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Wednesday 15 September 2004

Modifiche al T.U. sull’ immigrazione. Sulla convalida dell’ espulsione deciderà il Giudice di Pace. DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241

Modifiche al T.U. sullimmigrazione. Sulla convalida dellespulsione deciderà il Giudice di Pace

DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241

  Disposizioni urgenti in materia di immigrazione. (GU n. 216 del 14-9-2004)

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’ ed urgenza, a seguito della

sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 222 del 15 luglio 2004, di

modificare l’attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati

clandestini,  per  assicurare  piena efficacia alle garanzie previste

dall’articolo  13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali

sia    stato    disposto    l’accompagnamento   alla   frontiera   e,

contestualmente,  prevedere adeguate misure per assicurare la massima

celerita’  dei  provvedimenti  di  convalida  e  di  esecuzione delle

espulsioni;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 settembre 2004;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno,

del  Ministro  per  le  riforme  istituzionali e la devoluzione e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze;

                               E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1.  All’articolo  13 del testo unico delle disposizioni concernenti

la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello

straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo

25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis

e’ sostituito dai seguenti:

  «5-bis.  Nei  casi  previsti  ai  commi  4 e 5 il questore comunica

immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con

il   quale   e’   disposto   l’accompagnamento   alla  frontiera.   Il

provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale

e’  sospeso  fino  alla  decisione  sulla convalida. L’udienza per la

convalida  si  svolge  in  camera  di consiglio con la partecipazione

necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con

decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore successive, verificata

l’osservanza  dei  termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal

presente  articolo  e  sentito  l’interessato, se comparso. In attesa

della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso

e’   trattenuto  in  uno  dei  centri  di  permanenza  temporanea  ed

assistenza,  di cui all’articolo 14. Quando la convalida e’ concessa,

il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

Se  la  convalida  non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine

per  la  decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Avverso   il   decreto   di  convalida  e’  proponibile  ricorso  per

cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l’esecuzione

dell’allontanamento dal territorio nazionale.

  5-ter.  Al  fine di assicurare la tempestivita’ del procedimento di

convalida  dei  provvedimenti  di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo

14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti

delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita’

di un locale idoneo.».

  2.  Al  comma  8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio

1998,  n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,

le  parole:  «tribunale  in composizione monocratica» sono sostituite

dalle seguenti: «giudice di pace».

  3.   Al  comma  1  dell’articolo  13-bis  del  decreto  legislativo

25 luglio  1998,  n.  286, e successive modificazioni, le parole: «il

tribunale   in   composizione   monocratica»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «il giudice di pace».

  4.  Al  comma  3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in

composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice

di pace territorialmente competente, per la convalida.».

  5.  Il  comma  4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

  «4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con

la  partecipazione  necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede

alla  convalida,  con  decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore

successive,  verificata  l’osservanza dei termini, la sussistenza dei

requisiti  previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso

il  requisito  della  vicinanza del centro di trattenimento di cui al

comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa

di  avere  ogni  effetto  qualora non sia osservato il termine per la

decisione. La convalida puo’ essere disposta anche in occasione della

convalida  del  decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche’ in

sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

  6.  Il  comma  5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal

seguente:

  «5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater si

procede   con   rito   direttissimo.   Il  questore,  per  assicurare

l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma

1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e’ obbligatorio l’arresto

dell’autore del fatto.».

  7.  All’articolo  11  della  legge  21 novembre  1991, n. 374, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma 3,  e’  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel

numero  delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti

indicati  al  comma  3-quater, per ciascuna delle quali e’ dovuta una

indennita’ di euro 20.»;

    b) dopo il comma 3-ter e’ inserito il seguente:

    «3-quater.  Per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 13, commi

5-bis  e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 e successive modificazioni, e’ corrisposta una indennita’ di euro

10.»;

    c) al  comma  4,  dopo  le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e

3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche’ 3-quater,».

                               Art. 2.

                   Norma di copertura finanziaria

  1.   Agli   oneri   derivanti   dall’attuazione   dell’articolo  1,

determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di

euro 4.192.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

    a) quanto  ad  euro  577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante

riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma

7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

    b) quanto  ad  euro  819.721  per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a

decorrere  dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350;

    c) quanto  ad euro 1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante

utilizzo  delle  proiezioni  dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze per l’anno 2004, all’uopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri.

  2.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

                               Art. 3.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei

                              Ministri

                              Pisanu, Ministro dell’interno

                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme

                              istituzionali e la devoluzione

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Siniscalco,  Ministro  dell’economia  e

                               delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli