Ultimi articoli

Saturday 14 February 2004

Nel concetto di ristrutturazione edilizia non rientra la ricostruzione di un rudere.

Nel concetto di ristrutturazione edilizia non rientra la ricostruzione di un rudere.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 febbraio 2004 n. 475 – Pres. Elefante, Est. Mastrandrea – Haas (Avv. Dragogna) c. Comune di Appiano (n.c.) e Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Hess e Costa)

FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.R.G.A., Sezione di Bolzano, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento assessorile in data 30 aprile 1993, adottato dall’organo delegato del Comune di Appiano, e recante il diniego di concessione edilizia relativamente al progetto di realizzazione di una casa agricola, nonché l’annullamento degli ivi richiamati atti della Provincia autonoma di Bolzano.

In particolare con il primo di questi, adottato in data 7 aprile 1993 dall’Ufficio centrale di urbanistica, la Provincia rendeva noto il parere negativo espresso dalla Commissione urbanistica provinciale in merito al progetto edilizio riguardante la ricostruzione di un rudere, presentato dall’odierno appellante. La posizione negativa espressa dall’Amministrazione provinciale autonoma traeva fondamento dal difetto dei presupposti di legge, consentendo l’art. 42, comma 13, del t.u. delle leggi urbanistiche provinciali la “demo-ricostruzione” nel verde agricolo solo per le “costruzioni esistenti”.

La mancanza di una “costruzione esistente” da ricostruire precludeva, secondo il parimenti contestato atto dell’Ufficio provinciale autorizzazioni paesaggistiche in data 16 febbraio 1993, la stessa ammissibilità della valutazione paesaggistica di un progetto che prevedeva la ricostruzione in altro sito comunale.

2. A sostegno del ricorso si deduceva la violazione e la falsa applicazione della richiamata norma del t.u. l.u.p., atteso che la norma provinciale avrebbe compreso nel termine “costruzione” qualsiasi manufatto, anche se in parte già demolito causa eventi naturali; si deduceva, altresì, la violazione dell’art. 3 della l. 241/90, per difetto, carenza, genericità e insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, oltre che degli atti dallo stesso richiamati per relationem; si sosteneva, infine, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneo presupposto, attesa la mancata applicazione dell’art. 24, comma 11, l.p. 20/70.

3. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, veniva rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, dovendosi escludere, nel caso del rudere in rovina de quo, la presenza di una “costruzione esistente” ai sensi della normativa provinciale in precedenza indicata ed affermandosi, altresì, che gli atti impugnati indicavano tanto i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche per le quali la domanda di concessione edilizia non poteva essere accolta. Si concludeva, infine, per l’inapplicabilità dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’art. 24, comma 11, della l.p. 20/70.

4. Il sig. Haas ha quindi interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, riproponendo, anzitutto, i motivi dedotti in primo grado e comunque deducendo vizi della sentenza gravata.

5. L’Amministrazione provinciale appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, ed ha puntualmente controdedotto.

6. Il Comune di Appiano, invece, non si è costituito in giudizio

Le parti hanno depositato memoria.

L’appellante ha chiesto anche, con apposito atto difensivo, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti istruttori ritenuti necessari.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello non merita accoglimento.

La sentenza impugnata, infatti, alla luce delle censure di appello, può andare incontro ad integrale conferma, né si ravvisa, al riguardo, l’esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.

E’ evidente, anzitutto, che il manufatto in questione, come ampiamente testimoniato dalla documentazione fotografica in atti, è ridotto ad un rudere in stato di rovina, e quindi non può rientrare, ai sensi della legislazione provinciale, nel novero delle “costruzioni esistenti” che possono essere demolite e ricostruite in altro sito destinato a verde agricolo, senza modifica della destinazione preesistente.

Manca, infatti, la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (in casi analoghi la Sezione ha preteso che l’immobile esista quanto meno in quelle strutture essenziali che, assicurandogli un minimo di consistenza, possano farlo giudicare presente nella realtà materiale: Cons. Stato, V, 15 marzo 1990, n. 293 e 20 dicembre 1985, n. 485).

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza e ribadito, da ultimo, con circolare ministeriale (Infrastrutture e trasporti) del 7 agosto 2003, n. 4174, la c.d. demo-ricostruzione – ovvero un’incisiva forma di recupero di preesistenze (nel caso di specie, addirittura, delocalizzabili) comunque assimilabile alla ristrutturazione edilizia – tradizionalmente pretendeva la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità , come organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non si poteva dunque, in ogni caso, prescindere.

L’attività di ricostruzione di ruderi è stata invece concordemente considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione (cfr. Cass. pen. 20 febbraio 2001, n. 13982; Cons. Stato, V, 1° dicembre 1999, n. 2021).

Né di certo può considerarsi elemento influente che l’immobile in argomento, prima di cadere in stato di assoluto degrado, sia stato abitato fino a 16 anni (periodo di tempo, del resto, non certo irrilevante) prima dell’adozione del provvedimento impugnato.

2. La normativa regolamentare provinciale, facendo riferimento a edifici effettivamente utilizzati, corrobora ulteriormente la sopra condivisa interpretazione restrittiva circa la ricostruibilità di ruderi in verde agricolo.

3. Le ulteriori deduzioni dedicate dal reclamante alla sentenza impugnata non recano alcun elemento significativo di novità rispetto alla ricostruzione argomentativa risultata infondata, né propongono apporti specifici tali da scalfire l’impianto logico che ha indotto il primo giudice a dichiarare infondate tutte le censure proposte con l’atto introduttivo, considerando anche la congruità del corredo motivazionale dei provvedimenti impugnati.

4. Alla stregua, pertanto, delle sopra riportate considerazioni l’appello interposto va rigettato.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Roland Ernst Bernabè Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Gerardo Mastrandrea f.to Agostino Elefante

Depositata in segreteria in data 10 febbraio 2004.