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Friday 21 December 2018

Né colpevole né innocente: prescritto. La Cassazione torna sul luogo del delitto

Riflessioni (amare) in tema di presunzione di non colpevolezza.   

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 55519/18; depositata il 12 dicembre)

Il caso. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza resa nei confronti dell’imputato che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per intervenuta prescrizione del reato.
Avverso detto pronuncia, nata da procedimento di appello proposto dall’imputato che richiedeva che la Corte d’Appello giungesse a sentenza lui più favorevole adottando la forma dell’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., formava ricorso per Cassazione l’imputato eccependo, la violazione del disposto degli artt. 129, comma 2, c.p.p, 24, 11 Cost. 125, comma 3, 530, 546 comma 1, lett. e), 40, comma 2, 43 3 589 c.p..
La particolarità della vicenda è racchiusa nella esistenza che dichiarava l’improcedibilità per estinzione del reato veniva dato atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione seppure ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..
Ai fini del presente commento ci interesseremo dei rapporti intercorrenti tra prescrizione ed articolo 129 c.p.p. alla luce delle disposizioni di rango Costituzionale

L’articolo 129 comma 2 c.p.p.. Recita l’art. 129 del codice di rito:
«1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».
Il comma 2 dell’articolo in commento indica come per il legislatore del 1989 tra la declaratoria di prescrizione ed una formula più favorevole di definizione del procedimento per l’imputato (assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) avesse scelto di dar spazio a quella definizione che garantiva la più ampia tutela dell’indagato/imputato.
Il codice dell’89 era “il codice dei galantuomini” (cit. Vassalli), ovvero il codice che aveva in animo di tutelare gli onesti, i galantuomini nei confronti dei quali veniva esercitata l’azione penale.
Dunque alcun dubbio poteva esservi circa la necessità di procedere sempre e comunque con la formula più favorevole per l’imputato/indagato nel caso emergesse una delle cause di assoluzione o di non luogo a procedere ex lege previste e indicate.
L’art. 24 della Costituzione: mi scuso per la citazione del testo di un articolo ben noto a tutti ma, per completezza espositiva il richiamo risulta indispensabile.
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
Sulla scorta del combinato disposto degli articolo 24 e 11 della Costituzione, 129 comma 2 e 530 c. 2 c.p.p., ed alla luce del tenore della sentenza, nella quale si affermava la sussistenza dei presupposti per pronuncia assolutoria dell’imputato da rendersi ex art. 530 comma 2, il ricorrente reclamava il proprio diritto a veder riconosciuto concluso il procedimento penale aperto nei suoi confronti con la pronuncia a lui più favorevole.
La questione appare davvero interessante.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione la Corte, IV sezione penale, pone immediatamente termine alla questione citando la pronuncia delle SS.UU. Tettamanti con cui si è affermato che «la regola probatoria di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p., cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità, appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione del materiale probatorio acquisito, tale regola non può trovare applicazione, e vale invece la regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente (… risulta evidente … articolo 129 comma 2 c.p.p.) senza necessità di ulteriore approfondimento, l’estraneità dell’imputato a quanto contestatogli».
Con l’indicazione del principio di diritto richiamato dalla Corte la vicenda è conclusa.
Ma vi sarebbe un’obiezione…

C’è sempre un’obiezione. Nella pronuncia impugnata v’è traccia, così dicono gli Ermellini, della sussistenza dei presupposti per procedere a pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p..
Saremmo dinnanzi ad una vicenda in cui seppur non risulta evidente la prova richiesta ex art. 129, comma 2, c.p.p., la stessa appare occhieggiare, con una certa qual evidenza dal compendio probatorio.
Dunque?
Dunque a mio modestissimo parere una corretta applicazione dei principi contenuti in quello che doveva essere il codice dei galantuomini dovrebbe portare ad una lettura della norma conforma ai principi espressi nella legge delega che ha portato all’emanazione del nostro codice.
Ma hanno così torto gli Ermellini? C’è un articolo della nostra Carta Costituzionale che nel caso di specie non è stato considerato dal ricorrente ma che consente di poter ritenere l’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione conforme ai principi generali inerenti la responsabilità penale.
Si tratta dell’art. 27, comma 2 della Costituzione che come noto recita: «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
Siamo di fronte dunque ad una presunzione di non colpevolezza che, limita di fatto l’applicabilità di quel principio di maggior favore rispetto alla definizione del procedimento penale promosso nei confronti dell’indagato/imputato.
La sola evidenza della prova richiesta ex art. 129, comma 2, c.p.p., è in grado di battere quella presunzione di non colpevolezza così diversa e lontana dalla presunzione di innocenza in cui crediamo, a torto, di essere immersi.
Se la prescrizione non è gradita, all’imputato non resta altra via che rifiutarla.
O sperare che vi sia una parte civile costituita.

Avv. Claudio Bossi