Penale

Monday 24 March 2003

Neanche l’ attenuante per lo stato emotivo passionale in caso di molestie telefoniche all’ amante del marito.

Neanche l’attenuante per lo stato emotivo – passionale in caso di molestie telefoniche all’amante del marito

Cassazione – Sezione prima penale – sentenza 27 febbraio-20 marzo 2003, n. 12997
Presidente Teresi – relatore Giordano
Pm Frasso – ricorrente Pollini

Osserva

Con sentenza in data 29 maggio 2002 il Tribunale monocratico di Forlì, sezione distaccata di Cesena ha dichiarato Pollini Maria Giovanna colpevole di violazione continuata dell’articolo 660 Cp per avere in San Mauro Pascoli dal febbraio al giugno 1999, con numerose telefonate per lo più mute anche in ore notturne all’utenza dell’abitazione di Succi Jessica, recato molestia a costei e ai suoi famigliari e, con le attenuanti generiche, l’ha condannata a 300 euro di ammenda; l’ha invece assolta per insussistenza del fatto dall’addebito di porto abusivo di arma impropria, tale non ritenendo un piccolo martello di cui un teste l’aveva vista in possesso mentre compiva atti di danneggiamento il 27 marzo 1999.
La prova della responsabilità per le molestie è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto la voce dell’imputata nell’unica telefonata registrata in cui erano state proferite parole, dal giudizio di compatibilità espresso in proposito dal consulente tecnico del Pm e dalla accertata provenienza di alcune chiamate dai cellulari della Pollini e del di lei coniuge; ed è stato individuato un valido movente nel fatto che proprio in quel periodo l’imputata era venuta a sapere che la Succi aveva una relazione con suo marito.
Avverso la pronuncia di condanna la Pollini ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce: la mancata assunzione di prova decisiva per non essere stata disposta la richiesta perizia fonica; l’inesistenza comunque del dolo specifico del reato, trovando la condotta che le è stata attribuita la sua ragione in motivazioni di carattere emotivo e passionale; e l’eccessività della pena.
Nessuna di questa doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’articolo 616 Cpp.
Non è sindacabile in questa sede, in quanto sorretta da adeguata motivazione, la valutazione con cui il giudice di merito, considerato il materiale probatorio e le prove di ascolto e spettografiche eseguite dal consulente del Pm, ha ritenuto inutile l’effettuazione di perizia fonica.
Quanto all’elemento soggettivo del ritenuto reato di cui all’articolo 660 Cp, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, sezione prima, 26 novembre 1998, Faedda – rv 212059 e 30 aprile 1998, Morgillo – rv 210724) non hanno alcun rilievo i motivi che hanno spinto il soggetto ad agire quando vi sia comunque da parte dello stesso, il che nel caso di specie è fuori discussione, la coscienza e volontà di porre in essere una condotta in grado di interferire sgradevolmente nella altrui sfera di libertà e di quiete.
Del tutto generica e ingiustificata è infine la doglianza riguardante l’entità della pena pecuniaria che, con scelta già favorevole essendo il reato punito con pene alternative, è stata irrogata all’imputata.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.