Tributario e Fiscale

Friday 26 September 2003

Negli illeciti valutari il principio del «favor rei» è applicabile anche ove non sia espressamente previsto. Cassazione – Sezione tributaria – sentenza 3 aprile-22 settembre 2003, n. 13989

Negli illeciti valutari il principio del «favor rei» è applicabile anche ove non sia espressamente previsto

Cassazione Sezione tributaria sentenza 3 aprile-22 settembre 2003, n. 13989

Presidente Paolini relatore Merone

Pm Apice difforme ricorrente Ciolini controricorrente Ministero del tesoro

Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso

1.1. Ciolini Cesare, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ciolini Pellicce srl, ricorre contro lex Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero resiste con controricorso.

1.2. In fatto, il Ciolini, nella doppia qualità, ha impugnato il decreto del Ministero del tesoro, con il quale gli è stata ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dellarticolo 3 del decreto legge 167/90, perché il 21 gennaio 1996, al suo rientro nel territorio italiano, era stato trovato in possesso di 127.800 dollari Usa, pari a lire 199.170.000, somma superiore a quella consentita di lire 20.000.000.

Il Pretore adito ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della Ciolini Pellicce srl, in quanto «soggetto passivo del decreto opposto è solo Cesare Ciolini, nei cui confronti soltanto quale persona fisica è stato accertato e contestato lillecito (&) e promosso il procedimento sanzionatorio. Nulla pertanto può lamentare la predetta società in ordine alla sanzione irrogata» (p. 3 della sentenza). Nel merito, ha rigettato il ricorso.

1.3. A sostegno dellodierna impugnazione, il Ciolini eccepisce:

a) violazione ed erronea applicazione dellarticolo 100 Cpc, in quanto erroneamente il giudice a quo ha ritenuto carente di legittimazione la società, cui apparteneva il denaro ritenendo, invece responsabile il Ciolini persona fisica, mero detentore accidentale per conto terzi della valuta;

b) violazione ed erronea applicazione dellarticolo 30, comma 2, del Dpr 454/87, in quanto la errata individuazione del destinatario della sanzione ha determinato la estinzione della infrazione, che non risulta contestata tempestivamente alla società responsabile della infrazione stessa;

c) violazione del principio di personalità della responsabilità e di quello, conseguente, della in trasmissibilità dellobbligo di pagare le sanzioni;

d) carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dellelemento psicologico della violazione;

e) violazione e falsa applicazione dellarticolo 5 Cp, in quanto linfrazione in contestazione sarebbe stata commessa in perfetta buona fede ed a causa della inevitabile ignoranza del precetto violato;

f) violazione delle disposizioni del Trattato di Maastricht in materia di libera circolazione dei capitali.

Diritto e motivi della decisione

2.1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

2.2. Con le censure di merito, sostanzialmente, il Ciolini assume che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che il suo comportamento fosse sussumibile al modello di comportamento illecito descritto dallarticolo 3 del decreto legge 167/90, convertito in legge 227/90, non avendo valutato adeguatamente la circostanza che egli stesso aveva spontaneamente dichiarato in dogana il possesso della valuta.

In definitiva, il ricorrente ritiene che il suo comportamento non sia assoggettabile alle sanzioni previste dalla normativa sul cosiddetto monitoraggio valutario.

Se tale tesi fosse fondata, ogni altra censura resterebbe assorbita. Conseguentemente, giova esaminarla con assoluta priorità.

2.3. In punto di diritto, per fare chiarezza sulla vicenda in esame, occorre prendere le mosse dalla evoluzione della normativa richiamata, per poi verificare quale debba essere la corretta applicazione della stessa, nel caso di specie, sulla base della giurisprudenza di questa Corte.

2.3.1. Loriginario testo dellarticolo 3, comma 1, decreto legge 167/90, disciplinava tre diverse ipotesi di importazione (o esportazione) al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, a seconda che si trattasse di soggetti residenti o non residenti, o che si trattasse, appunto, di importazione (o esportazione) di valuta (nazionale o estera) ovvero di titoli e/o valori mobiliari.

Secondo tale disciplina, i residenti non potevano importare al seguito (rientrando, quindi, in Italia) valuta di alcun genere o titolo al portatore per importi superiori a lire 20 milioni (articolo 3, comma 1, parte prima: «Limportazione o lesportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiori a lire 20 milioni»).

Per gli altri titoli o valori mobiliari limportazione era condizionata ad una dichiarazione da farsi in dogana con specifiche modalità (articolo 3, comma 1, seconda parte: «per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso»).

I non residenti invece, potevano importare al seguito valuta, titoli e valori mobiliari, oltre il limite dei 20 milioni di lire, purché provvedessero a farne dichiarazione in dogana.

La violazione di tali disposizioni comportava lapplicazione delle sanzioni previste dallarticolo 5 del medesimo decreto legge 167/90.

Quindi, allepoca dei fatti (21 gennaio 1991), ai residenti era vietato in maniera assoluta la importazione al seguito di valuta per oltre 20 milioni di lire, senza che alcun valore avesse leventuale dichiarazione doganale. Al contrario, i non risenti potevano importare valuta oltre il limite dei 20 milioni, purché provvedessero ad effettuare i prescritti adempimenti doganali.

Questa disparità di trattamento, tra residenti e non residenti (che non può essere spiegata con esigenze di armonizzazione con la legislazione antiriciclaggio, che soltanto successivamente ha vietato i trasferimenti diretti di denaro contante per valori superiori ai 20 milioni di lire, con il decreto legge 143/91 convertito nella legge 197/91), in relazione al tipo di valori trasferiti al seguito, è stata eliminata, poi, con lapprovazione del decreto legislativo 125/97, recante Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/Cee.

2.3.2. Larticolo 3, comma 1, decreto legge 167/90, sostituito dallarticolo 1 del citato decreto legislativo 125/97, in vigore dal 15 giugno 1997, ha abolito il divieto assoluto di importazione al seguito dei residenti di denaro contante per oltre 20 milioni di lire, introducendo una disciplina unica sia in relazione alloggetto della importazione (denaro, titoli o valori mobiliari), sia in relazione al soggetto che effettua limportazione stessa (rectius: trasferimento al seguito).

Infatti, il testo vigente dellarticolo 3, comma 1, decreto legge 167/90, recita: «I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso lestero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire (ora euro) o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire (ora euro 10.329,14) o al relativo controvalore, devono essere dichiarati allUfficio italiano dei cambi (Uic)».

Oggi, quindi, anche il residente può importare al seguito somme superiori al valore corrispondente ai venti milioni di lire, salvo lobbligo della dichiarazione allUic.

2.3.3. Levoluzione legislativa dimostra che il divieto assoluto della importazione al seguito, vigente per i soli residenti e per somme superiori ai venti milioni di lire, non era giustificato da esigenze di contrasto a fenomeni di criminalità finanziarie e che, comunque, lobbligo di avvalersi di intermediari finanziari, successivamente sostituito dallobbligo della semplice dichiarazione allUic, rappresentava comunque, in quel contesto normativo, una ingiustificata limitazione al principio della libera circolazione di capitali, vigente anche nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi (articolo 56, comma 1, Trattato Ce, ex articolo 73b).

2.3.4. In definitiva, in punto di fatto, il Ciolini ha posto in essere un comportamento che allepoca era (a torto o ragione) assolutamente vietato, ma che oggi sarebbe consentito, salvo lobbligo della dichiarazione allUic.

2.4. Sulla base di tali premesse, il problema che si pone al Collegio è quello della applicazione retroattiva della norma che ha abrogato il divieto. Sia che le disposizioni in esame abbiano valenza tributaria, sia che abbiano valenza squisitamente valutaria, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il cosiddetto principio della ultrattività delle disposizioni sanzionatorie, che vigeva in tali ordinamenti settoriali, è stato abrogato in forza degli articoli 29, comma 1, lettera a), e 3, decreto legislativo 472/97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie) (Cassazione 1945/01) e articolo 1, comma 1, legge 326/00 (Modifiche al Testo unico approvato con Dpr 148/88, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie) (Cassazione 1543/01, 10599/01). Più specificamente, in tema di violazioni valutarie, «Larticolo 1, comma primo, della legge 326/00 (recante modifiche al Testo unico approvato con Dpr 148/88 in materia di sanzioni per violazioni valutarie), ha abrogato larticolo 23, comma secondo, del Dpr 148/88, che sanciva il principio della cosiddetta ultrattività delle norme vigenti alla data della commissione dellillecito valutario, mentre il secondo comma dellarticolo 1 della citata legge 326/00 ha inserito dopo larticolo 23 del Dpr 148/88 larticolo 23bis, che stabilisce espressamente, anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni valutarie, i principi di legalità, irretroattività e del cosiddetto favor rei, applicabile questultimo, sia alla ipotesi della cosiddetta abolitio criminis che a quella della successione di legge più favorevole. Il principio del favor rei, ancorché ciò non sia espressamente previsto da una disposizione di diritto intertemporale, trova applicazione in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto lopposizione a provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria (nel caso di specie, in virtù dei principi surrichiamati, è stata ritenuta inapplicabile la pena pecuniaria per illecita costituzione di disponibilità finanziarie allestero, avvenuta nel periodo anteriore alla abrogazione del divieto per effetto dellentrata in vigore del decreto ministeriale 27 aprile 1990, emanato ai sensi dellarticolo 6, comma 5, del Testo unico 148/88)» (Cassazione 12543/01).

2.5. Conseguentemente, si deve ritenere che il fatto ascritto al Ciolini non sia più sanzionabile in quanto violazione di un divieto non più vigente, né può essere sanzionato per la omessa dichiarazione allUic, trattandosi di adempimento introdotto soltanto a partire dal 15 giugno 1997. Tanto più che non risulta che sia stato contestato che il Ciolini abbia dichiarato spontaneamente alla dogana il possesso della valuta che, allepoca, era lunico adempimento richiesto per le altre ipotesi di importazioni al seguito di valori superiori a lire venti milioni. Lo stesso Ministero resistente riconosce che la normativa applicata non interferisce in alcun modo con il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto prevede soltanto obblighi finalizzati a rendere più trasparenti tali movimenti, per ragioni di ordine statistico e fiscale.

Erroneamente, infatti, il giudice a quo afferma che «neppure la spontanea dichiarazione di avere al seguito la rilevante somma di dollari valeva a legittimare loperato del ricorrente». Tale valutazione, sulla base delle considerazioni esposte e dello ius superveniens, non risulta condivisibile.

2.6. La conclusione raggiunta assorbe tutte le censure prospettate dal ricorrente. Infatti, il ricorso deve essere accolto per le ragioni sopra esposte che rendono inapplicabili le sanzioni irrogate.

2.7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dellintero giudizio, anche in considerazione della novità della questione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la sanzione irrogata. Compensa le spese dellintero giudizio