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Nel D.L. 81/2005 disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas
Nel D.L. 81/2005 disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas
DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n.81
Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas. (GU n. 111 del 14-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’
europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla
legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per
salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di
specifici settori dei servizi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare
l’articolo 1, comma 29;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa
C174/04, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge
25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilita’ con l’articolo
56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei
capitali;
Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell’Unione
europea verso la formazione di un mercato interno dell’energia
elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli
Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;
Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli
approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza
nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri
dell’Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi
di collaborazione nel campo dell’energia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese
pubbliche appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, anche se
titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale,
quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione
dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella
prospettiva del mercato interno europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro dell’economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Partecipazioni in societa’ operanti nei settori dell’energia
elettrica e del gas naturale
1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192,
convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e’
inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei
riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da
uno Stato membro dell’Unione europea o dalle sue amministrazioni
pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione
dominante, qualora le competenti Autorita’ degli Stati interessati
abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure
per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei
mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e
siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a
tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e
l’apertura del mercato, promuovendo l’effettivo esercizio, in
condizioni di reciprocita’, delle liberta’ fondamentali garantite dal
Trattato istitutivo della Comunita’ europea nell’accesso ai mercati
dell’energia elettrica e del gas naturale.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita’
produttive
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli