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e

dell’utilizzazione  del  sistema  finanziario a scopo di riciclaggio,

ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia;»;

        b) alla  lettera  b), in fine, dopo la parola: «ordinamento»,

sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i

controlli  di  regolarita’  amministrativa e contabile effettuati, ai

sensi  della  normativa  vigente,  dagli Uffici centrali del bilancio

costituiti  presso  i  Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello

Stato;»;

        c) alla  lettera  d)  sono  soppresse  le parole: «patrimonio

dello Stato,»;

        d) la  lettera  e)  e’ sostituita dalla seguente lettera: «e)

amministrazione   generale,   servizi   indivisibili   e  comuni  del

Ministero,  con  particolare  riguardo  alle attivita’ di promozione,

coordinamento    e   sviluppo   della   qualita’   dei   processi   e

dell’organizzazione  e  alla gestione delle risorse; linee generali e

coordinamento delle attivita’ concernenti il personale del Ministero;

affari  generali ed attivita’ di gestione del personale del Ministero

di  carattere  comune   ed  indivisibile;  programmazione generale del

fabbisogno  del  Ministero e coordinamento delle attivita’ in materia

di  reclutamento  del  personale  del Ministero; rappresentanza della

parte  pubblica  nei  rapporti  sindacali  all’interno del Ministero;

tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo e del sistema informativo del

personale  del  Ministero;  tenuta  dell’anagrafe degli incarichi del

personale  del  Ministero;  servizi  del tesoro, incluso il pagamento

delle  retribuzioni,  ed  acquisti centralizzati; coordinamento della

comunicazione istituzionale del Ministero.»;

      2) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni

in   materia   di   organizzazione,  programmazione  del  fabbisogno,

reclutamento,  formazione e gestione del personale delle singole aree

sono svolte nell’ambito delle stesse aree.»;

    b) all’articolo 25:

      1)  alla  fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «Il

Servizio  consultivo  ed  ispettivo  tributario  opera  alle  dirette

dipendenze del Ministro.»;

      2)   il   comma   2  e’  sostituito  dal  seguente  comma:  «2.

L’Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato, disciplinata ai

sensi  dell’articolo  4  del  presente decreto legislativo, svolge le

funzioni  attribuite  al  Ministero  dell’economia e delle finanze in

materia  di  giochi,  scommesse  e  concorsi pronostici, ivi comprese

quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte

dirette  e  l’imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche’  in materia di

amministrazione,  riscossione e contenzioso concernenti le accise sui

tabacchi lavorati.»;

    c) all’articolo  59,  comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun

esercizio   finanziario,  una  convenzione»,  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «stipulano  una  convenzione  triennale,  con  adeguamento

annuale per ciascun esercizio finanziario»;

    d) le  parole:  «comitato  direttivo» negli articoli dal 64 al 72

sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;

    e) all’articolo 60:

      1)  il  comma  2  e’  sostituito  dal  seguente  comma:  «2. Le

deliberazioni  del  comitato  di  gestione  relative agli statuti, ai

regolamenti  e  agli  atti  di  carattere generale, individuati nella

convenzione  di  cui  all’articolo  59, che regolano il funzionamento

delle   agenzie  sono  trasmesse,  per  l’approvazione,  al  Ministro

dell’economia  e delle finanze. L’approvazione puo’ essere negata per

ragioni  di  legittimita’  o di merito. Le deliberazioni si intendono

approvate  ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse

non  venga  emanato  alcun  provvedimento  ovvero non vengano chiesti

chiarimenti  o  documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il

termine  per  l’approvazione  e’ interrotto sino a che non pervengono

gli  elementi  richiesti.  Per l’approvazione dei bilanci e dei piani

pluriennali  di investimento si applicano le disposizioni del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1998,  n.  439.  Per

l’Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del

presente  comma  si  applicano con riferimento alle deliberazioni del

comitato  di  gestione  relative  agli  statuti, ai regolamenti ed ai

bilanci»;

      2)  al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le

seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;

    f)  all’articolo  61,  comma  1, in fine, e’ aggiunto il seguente

periodo: «L’Agenzia del demanio e’ ente pubblico economico.»;

    g) all’articolo 62:

      1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite

le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;

      2)  al  comma  2,  dopo le parole: «entrate erariali o locali»,

sono   inserite   le   seguenti:   «,   entrate   anche   di   natura

extratributaria,»;  dopo  le  parole: «con gli enti impositori», sono

aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;

    h) all’articolo  63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono

inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;

    i) all’articolo 65:

      1) al  comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «All’agenzia e’

altresi’ attribuita la gestione dei beni confiscati.»;

      2)  dopo  il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’Agenzia

del  demanio  e’  dotata  di  un proprio patrimonio, costituito da un

fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua

attivita’.  Con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze

sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;

    l)  all’articolo  66,  comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  «L’Agenzia  del  demanio  e’  regolata,  salvo  che non sia

diversamente  disposto  dal  presente decreto legislativo, dal codice

civile   e   dalle  altre  leggi  relative  alle  persone  giuridiche

private.»;

    m) all’articolo 67:

      1)  al  comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle

seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;

      2)  il  comma  3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il comitato di

gestione  e’  nominato  per  la  durata  di  tre anni con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro

dell’economia  e  delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i

dirigenti dei principali settori dell’agenzia designati dal direttore

dell’agenzia  stessa;  due  componenti  sono scelti tra esperti della

materia  anche  estranei  all’amministrazione.  I  sei componenti del

comitato di gestione dell’Agenzia del demanio sono scelti tra esperti

della materia anche estranei all’amministrazione.»;

      3)  al  secondo  periodo  del  comma  4  la parola: «cinque» e’

sostituita dalla seguente: «tre»;

    n) all’articolo  73,  comma  1, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  «Quando  vengono  trattate questioni riguardanti le materie

trattate  dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui

al  presente  comma  partecipano,  senza  oneri a carico del bilancio

dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;

    o) all’articolo  74, comma 4, le parole: «dell’articolo 58, comma

3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita’ con le

disposizioni  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e

successive   integrazioni  e  modificazioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dell’articolo 4 disciplina».

                               Art. 2.

  Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia

            e delle finanze e degli organismi collegiali

  1.  Con  regolamento  da  emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma

4-bis,   della   legge   23   agosto   1988,  n.  400,  e  successive

modificazioni,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, si provvede:

    a) alla  riorganizzazione  degli  Uffici  di livello dirigenziale

generale del Ministero dell’economia e delle finanze, anche a seguito

di  quanto  disposto  dall’articolo  1  del presente decreto, nonche’

dall’articolo  9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

    b) al  riordino  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e  delle

ragionerie  provinciali  dello Stato in relazione alle piu’ complesse

ed  onerose  funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale

dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive   modificazioni,   nonche’   all’esigenza  di  uniformare,

unitamente  all’ampliamento  delle  basi conoscitive, le attivita’ di

previsione,  gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza

pubblica;

    c) al  riassetto  ed  alla  razionalizzazione  degli organismi di

analisi,  consulenza  e  studio di elevata specializzazione istituiti

presso  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  da  rendere

operanti,  ove  ne  sussista  l’effettiva  esigenza,  presso  ciascun

Dipartimento  o  presso  l’Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di

Stato,  assicurando  in  ogni  caso  l’invarianza  della spesa, anche

attraverso  la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di

lavoro  o  di  consulenza.  La  predetta trasformazione puo’ avere ad

oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per

l’intero Ministero, a quindici. Nell’attuazione del presente comma si

provvede  alla  soppressione  della  Cabina di regia nazionale di cui

all’articolo  5  del  decreto  legislativo  5 dicembre  1997, n. 430,

nonche’ degli organismi inutili;

    d) al  riordino  del  Servizio consultivo ed ispettivo tributario

per   adeguarne,   in   particolare,   anche   attraverso   opportune

semplificazioni, struttura organizzativa e modalita’ di funzionamento

ai   nuovi  compiti  assegnati  al  Servizio,  con  riferimento  alle

competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;

    e) alla   razionalizzazione   dell’attivita’  ispettiva  e  delle

relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero

gia’  esistenti  svolgano  i loro compiti nelle materie di competenza

del Dipartimento dal quale dipendono.

                               Art. 3.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di

monitoraggio  degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei

provvedimenti  di  revisione dell’assetto organizzativo del Ministero

dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 2:

    a) il  Ministro  dell’economia  e delle finanze puo’ procedere al

conferimento  di  incarichi  di consulenza, con le modalita’ previste

dalla  normativa  vigente,  a soggetti di comprovata professionalita’

estranei   all’amministrazione,   su   materie   di   competenza  dei

Dipartimenti,  con  contestuale indisponibilita’ di posti di funzione

dirigenziale  equivalenti  sul  piano finanziario, da individuare con

decreto  ministeriale.  La  predetta  indisponibilita’  puo’ avere ad

oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per

l’intero Ministero, a quindici;

    b) gli  Uffici  centrali  del  bilancio presso i Ministeri di cui

all’articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300,  e  successive  modificazioni,  si  configurano  come  uffici di

livello  dirigenziale  generale.  Sono  contestualmente soppressi gli

Uffici  centrali  del  bilancio  costituiti sulla base del precedente

ordinamento,  gli  Uffici  centrali di ragioneria presso la Direzione

generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  e  presso l’Istituto

Superiore  di  sanita’  e l’Istituto Superiore per la previdenza e la

sicurezza   sul   lavoro,   le   cui   competenze   sono  trasferite,

rispettivamente,   all’Ufficio   centrale   del  bilancio  presso  il

Ministero  degli  affari  esteri ed all’Ufficio centrale del bilancio

presso  il  Ministero  della  salute, nonche’ l’Ufficio di ragioneria

presso  il  Magistrato  per  il  Po,  le  cui  funzioni  residue sono

esercitate  dalla  Ragioneria  provinciale  dello  Stato  di Parma. I

dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma 5 dell’articolo 10 del

decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e

successive  modificazioni,  si  configurano  come  uffici  di livello

dirigenziale  non  generale.  Resta  fermo  il numero complessivo dei

posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti

fermo  il  numero  complessivo  dei posti di livello dirigenziale non

generale del Ministero;

    c) le  funzioni  della soppressa Commissione tecnica per la spesa

pubblica  continuano  ad  essere svolte dal Ministero dell’economia e

delle  finanze,  che  puo’  avvalersi  della  struttura  di  supporto

dell’Alta  Commissione  di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre

2002, n. 289;

    d) il  Comitato  di  coordinamento  del  Servizio  consultivo  ed

ispettivo  tributario  e’  integrato  dai  capi  dei dipartimenti del

Ministero  e  dai  direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione

alle  riunioni  dello  stesso  e’ gratuita per tutti i componenti. La

durata  massima dell’incarico di esperto, rinnovabile per non piu’ di

una  volta,  e’  stabilita  in tre anni. Il direttore e’ nominato dal

Ministro dell’economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e

dura  in  carica  fino  ad  un  massimo  di tre anni. Il direttore e’

responsabile   del   raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dal

Ministro,  cura l’esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti

e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati

degli  esperti.  Tali   elaborati  sono  atti  riservati, salvo che il

Ministro  non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque

accedere  il  Ministro,  i  capi  dei  Dipartimenti del Ministero, il

Comandante  generale  della  Guardia  di finanza ed i direttori delle

Agenzie  fiscali.  Ferma restando la disciplina relativa agli esperti

con  rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia

di  incompatibilita’,  cumulo  di impieghi ed incarichi, si applicano

agli  esperti  del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e

seguenti  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.  Il  numero  massimo di unita’ di personale addetto al

Servizio   e’   ridotto  da  duecento  a  cento.  In  sede  di  prima

applicazione della presente lettera:

      1)  per  gli  incarichi in corso alla data di entrata in vigore

della  legge  15  luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre

dalla  predetta  data,  salvo che il termine originario dell’incarico

non scada anticipatamente;

       2)  per  gli  incarichi  in  corso  non puo’ essere disposto il

rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;

      3)  il  direttore  del  Servizio  da ultimo nominato continua a

svolgere  le  sue  funzioni  sino  alla  data  di  nomina  del  nuovo

direttore, da effettuare entro sei mesi;

      4)  con  decreto  non  avente natura regolamentare del Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro  sei mesi, sono

approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio;

    e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio

consultivo  ed  ispettivo  tributario  costituiscono  il  Comitato di

indirizzo  strategico  della  Scuola  superiore dell’economia e delle

finanze.  La  partecipazione  al  predetto  Comitato  di indirizzo e’

gratuita;

    f)  della  Commissione  consultiva  per  la riscossione, operante

presso l’Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della

Guardia  di  finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di

tale Corpo;

    g)  e’  istituita, presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli

di  Stato,  in  sostituzione  degli organismi e delle commissioni che

esercitano  compiti  analoghi, una Commissione per la trasparenza dei

giochi,  con  il compito di vigilare sulla regolarita’ dell’esercizio

dei  giochi,  di  esprimere  pareri su questioni giuridiche attinenti

alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa,

nei  casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche’

di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia.

Le  risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni

soppressi  ai  sensi  della presente lettera nonche’ quelle derivanti

dall’applicazione  del  secondo periodo della lettera d) del presente

comma  sono destinate al funzionamento della predetta commissione per

la trasparenza dei giochi nonche’ all’applicazione di quanto previsto

dalla  lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine alla Commissione

consultiva  per  la  riscossione. I compensi in favore dei componenti

delle  predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto

previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.

  2.  In  sede  di  prima  applicazione  dell’articolo 67 del decreto

legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, come modificato dal presente

decreto  legislativo,  ferma  restando  l’applicabilita’ ai direttori

delle Agenzie fiscali dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio

2002,  n.  145,  il  termine  di  durata  triennale dell’incarico dei

direttori  e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre

dalla  data  in  cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati

direttivi  delle  Agenzie  fiscali  continuano  ad  operare sino alla

costituzione  dei  comitati  di  gestione, da effettuare entro trenta

giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto

legislativo.

  3. All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.  165,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole: «Ministero

dell’istruzione,  dell’universita’ e della ricerca», sono aggiunte le

seguenti:  «  e,  per  il  comparto  delle Agenzie fiscali, sentiti i

direttori delle medesime».

  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del

presente  decreto  legislativo si provvede, con le modalita’ previste

dall’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300,  e  successive modificazioni, all’approvazione del nuovo statuto

dell’Agenzia  del  demanio.  Entro  sessanta giorni dall’approvazione

dello  statuto  il  comitato  di  gestione  delibera,  ai sensi degli

articoli  70,  comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo

n.   300   del  1999,  i  nuovi  regolamenti  di  contabilita’  e  di

amministrazione, da approvare con le modalita’ previste dall’articolo

60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

  5.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di trasformazione

dell’Agenzia  del  demanio in ente pubblico economico sono esclusi da

ogni  tributo  e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di

neutralita’  fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo

71  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al

personale   dell’Agenzia  del  demanio  fino  alla  stipulazione  del

relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico

settore  individuato  nello  statuto.  Entro  tre  mesi dalla data di

entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo il personale in

servizio  presso  l’Agenzia del demanio puo’ optare per la permanenza

nel  comparto  delle  agenzie  fiscali  o  per  il passaggio ad altra

pubblica  amministrazione.  In  tale  caso, sentite le organizzazioni

sindacali  maggiormente rappresentative, il personale che esercita la

predetta  opzione  e’  assegnato  ad altra Agenzia fiscale o ad altra

pubblica amministrazione.

  6.  Dall’attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o

maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  Il Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                               Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli